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Iniziative Sdebitalia: “colloqui a Roma per le selezioni di incarico a livello metropolitano, regionale, municipale e province.

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Roma – Nuove opportunità con la Rete di Sdebitalia, che sta selezionando per Roma capitale e per la Regione Lazio i  Responsabili dei Municipi, de comuni e delle Province. “Si tratta – spiega il commercialista Lamberto Mattei – di una iniziativa molto importante che vede potenziare l’Associazione di Sdebitalia in tutta la nostra regione. Un modo per avere competenze al servizio dei cittadini e nel contempo per generare nuove opportunità in un settore in costante crescita”.

L’appuntamento è per venerdì 10 maggio alle ore 18.30 in via Sallustiana 27/a per un colloquio informativo.

Clicca qui per il modulo

Dal microcredito allo sviluppo del territorio, attesa per il workshop professionale in svolgimento nelle Marche il prossimo 11 maggio

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Fabriano (Ancona) – C’è attesa nel settore dei professionisti per  l’evento sul tema: “Dal Microcredito allo sviluppo del territorio”  che si svolgerà Sabato 11 Maggio 2019 alle ore 11 presso l’Hotel Gentile di Fabriano. Il workshop punta a chiarire con diversi approfondimenti di settore, una serie di vantaggi di natura operativa e fiscale su diversi fronti produttivi. In particolare il commercialista Lamberto Mattei, founder dello Studio Sarcc tratterà l’argomento:  CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO – SOCIAL IMPACT FINANCE DALLA TEORIA ALLA PRATICA. 

La partecipazione è gratuita, per accreditarsi : https://atictutela.it/workshop/

Questo il dettaglio evento:

MODERA

Fiorentini Vittorio

SALUTI ISTITUZIONALI

Dott. Antonio Fioravanti (Presidente Associazione ATIC)

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Dott. Salvatore Li Vecchi

  • dalle ore 14:40

Vantaggi del noleggio a lungo termine dal punto di vista operativo e fiscale.

ASSICURAZIONE

Dott. Giovanni Cosenza

  • dalle ore 15:00

Dalla parte dell’assicurato cosa scegliere e perché.

CREDITO CLASSICO

Dott. Francesco Valentino

  • dalle ore 15:30

Dal prestito personale al mutuo come comportarsi nei confronti delle banche.

MICROCREDITO

Dott. Nazzareno Di Stefano

  • dalle ore 15:50

Abolizione cella Confidi per le Marche e novità per accedere a 25.000 – 35.000 € senza garanzie reali.

CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO – SOCIAL IMPACT FINANCE DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Dott. Lamberto Mattei

  • dalle ore 16:10

Cosa si intende per ricerca e condizioni per farne derivare un beneficio fiscale.

CREDITO AGEVOLATO

Dott. Jacopo Gianetti

  • dalle ore 16:30

Come accedere a fondi Regionali ed Europei con la clausola salvo buon fine.

ANALISI DEL DEBITO

Dott. Angelo Chitarrini

  • dalle ore 16:50

Dalle cartelle esattoriali al debito bancario cosa dobbiamo controllare.

VITTIME TUTELATE

Dott. Antonio Fioravanti

  • dalle ore 17:10

Come poter ottenere il giusto compenso per danni subiti da terzi.

 

Contenuti d’eccellenza al convegno sul Social Impact Finance, il commercialista Lamberto Mattei: “occasione di crescita e confronto ottimale”

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Roma – Grande interesse e apprezzamenti ha suscitato nei partecipanti, il convegno svoltosi nel pomeriggio di ieri lunedì 15 Aprile 12019 presso la Sala Refettorio della Camera dei Deputati. L’evento organizzato dallo Studio Associato SARCC di cui è founder il commercialista Lamberto Mattei è stato caratterizzato da una serie di interventi che hanno seguito il filo conduttore del Social Impact Finance. Mattei, ha moderato magistralmente l’evento apportando la concretezza che lo caratterizza e la conoscenza nei dettagli delle materie poste in trattazione. “Sono molto soddisfatto anche di questo convegno – ha affermato mattei alla Stampa – poichè per poter crescere c’è bisogno di confronto, di approfondimento in maniera tale che professionisti esperti su vari fronti possano apportare un arricchimento cognitivo e culturale alle materie che oggi piu’ che mai sono di interesse pubblico, colgo l’occasione – ha concluso Mattei – per ringraziare tutti gli autorevoli relatori per la chiarezza espositiva e per i contenuti esposti con grande competenza ed equilibrio, oltre ad un grazie a tutti i convenuti”.

 

 

 

 

Fatture elettroniche, tra errori, falsi, vizi e problematiche diverse. Mattei e Sannipola ecco l’analisi sui profili di incostituzionalità

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Roma – Molti sono gli aspetti che all’indomani dell’applicazione della norma che ha introdotto la fattura elettronica, fanno i conti con una realtà che è ben diversa da quella legislativa. Nel merito di un problema che sta riguardando moltissime categorie interessate il commercialista Lamberto Mattei, ha voluto approfondire i vari aspetti unitamente alla dr.ssa Doriana Sannipola.

“E’ indubbio che esiste una differenza sostanziale tra il processo di fatturazione elettronica tra privati rispetto a quella verso la pubblica amministrazione. La differenza sostanziale sta proprio nella possibilità data alla pubblica amministrazione di rifiutare la fattura elettronica emessa dal cessionario committente.”

Tale disparità di trattamento viola il principio di uguaglianza tra cittadini di fronte alla legge introducendo una forma di discrimine in campo economico tra pubblico e privato (Art. 3 Cost.).

Infatti, nel processo di fatturazione verso l’amministrazione pubblica, viene data la possibilità a quest’ultima di rifiutare la fattura, nel caso sia non corrispondente con quanto pattuito in sede contrattuale tra fornitore e l’amministrazione stessa o ci fossero degli errori nel contenuto della fattura stessa.

Transitando nell’intero processo di fatturazione PA nello SDI, in caso di rifiuto della fattura da parte della pubblica amministrazione, al fornitore viene recapitata una notifica attestante l’esito negativo del processo di emissione ed acquisizione della fattura stessa che pertanto viene considerata non emessa.

Al contrario, in un modo che si potrebbe definire sleale e discriminatorio, nel processo tra privati non è riconosciuta nessuna possibilità di rifiutare la fattura elettronica ricevuta nello SDI.

Nel caso in cui si riceva una fattura falsa (per truffe operate in rete), inesistente, sbagliata o dai contenuti che non corrispondono a quanto pattuito con la controparte, sarà necessario richiedere l’emissione di una nota di credito a storno totale o parziale della fattura con emissione di eventuale successiva fattura corretta. Ma nel caso di truffe in rete, come già stanno avvenendo dall’introduzione della FE B2B, ciò diviene praticamente impossibile.

Tutto il processo di correzione si deve svolgere al di fuori del SDI: solo la nota di credito e la eventuale fattura corretta transiteranno per lo SDI.

La fattura ricevuta e considerata errata dovrà essere registrata solo nel caso in cui l’operazione esista.

Per esempio, se si riceve una fattura in merito ad una cessione di beni effettiva, dove viene contestato il prezzo indicato in fattura, la stessa andrà registrata comunque in attesa di ottenere la nota di credito a storno totale e la fattura emessa correttamente.

Se, invece, la fattura ricevuta rappresenta un’operazione soggettivamente o oggettivamente inesistente siamo di fronte ad un caso di “fattura falsa” che non dovrà essere assolutamente registrata anche se con i nuovi sistemi di importazione digitalizzata dei dati negli archivi contabili aziendali tale errore diviene probabile ed anche penalmente rischioso.

Ciò purtroppo già si sta verificando per cui le aziende devono fare molta attenzione alla tipologia di fatture che ricevono attraverso lo SDI ed alle operazioni di importazione nei propri gestionali.

Nel caso in cui non si ottenga la correzione della fattura errata, il cessionario dovrà attivare la procedura prevista dall’art. 6, co. 8, D.Lgs. 471/1997, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

Ciò consiste nell’emissione di una autofattura elettronica (e nel XML andrà indicato alla voce Tipo Documento TD20). Il cessionario che non regolarizza tale omissione entro 30 giorni dall’operazione è punito a sua volta con una sanzione pari al 100% dell’IVA, con un minimo di 250 euro.

Si auspica che tale disparità di trattamento tra pubblico e privato, in violazione delle norme costituzionali e che costituisce anche un ostacolo di ordine economico, con aggravio di spese amministrative nella gestione della fatturazione elettronica tra privati, venga sanata quanto prima.

 

Social Impact Finance, interessante convegno organizzato a Roma dallo Studio Associato Sarcc presso la Camera dei Deputati

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Roma – L’appuntamento è per Lunedi 15 aprile 2019 alle ore 14 presso la sala del Refettorio della Camera dei Deputati, per un nuovo ed interessante convegno sul tema: “Social Impact Finance – Una piattaforma italiana per la finanza d’impatto”. Molti gli interventi dei qualificati relatori, l’evento sarà moderato dal commercialista Lamberto Mattei.  Per info e accrediti:  l.mattei@studiosarcc.it

Pubblicati dal Ministero delle Finanze i dati relativi alle dichiarazioni redditi/Iva per l’anno 2017

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Roma – Il Ministero delle Finanze ha reso noti dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi persone fisiche (Irpef) e dichiarazioni IVA per l’anno di imposta 2017. Lo staff del dottor Mattei ha analizzato tali risultanze che evidenziano una pluralità di aspetti ed incidenze di interesse generale per l’economia italiana. Motivo per cui si è deciso di pubblicare tali risultanze.

“L’accelerazione impressa negli ultimi anni dal Dipartimento delle Finanze alle procedure di validazione statistica e le innovazioni nel processo legato alla dichiarazione precompilata, avviate dall’Amministrazione Finanziaria nel 2015, consentono di rendere disponibili in modo tempestivo i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018, a pochi mesi dalla scadenza del termine (31 ottobre 2018) e riferite all’anno di imposta 2017.

Quadro generale
E’ utile innanzitutto ricordare i dati macroeconomici dell’anno di riferimento: nel 2017 il PIL ha presentato una crescita del 2% in termini nominali e dell’1,6% in termini reali

Numero di contribuenti Irpef
Circa 41,2 milioni di contribuenti hanno assolto l’obbligo dichiarativo, direttamente attraverso la presentazione dei modelli di dichiarazione “Redditi Persone Fisiche” e “730”, o indirettamente attraverso la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Certificazione Unica – CU).
Il numero totale dei contribuenti è aumentato di circa 340.000 soggetti (+0,83%) rispetto all’anno precedente.

Tipo di dichiarazione
Sono 20,7 milioni le persone fisiche che hanno utilizzato il modello 730 con un aumento di oltre 500.000 contribuenti rispetto all’anno precedente; 9,7 milioni di soggetti hanno presentato invece il modello “Redditi Persone Fisiche”, mentre i dati dei restanti 10,8 milioni di contribuenti, non tenuti a presentare direttamente la dichiarazione, sono stati acquisiti tramite il modello CU compilato dal sostituto d’imposta.

Reddito complessivo dichiarato
Il reddito complessivo totale dichiarato ammonta a circa 838 miliardi di euro (-5 miliardi rispetto all’anno precedente, -0,6%) per un valore medio di 20.670 euro, in flessione dell’1,3% rispetto al reddito complessivo medio dichiarato l’anno precedente.
Il calo del reddito complessivo totale e medio è dovuto in parte agli effetti transitori dell’introduzione del regime per cassa per le imprese in contabilità semplificata[3]ed in parte al calo del reddito da lavoro dipendente.
L’analisi territoriale conferma che la regione con reddito medio complessivo più elevato è la Lombardia (24.720 euro), seguita dalla Provincia Autonoma di Bolzano (23.850 euro), mentre la Calabria presenta il reddito medio più basso (14.120 euro); anche nel 2017, quindi, rimane  cospicua la distanza tra il reddito medio delle regioni centro-settentrionali e quello delle regioni meridionali.

Tipologie di reddito dichiarate
I redditi da lavoro dipendente e da pensione rappresentano circa l’84% del reddito complessivo dichiarato, nello specifico, il reddito da pensione rappresenta circa il 30% del totale del reddito complessivo.
Il reddito medio più elevato è quello da lavoro autonomo, pari a 43.510 euro mentre il reddito medio dichiarato dagli imprenditori (titolari di ditte individuali) è pari a 22.110 euro. Il reddito medio dichiarato dai lavoratori dipendenti è pari a 20.560 euro, quello dei pensionati a 17.430 euro. Infine, il reddito medio da partecipazione in società di persone ed assimilate risulta di 18.380 euro. Si ricorda che la quasi totalità dei redditi da capitale è soggetta a tassazione sostitutiva e non rientra pertanto nell’Irpef.
E’ opportuno ribadire che per “imprenditori” nelle dichiarazioni Irpef si intendono i titolari di ditte individuali, escludendo pertanto chi esercita attività economica in forma societaria; inoltre la definizione di imprenditore non può essere assunta come sinonimo di “datore di lavoro” in quanto la gran parte delle ditte individuali non ha personale alle proprie dipendenze. Sarebbe pertanto improprio utilizzare i dati sopra riportati per confrontare i redditi degli “imprenditori” con quelli dei “dipendenti”[6].
L’analisi dell’andamento dei redditi medi delle singole categorie di contribuenti evidenzia che, in confronto al 2016, crescono in misura significativa i redditi medi da lavoro autonomo (+4,2%) e d’impresa (+3,8%, al netto dei soggetti in perdita)[7], anche per effetto delle crescenti adesioni al regime forfetario: la fuoriuscita dalla tassazione ordinaria di imprenditori e lavoratori autonomi di piccole dimensioni, che dichiarano normalmente redditi bassi, determina infatti un aumento del reddito medio dichiarato soggetto a Irpef ordinaria. Cresce anche il reddito medio da partecipazione (+2,2%).
Il reddito medio da pensione mostra una crescita dell’1,5%, confermando il trend degli anni precedenti, mentre il reddito medio da lavoro dipendente accusa una leggera flessione (-0,6%). Tuttavia, se si includono nel reddito medio da lavoro dipendente i premi di produttività, tassati separatamente ad aliquota agevolata, per i quali nel 2017 sono state rivisti ammontare e soglie di fruibilità, la variazione risulta inferiore (-0,4%). In tale ambito, va evidenziato l’aumento del numero di lavoratori con contratti a tempo determinato (+14,7%), presumibilmente a causa del venir meno della decontribuzione per le nuove assunzioni, previste per due anni dal “jobs act” che ha determinato una ricomposizione delle assunzioni a favore di forme contrattuali temporanee. Inoltre, si registrano oltre 294.300 soggetti (1,3% del totale lavoratori dipendenti, con una crescita del 38,4% rispetto al 2016) che hanno richiesto la liquidazione mensile del TFR, per un ammontare di circa 238 milioni di euro (valore medio annuo di 808 euro).
Nel 2017 l’ammontare del reddito da fabbricati soggetto a tassazione ordinaria ammonta a 27,1 miliardi di euro, con una riduzione dell’1,6% rispetto all’anno precedente, a causa dell’aumento della tassazione sostitutiva.

Principali novità
Come già anticipato, la nuova disciplina della tassazione sostitutiva dei premi di produttività, introdotta nel 2016, prevede un innalzamento della soglia del reddito da lavoro dipendente da 50.000 euro a 80.000 euro e dell’ammontare del premio soggetto a tassazione agevolata che passa da 2.000 euro a 3.000 euro e sale a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017. Nel 2017 tale agevolazione ha interessato oltre 2,1 milioni di soggetti, ossia un dipendente su dieci, per un ammontare di circa 2,7 miliardi di euro di retribuzione (+35,4% rispetto al 2016). L’agevolazione consiste nella tassazione ad aliquota agevolata del 10% su questa parte di retribuzione.
La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto un regime fiscale speciale (disciplina dei neo-residenti) riservato alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero e calcolata in via forfetaria nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta in cui risulta valida l’opzione. Dalle dichiarazioni risultano poco meno di 100 soggetti ad aver fruito dell’agevolazione, per un’imposta versata pari a circa 8 milioni di euro.
Per i redditi da locazione è stata estesa la cedolare secca ai comodatari ed affittuari che locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni (cd. locazione breve) ed inoltre se i contratti sono conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, è prevista l’applicazione di una ritenuta del 21%. I soggetti che hanno fatto ricorso a tale agevolazione sono oltre 7.200 per un ammontare di 44,4 milioni di euro.
Per l’anno in esame la tassazione sostitutiva ha interessato circa 2,4 milioni di soggetti (+11,5% rispetto al 2016), per un ammontare di imponibile di 14,4 miliardi di euro (+8,1% in caso di aliquota ordinaria e +21,4% in caso di aliquota ridotta per canone concordato) e un’imposta dichiarata di 2,6 miliardi di euro (di cui l’83% derivante da aliquota al 21%).

Imposta netta 
L’imposta netta totale dichiarata è pari a 157,5 miliardi di euro, (+0,9% rispetto all’anno precedente).
Al netto degli effetti del bonus 80 euro, l’imposta netta Irpef risulta pari in media a 5.140  euro e viene dichiarata da circa 30,7 milioni di soggetti, pari a circa il 75% del totale dei contribuenti. Oltre 10,5 milioni di soggetti hanno un’imposta netta pari a zero. Si tratta prevalentemente di contribuenti con livelli reddituali compresi nelle soglie di esenzione, ovvero di coloro la cui imposta lorda si azzera per effetto delle detrazioni riconosciute dal nostro ordinamento. Inoltre, considerando i soggetti la cui imposta netta è interamente compensata dal bonus “80 euro”, i soggetti che di fatto non versano l’Irpef salgono a circa 12,9 milioni.

Analisi per classi di reddito
Analizzando i contribuenti per fasce di reddito complessivo si osserva che il 45% dei contribuenti, che dichiara solo il 4% dell’Irpef totale, si colloca nella classe fino a 15.000 euro; in quella tra i 15.000 e i 50.000 euro si posiziona circa il 50% dei contribuenti, che dichiara il 57% dell’Irpef totale, mentre solo il 5,3% dei contribuenti dichiara più di 50.000 euro, versando il 39,2% dell’Irpef totale.
Si rammenta che i soggetti con un reddito complessivo maggiore di 300 mila euro non sono più tenuti al pagamento del contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito eccedente tale soglia.

Addizionale Regionale e Comunale
L’addizionale regionale Irpef ammonta nel 2017 a circa 11,9 miliardi di euro (invariata rispetto al 2016). L’addizionale regionale media è pari a 410 euro. Il valore più alto si registra nel Lazio (610 euro), il valore più basso si rileva in Basilicata (270 euro).
L’addizionale comunale ammonta invece complessivamente a 4,8 miliardi di euro, in aumento dello 0,8% rispetto al 2016, con un importo medio pari a 190 euro, che varia dal valore massimo di 250 euro nel Lazio, al valore minimo di 60 euro nella Provincia autonoma di Bolzano.

Dichiarazioni IVA

Da questa annualità la pubblicazione dei dati delle dichiarazioni ai fini IVA viene anticipata al mese di marzo, a seguito dell’anticipo della scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA.
Sono circa 4,8 milioni i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2017, in calo rispetto all’anno precedente (-2,8%), a causa principalmente della mancata presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti che hanno aderito al regime forfetario.
Le operazioni imponibili dichiarate per l’anno d’imposta 2017 sono pari a 2.103 miliardi di euro (+0,9% rispetto al 2016), mentre il volume d’affari dichiarato è pari a 3.417 miliardi di euro, in aumento del 4,3%.
Per l’anno d’imposta 2017, l’Iva di competenza stimata è risultata pari a 88,8 miliardi di euro. Il dato non risulta confrontabile con quello dell’anno precedente[8], in quanto il procedimento di calcolo è stato oggetto di importanti affinamenti, per accogliere le importanti modifiche normative intervenute nel 2017.
L’anno di imposta in esame ha visto, infatti, a partire dal 1° luglio 2017, l’estensione del meccanismo dello split payment anche alle operazioni effettuate nei confronti delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB. Dalle dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2017, sono 505.855 i contribuenti (+51 % rispetto al 2016) che hanno effettuato operazioni in split payment per un ammontare di 198,3 miliardi di euro (+68%). Da un’analisi per settore economico si può osservare che il 54% dell’ammontare è concentrato in quattro settori: energetico (16,3%), manifatturiero (15%), costruzioni (11,3%) e commercio (11,3%).
Uno degli effetti dell’estensione dello split payment, che determina  per i fornitori il mancato incasso dell’Iva sulle cessioni, non consentendo le compensazioni con i crediti generati dall’Iva pagata sugli acquisti, è stato l’incremento delle posizioni creditorie dei contribuenti.  Il “Totale Iva a credito” passa dai 42,851 miliardi di euro del 2016 ai 48,841 miliardi di euro del 2017, con un incremento del 14%, l’ammontare complessivo del “Credito da computare in detrazione e/o in compensazione nell’anno successivo” è risultato pari a 40,733 miliardi, incrementandosi, quindi, del 12,3%; il rimborso annuale richiesto è stato pari a 7,8 miliardi con un incremento del 13,8%, mentre il rimborso infrannuale utilizzato ammonta a 4,4 miliardi, incrementandosi del 15,4%. Come rilevato in una precedente analisi statistica disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze, è inoltre aumentata la rapidità dei rimborsi IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Le sopracitate situazioni creditorie sono collegate anche all’applicazione del meccanismo del “reverse charge”. I settori di attività più interessati dall’applicazione di tale meccanismo risultano quello energetico, per il quale si rilevano gli importi più elevati (operazioni per circa 112 miliardi di euro) e il subappalto edile per il quale si registra il numero più elevato di operatori coinvolti (oltre 250.000 soggetti).
Con l’anno d’imposta 2017 è stata introdotta la “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA”, da presentare entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre con l’obiettivo di agevolare la verifica tempestiva dell’adeguatezza dei versamenti effettuati.
In armonia con tale innovazione, il modello di dichiarazione annuale è stato modificato in modo da non consentire più la traslazione nel versamento annuale di Iva periodicamente dovuta e non versata. Dalle dichiarazioni IVA/2018 emerge un incremento di 1,7 miliardi di versamenti effettuati alla loro corretta scadenza periodica.”

 

Organi di controllo delle s.r.l. il commercialista Lamberto Mattei: “attenzione alla decorrenza dei nuovi obblighi”

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Roma – Dubbi interpretativi rigurdano l’aspetto normativo degli organi di controllo nelle s.r.l. Lo staff del commercialista Lamberto Mattei, a pochi giorni dell’entrata in vigore dei nuovi obblighi chiarisce in lungo ed in largo la natura della normativa. “La nuova formulazione dell’articolo 2477 cod. civ., in vigore dal 16 marzo, – si legge in una ricerca – rivoluziona le logiche relativa alla necessità di prevedere l’organo di controllo nelle società: è prevista una specifica disposizione in merito alla decorrenza delle previsioni relative alla necessità di adeguare lo statuto sociale, con un differimento al 16 dicembre che non è detto riguardi anche la nomina del sindaco o del revisore. Sul punto, comunque, la relazione di accompagnamento sembrerebbe consentire il rinvio al 16 dicembre.

Lo scorso 16 marzo 2019 sono entrate in vigore le nuove previsioni contenute nell’articolo 379 D.Lgs. 14/2019, che sono intervenute a modificare l’articolo 2477 cod. civ., disposizione che regolamenta l’obbligo di istituzione dell’organo di controllo nelle società (il codice della crisi entra effettivamente in vigore il 15 agosto 2020, ma per alcune previsioni, come quella in commento, viene espressamente fissata l’efficacia al 16 marzo 2019). L’articolo 379 D.Lgs. 14/2019 revisiona in molte parti la disciplina del controllo societario.

In particolar modo viene modificato il presupposto che innesca l’obbligo di nomina del sindaco o del revisore(quello dimensionale, previsto alla lett. c) dell’articolo 2477 cod. civ.): mentre in precedenza era disposto un rinvio all’articolo 2435-bis cod. civ. (quindi l’obbligo di nomina ricorreva quando la società sforava i limiti per l’utilizzo del bilancio in forma abbreviata, diventando conseguentemente soggetta all’obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria), oggi vengono individuati dei parametri del tutto autonomi da quelli riguardanti la scelta della forma di bilancio. Si tratta infatti di verificare il limite di 2 milioni di euro per attivo o ricavi, o ancora il numero medio di 10 dipendenti, ma, soprattutto, la norma afferma che è sufficiente il superamento anche solo di uno dei parametri citati, per due periodi consecutivi.

L’articolo 379, comma 3, D.Lgs. 14/2019 contiene una disciplina transitoria e dispone quanto segue: “Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo”. Il primo elemento da segnalare è il fatto che, per valutare l’applicazione delle nuove previsioni in sede di prima applicazione, occorre osservare i bilanci 2017 e 2018, quindi di fatto il problema si pone immediatamente. Il punto centrale è però il rinvio di 9 mesi, che pone la scadenza degli adempimenti al 16 dicembre 2019.

Proprio su questo punto occorre proporre un’osservazione: non pare affatto scontato che la formulazione normativa riportata consenta di rinviare a dicembre la nomina del revisore, ma piuttosto parrebbe riferirsi solo alla necessità dell’adeguamento dello statuto e dell’atto costitutivo.

Letteralmente, infatti, la previsione pare divisa in due parti autonome e, si potrebbe concludere, il differimentocontenuto al termine del periodo in commento dovrebbe riguardare solo l’adeguamento degli statuti e non la nomina del sindaco o del revisore.

Se questa fosse la lettura corretta, ricordando che fino all’aggiornamento degli statuti l’attuale contenuto mantiene validità anche se non conforme alle previsioni dell’attuale articolo 2477 cod. civ., in taluni casi occorrerebbe già da subito preoccuparsi della nomina del revisore. In particolare:

  • se lo statuto oggi richiama i limiti previsti dall’articolo 2435-bis cod. civ. quella previsione statutaria mantiene validità, almeno sino al momento in cui sarà adeguato lo statuto, quindi al più tardi entro il 16 dicembre. Pertanto, sino al 16 dicembre, l’assemblea può procrastinare la nomina dell’organo di controllo;
  • al contrario, nei casi in cui lo statuto facesse un generico richiamo all’articolo 2477 cod. civ., in sede di approvazione del bilancio 2018 (al superamento dei limiti) si sarebbe già nelle condizioni di nominare l’organo di controllo/revisore, nomina che dovrà avvenire a cura dell’assemblea entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.

Va però segnalato che, a commento dell’articolo 379, la relazione accompagnatoria al D.Lgs. 14/2019 afferma: “Il comma 3, sulla base di un’osservazione della II Commissione (Giustizia) della Camera, fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessate all’intervento dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo. Un termine più ampio non garantirebbe il pieno funzionamento degli organi alla data di entrata in vigore della riforma e, soprattutto, dei sistemi di allerta. L’ultimo comma allinea l’articolo 92 delle disposizioni di attuazione del codice civile alla modifica concernente l’ambito applicativo dell’articolo 2409 c.c. prevista dal comma 2”.

La relazione accompagnatoria, quindi, pare rendere applicabile il differimento di 9 mesi anche all’obbligo di nomina dell’organo di controllo.

Sul punto vale comunque la pena osservare che, se già la società ha coscienza di aver superato i limiti fissati dall’articolo 2477 cod. civ., forse vale la pena provvedere già da subito alla nomina del revisore; questo, oltre a essere un atteggiamento cauto nella interpretazione della disposizione richiamata, certamente facilita anche l’attività del revisore designato, che ha quindi la possibilità di iniziare la propria attività di controllo con le verifiche periodiche già nel corso del 2019, piuttosto che trovarsi a dover valutare a posteriori il bilancio relativo ad una annualità sostanzialmente già chiusa.” Per ogni info ulteriore si può contattare lo Studio SARCC

Iniziative sociali tributarie, il commercialista Lamberto Mattei: “porteremo Sdebitalia anche in Abruzzo”

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L’Aquila – Ha suscitato molto interesse nel panorama nazionale l’iniziativa “Sdebitalia”, associazione di cui è presidente il dott. Gilberto Di Benedetto. Ma ad annunciare un imminente approdo in Abruzzo di questa struttura è il commercialista Lamberto Mattei impegnato a tutto campo nelle azioni sociali a difesa dei contribuenti.  “L’analisi del nostro staff – ha spiegato Mattei – ha preso in considerazione molti aspetti relativi alla regione Abruzzo, sulla quale intendiamo essere presenti, proprio per l’incidenza di problematiche sociali che affliggono molti contribuenti. L’intendimento è quello di creare un asse Lazio Abruzzo”. Sdebitalia in pratica tende ad individuare  metodi e modi per sensibilizzare le Banche a rimettere i debiti ai debitori della stessa con la messa  a punto di un sistema individuato ad hoc.  Sdebitalia si rivolge come sportello di ausilio a debitori per i quali la banca sia dal punto di vista dell’indigenza  patrimoniale non ha convenienza a mettere in atto  procedure esecutive dalle quali, considerando i costi ai quali la banca  andrebbe incontro, non ne scaturirebbe alcun beneficio. A breve, comunque la stessa organizzazione ha annunciato un evento pubblico di presentazione che dovrebbe svolgersi proprio a L’Aquila.

Le grandi opportunità del microcredito, intervista al commercialista Lamberto Mattei: “il nostro team per la concretezza”

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Roma 11  MAR 2019 – Oggi più che mai è  necessario individuare forme e strumenti in ambito finanziario per dare risposte concrete all’utenza. Un tema sul quale lo studio Sarcc di cui è founder il commercialista Lamberto Mattei è leader di ricerca e attuazione. Parliamo oggi di  microcredito  ossia, quello strumento finanziario che ha lo scopo di rispondere alle esigenze di inclusione finanziaria di coloro che presentano difficoltà di accesso al credito tradizionale. Non si tratta semplicemente di un prestito di piccolo importo, ma di un’offerta integrata di servizi finanziari e non finanziari. Ciò che contraddistingue il microcredito dal credito ordinario è l’attenzione alla persona, che si traduce con l’accoglienza, l’ascolto e il sostegno ai beneficiari dalla fase pre-erogazione a quella post-erogazione, nonché la particolare attenzione prestata alla validità e alla sostenibilità del progetto. Tutto si riconduce ad un ente nazionale che esamina e gestisce le varie fasi di concessione. UfficiStampaNazionali ha intervistato il commercialista Lamberto Mattei, founder del noto studio Associato Sarcc di Roma: “Lo strumento del microcredito, – spiega Mattei –  nella forma di “microcredito imprenditoriale”, si rivolge a tutti coloro che intendono avviare o potenziare un’attività di microimpresa o di lavoro autonomo e/o che hanno difficoltà di accesso al credito bancario. Per garantire la massima efficienza nella trattazione delle pratiche abbiamo costituito una vera e propria squadra di professionisti quali: Vittorio Fiorentini, Michela Caviglia, Walter Cillaroto, Jacopo Giannetti, Marta Monoscalco, Vitaliano Capicotto.

Ma veniamo all’approfondimento-intervista al commercialista Lamberto Mattei:

D. Cos’è il microcredito?

Microcredito è macrofiducia Se il credito è “micro”, la fiducia invece è “macro” e ne rappresenta l’elemento sostanziale. Senza fiducia non esiste credito. Grande o piccolo che sia.

Negli ultimi anni, poiché il credito ordinario non riesce a soddisfare tutte le esigenze delle comunità alle prese con la crisi economica, i piccoli crediti basati sulla fiducia si sono moltiplicati: per poter pagare le bollette o l’affitto, per assistere gli anziani, per affrontare le spese di farmaci o le cure sanitarie, per pagare qualche rata del mutuo della casa. Risorse necessarie per avviare o sostenere una piccola attività, per far fare il giro di boa a chi lavora con un contratto atipico, per evitare di finire nelle mani degli usurai.

In sostanza – prosegue Mattei – si tratta di  un prestito piccolo: una caratteristica del microcredito è che si tratta di piccoli importi per piccoli progetti. Ma in quello che sembra uno dei più efficaci strumenti di lotta contro la povertà c’è anche altro. Non è un caso che non esista un’unica definizione di microcredito. Non c’è un’unica ricetta. Ci sono però degli ingredienti fondamentali, che non possono mancare:

  • Un ammontare ridotto (per l’Unione Europea, ad esempio, con microcredito si intendono prestiti di valore inferiore a 25.000 euro).
  • Uno scopo diverso dal semplice consumo: l’avvio di attività produttive e commerciali, la creazione di un lavoro che possa interrompere il circolo della povertà, dell’elemosina, del necessario ricorso all’usura, un aiuto a superare temporanee situazioni di crisi.
  • E soprattutto, la fiducia.

“Dare fiducia alla persona, alle idee, ai progetti è alla base dell’intuizione della banca cooperativa locale”.

Dottor Mattei, cosa si intende per Garanzia solidale?

“Credito” deriva etimologicamente da “credere”. Avere fiducia. Chi possiede molto dimostra facilmente di essere in grado di restituire un prestito e non fa fatica ad ottenerlo. Per chi è “non bancabile” invece entra in gioco la fiducia, perché ci si può sentire garantiti dalla conoscenza personale del debitore, da una sua storia creditizia seria e corretta, dall’opinione di un terzo che si fa garante. Si parla in questi casi di garanzia “solidale”. Il rischio viene attenuato da patti di fiducia, da incentivi basati su prestiti di volume progressivamente crescente, dalle reti di riferimento.

Se il credito è “micro”, la fiducia invece è “macro”. Senza fiducia non esiste credito. Grande o piccolo che sia. Dare fiducia alla persona, alle idee, ai progetti, è alla base dell’intuizione della banca cooperativa locale, del mutualismo e della solidarietà. E se la banca dà fiducia, allora tutta la comunità ne trae giovamento e la fiducia si moltiplica.

Il microcredito non è una “riserva” di territorio per le Caritas o le Ong. Infatti in Italia, la maggior parte dei richiedenti piccoli prestiti è italiana. Ad esempio in Veneto i richiedenti microcredito sei volte su dieci sono italiani. La fascia di età va dai 40 ai 50 anni. In gran parte sono coppie con figli. Il 60,7% vi si rivolge per bollette e affitto. Il 16,4% per spese mediche o scolastiche..

Numero beneficiari  in Italia e importi erogati nel 2013. Fonte: elaborazioni Federcasse su dati Federcasse e European Microfinance Network. Dati a dicembre 2013.

Quali sono gli ambiti di riferimento per il microcredito?

Tre sono gli ambiti di riferimento del microcredito:

  1. il microcredito produttivo
  2. il microcredito sociale
  3. il microcredito agli studenti

 

Dottor Mattei, e per microcredito produttivo cosa si intende?

Si basa su finanziamenti di importo non superiore ai 25 mila euro, non assistiti da garanzie reali ma accompagnati da prestazioni di assistenza e monitoraggio. È rivolto a persone fisiche, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata e società cooperative e ha lo scopo di avviare attività di lavoro autonomo o di microimpresa.

Il denaro può essere utilizzato per l’acquisto di beni, di servizi strumentali all’attività svolta, per la retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori, per il pagamento di corsi di formazione.

Però, quando si parla di microcredito, non si parla solo di piccoli finanziamenti ma anche di supporto: alla strategia di sviluppo e all’analisi di soluzioni per migliorare l’attività, alla gestione contabile e finanziaria, alla gestione del personale, alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita con l’ausilio di studi di mercato, alla soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi.

Il microcredito sociale?

È rivolto a persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale per importi non superiori ai 10 mila euro, non assistiti da garanzie reali ma accompagnati da servizi ausiliari di bilancio familiare. Lo scopo del microcredito sociale è l’inclusione sociale o finanziaria del beneficiario. I prestiti sono erogati a condizioni più favorevoli di quelle di mercato e prevedono un piano di ammortamento di 5 anni.

Il microcredito agli studenti?

È finalizzato al pagamento di corsi di formazione, anche universitari o post-universitari, allo scopo di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro. La durata del microcredito è coerente con il piano di formazione finanziato ma non superiore ai 10 anni.

Come potremmo riassumere il concetto di autoaiuto?

Una banca mutualistica insegna il risparmio e responsabilizza le comunità dando credito a chi lo merita attingendo dal risparmio accumulato dalle comunità. Non si tratta di filantropia destinata a fare solo piccoli prestiti e, una volta terminati i fondi, l’esperienza si chiude.

L’educazione all’autoaiuto, al meritare fiducia tra i propri concittadini che affidano ad una cooperativa bancaria i propri risparmi, al gestire democraticamente i beni comuni di una comunità è la cornice al cui interno si colloca l’approccio al microcredito. Che più propriamente si potrebbe definire microfinanza, in considerazione della componente di raccolta del risparmio che la caratterizza”.

Lo studio SARCC & associati è leader nel microcredito?

Stiamo lavorando – conclude Mattei – su molti settori con la costituzione di staffe e squadre specifiche, questo ci consente di essere leader nel microcredito ed in altre ed importanti branche per il suppporto ad imprese, professionisti di diversa tipologia. Riteniamo che la ricerca e l’attuazione dei progetti sia possibile coagulando giuste competenze”.

Attività di sviluppo e ricerca dell’azienda, Lamberto Mattei: “siamo in azione con format specifici”

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Roma –  Sempre più spesso è evidente la necessità per aziende, imprese di varia tipologia di poter ricorrere alla adozione di progetti per lo sviluppo e la ricerca. Un settore nel quale il commercialista Lamberto Mattei, founder dello Studio Sarcc di Roma è fortemente impegnato. “Ogni giorno siamo al lavoro di squadra per dare risposte ai contribuenti e alle imprese, spiega Mattei –  la ricerca deve essere finalizzata alla risoluzione di criticità specifiche e deve pertanto tentare di risolvere o migliorare problemi tecnico-gestionali presenti nei cicli produttivi dell’azienda e acquisire nuove conoscenze utili all’ampliamento del business o al miglioramento significativo della attività esistente. Chiunque svolge ricerca. Tutte le aziende, a prescindere dal livello dimensionale e dal numero di addetti impiegati, svolgono, in modo più o meno consapevole, attività di Ricerca e Sviluppo per imparare, ampliare e diversificare il proprio business. La ricerca non deve necessariamente sfociare in un progetto, ma deve fornire elementi utili per arricchire la conoscenza su una determinata tematica inerente il proprio business.”. Per ulteriori informazioni consultare la brochure allegata cliccando sul link sottostante, e/o contattare lo Studio Sarcc.

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