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I bonus luce e gas con la legge di Bilancio

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ROMA 14 FEB 2022 – I rincari delle bollette di luce (+55%) e gas (oltre il 40%) dal 1° gennaio 2022 stanno già causando una vera e propria crisi in diversi settori produttivi. Il Governo annuncia dei provvedimenti che dovrebbero calmierare i costi, ma il condizionale è d’obbligo. Anche Confcommercio ha preso in mano la situazione e ha approfondito la situazione  causata dall’aumento dei costi delle materie prime, ha aggravato una situazione di difficoltà per cittadini e imprese dovuta al periodo pandemico.

Nel tentativo di alleggerire tale contesto, il governo ha stanziato con la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) un fondo di risorse economiche destinate a contenere gli aumenti delle bollette di luce e gas, che si affianca a una serie di provvedimenti fiscali per sostenere imprese e famiglie colpite dagli effetti della pandemia.

Ma cerchiamo di capire bene come potersi muovere per ottenere i bonus.

Nel caso del bonus sociale luce e gas si tratta di una riduzione delle spese sulle bollette di elettricità e gas naturale e consiste nella possibilità di usufruire di uno sconto in bolletta per tutti gli utenti domestici e non domestici in condizioni economicamente svantaggiate. Una manovra che interessa non pochi cittadini dal momento che, come si legge nella relazione tecnica della Legge di Bilancio, ad essere interessati dall’agevolazione saranno circa 29 milioni di utenze domestiche e 6 milioni di utenze non domestiche (come ad esempio attività commerciali, professionali o artigianali).

Inoltre il decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, cosiddetto Decreto Sostegni ter, con un provvedimento da 540 milioni di euro, ha previsto ulteriori agevolazioni per le imprese energivore che, rispetto al 2019, hanno visto aumentare del 30% la spesa in bolletta. In questo caso alle imprese spetta, sotto forma di credito d’imposta, un contributo corrispondente al 20% delle spese elettriche.

Quando si parla di bonus sociale luce e gas si intende l’incentivo introdotto dall’art. 30 del Decreto Rilancio e riproposto con la Legge di Bilancio 2022 in riferimento al primo trimestre dell’anno. Il bonus mira ad agevolare cittadini e microimprese con una serie di provvedimenti tra cui la riduzione delle aliquote degli oneri generali di sistema (sia per il gas naturale che per le utenze elettriche domestiche e non domestiche), la rateizzazione del pagamento delle bollette e uno sconto sull’Iva per la fornitura di gas naturale.

Per essere più precisi, i principali interventi messi in campo per contenere i rincari sono:

  • riduzione dell’Iva al 5% sulle bollette del gas per utenze domestiche e non domestiche;
  • pagamento delle bollette in 10 rate mensili;
  • annullamento degli oneri generali di sistema per le utenze in bassa tensione, per altri usi, con potenza fino a 16,5 kW;
  • azzeramento degli oneri generali di sistema nel caso del gas naturale, sia per le utenze domestiche che non domestiche;
  • potenziamento del bonus luce e gas per gli utenti domestici che vertono in condizioni economicamente svantaggiate o in gravi condizioni di salute

 

MODALITA’ DI ACCESSO AI BONUS

Le modalità di regolazione del bonus sociale sono state definite da Arera, l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente, con lo scopo di semplificare la procedura rendendo automatico lo sconto in bolletta per i cittadini. Ad Arera spetta, quindi, il compito di organizzare le risorse messe a disposizione dal governo azzerando, nel primo trimestre del 2022, gli oneri generali di sistema, riducendo le bollette del gas, così come l’aliquota dell’Iva del 5%.

Nel caso in cui le bollette non riportino i consumi effettivi ma quelli stimati, l’aliquota del 5% si applicherà anche alla differenza degli importi (ricalcolati ed effettivi) relativi a gennaio, febbraio e marzo 2022.

La misura di sostegno è prevista per tutti cittadini e le famiglie in difficoltà economica che rispondono a determinati requisiti, quali ad esempio un tetto massimo ISEE, beneficiari di reddito di cittadinanza o utenti in condizioni fisiche disagiate. Per essere più precisi, hanno diritto al bonus sociale luce e gas le categorie di utenti che rispettano i seguenti requisiti:

  • nuclei familiari con ISEE inferiore a 8.265 euro annui;
  • nuclei familiari numerosi e ISEE non superiore a 20.000 euro annui;
  • utenti con patologie gravi e certificate che necessitano di apparecchi elettrici di tipo medico;
  • fruitori di pensione e reddito di cittadinanza.

Le condizioni di agevolazione sono valide anche per utenze condominiali e per quelle sospese per morosità, non solo dunque per quelle attive.

CHI PUO’ OTTENERLO

Come sopra indicato hanno diritto al bonus elettrico anche tutti quei nuclei familiari al cui interno è presente un soggetto che necessita di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica per il sostentamento in vita. A tal proposito l’Allegato A del Decreto ministeriale del 13 gennaio 2011 individua l’elenco delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica, necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute. Solo per fare qualche esempio rientrano nella categoria i sollevatori mobili a sedile elettrici, i materassi antidecubito, le carrozzine elettriche, gli aspiratori, ecc..

Bisogna aggiungere, poi, che il bonus elettrico per disagio fisico è cumulabile, qualora fossero rispettati tutti i requisiti, con il bonus luce e gas per disagio economico.

Infine è bene sapere che il bonus legato a disagio fisico non è vincolato ad un tetto ISEE, ma occorre fare richiesta (in questo caso infatti non è automatico come nelle altre circostanze) presentando idoneo certificato della ASL attestante:

  • patologia per cui sono necessarie le apparecchiature;
  • tipologia di apparecchiature utilizzate;
  • indirizzo presso cui è presente il soggetto in condizioni di disagio fisico;
  • data di inizio utilizzo delle apparecchiature mediche.

La domanda di richiesta del bonus, presentata compilando appositi moduli, deve essere presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato), oppure un altro ente designato dal Comune (come ad esempio CAF, Comunità montane).
Prima di conoscere quali sono i requisiti per usufruire del bonus gas è bene sapere che sono esclusi dall’incentivo i soggetti che si avvalgono del GPL in bombola o gas metano per utilizzi domestici e non domestici. In tutti gli altri casi possono beneficiare dell’agevolazione le famiglie con un reddito basso. Il tetto ISEE massimo per richiedere il bonus non deve superare gli 8.265 euro oppure, se si hanno almeno 4 figli a carico l’asticella ISEE si eleva a 20.00 euro. Sono, infine, agevolati i titolari di Reddito di Cittadinanza (Rdc) o Pensione di cittadinanza (Pdc).

BONUS BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA

Il bonus per le bollette elettriche segue gli stessi requisiti del bonus gas, ma con qualche eccezione come nel caso in cui sia è presente un soggetto che verte in gravi condizioni di salute e che, quindi, ha necessità ai fini della sopravvivenza, di macchine mediche alimentate con energia elettrica. Riassumendo si ha diritto al bonus luce 2022 se sussistono le seguenti condizioni:

  • ISEE non superiore a 8.265 euro;
  • ISEE non superiore a 20.000 euro se si hanno a carico almeno 4 figli
  • a prescindere dal reddito se, nel nucleo familiare, è presente un soggetto con gravi condizioni di salute con un disagio fisico e ha necessità di apparecchiature mediche per vivere;
  • percettori di Reddito di Cittadinanza (Rdc) o Pensione di cittadinanza (Pdc).

 

Non occorre presentare richiesta per accedere al bonus, poiché è stato attivato un sistema per cui si riceve in automatico lo sconto in bolletta qualora si possedessero i requisiti sopra indicati. Il bonus sarà, infatti, accreditato direttamente in bolletta. Bisogna, però, procedere alla compilazione del proprio ISEE rivolgendosi, per chi fosse in difficoltà, ad un CAF.

Dal 1° gennaio 2021 grazie alle novità introdotte dal Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito (con modificazioni) dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, il meccanismo per il rilascio del bonus è stato automatizzato perché basato sul Sistema Informativo Integrato (SII) e INPS. Non sarà più necessario, dunque, fare una richiesta con dei moduli specifici come avveniva in precedenza, poiché basterà compilare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per richiedere l’ISEE e, una volta validato, presentarlo e ricevere automaticamente lo sconto in bolletta.

Si fa eccezione per il bonus disagio fisico, per cui dovrà essere presentata un’apposita domanda per usufruire dello sconto sulla bolletta elettrica.
Qual è l’importo del bonus

 

Non si può definire con esattezza l’importo esatto del bonus sociale luce e gas poiché la cifra varia a seconda determinati fattori quali, ad esempio per il bonus gas:

  • categoria d’uso associata alla fornitura di gas;
  • la zona climatica di appartenenza del punto di fornitura;
  • numero di componenti della famiglia anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza).

Importo variabile anche quando il bonus si richiede per disagio fisico. Il sistema di elaborazione dell’incentivo si sviluppa su tre livelli, la cui assegnazione dipende dalla certificazione della ASL riguardo al tempo impiegato per l’utilizzo delle macchine mediche.

 

Una delle misure previste dalla Legge di Bilancio 2022 è la possibilità di rateizzare gli importi delle bollette di luce e gas che sono emesse dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, senza interessi e in massimo 10 rate mensili.

Le modalità di rateizzazione, che i venditori devono offrire agli utenti di energia elettrica e gas naturale, sono state definite da Arera con l’obiettivo di dare seguito all’emendamento del governo. Sempre in caso di inadempienza al pagamento delle bollette nel primo trimestre 2022, i venditori non possono procedere ad una sospensione della fornitura senza prima una comunicazione di sollecito di pagamento, in cui venga riportato un piano di rateizzazione dei pagamenti.

Come viene specificato nel dettaglio della scheda tecnica sull’ “Aggiornamento delle condizioni di tutela I trimestre 2022” , la comunicazione del piano di rateizzazione dovrà riportare:

  1. una periodicità di rateizzazione pari a quella di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale, con un numero di rate complessivamente pari al numero di fatture emesse di norma in 10 mesi e ciascuna di valore non inferiore a 50 euro;
  2. una prima rata di valore pari al 50% dell’importo oggetto del piano di rateizzazione e quelle successive di ammontare costante.

Ad ogni modo il venditore ha l’opportunità di rielaborare un accordo differente che risponda meglio alle necessità del cliente, nel rispetto ovviamente delle modalità previste dalla Legge di Bilancio 2022.

Legge di bilancio 2022: novità e proroghe su Iva, registro e Bollo

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ROMA  7 feb 2022– Con la circolare n. 3/E, il fisco fornisce chiarimenti in merito alle novità in materia di Iva, imposte di registro, ipo-catastali e bollo contenute nella legge n. 234/2021, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.
Le disposizioni normative (entrate in vigore dal 1° gennaio 2022) sono state suddivise nelle seguenti aree tematiche. Seguiranno nei prossimi due approfondimenti dedicati ai principali aspetti.

Novità normative in materia di imposte indirette

  • Aliquota Iva ridotta su prodotti di igiene intima femminile (comma 13)
    La legge di bilancio 2022 prevede, in riferimento a prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, non compresi nel numero 1-quinquies della tabella A, parte II-bis, del Dpr n. 633/1972, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%, a partire dal 1° gennaio 2022. Il documento di prassi precisa che tale fattispecie integra il trattamento di favore già previsto dall’articolo 32-ter del Dl n. 124/2019 per i prodotti compostabili o lavabili, che scontano l’Iva al 5% per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2020
  • Imposte di registro e ipo-catastali sul trasferimento di beni strumentali nella cessione d’azienda (comma 237)
    Nella circolare viene commentata la norma in esame, la quale prevede l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipo-catastali in misura fissa ai trasferimenti di beni immobili strumentali che, per le loro caratteristiche, non siano suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (rectius: fabbricati strumentali per natura), nell’ambito di contratti di cessione dell’azienda o di un ramo di essa, stipulati in attuazione dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale e la continuità aziendale. Il documento di prassi chiarisce l’ambito di applicazione della norma nonché i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere al beneficio (l’argomento verrà approfondito con apposito articolo di prossima pubblicazione)

Altre disposizioni di rilevanza comune ai fini delle imposte dirette e indirette

  • Sospensione dei termini di versamento per federazioni, società e associazioni sportive (commi 923 e 924)
    La normativa in esame, che sarà oggetto di un successivo articolo di approfondimento, prevede la sospensione dei versamenti relativi al periodo 1° gennaio 2022 – 30 aprile 2022 per le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che operano nell’ambito di competizioni di interesse nazionale in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022. Facendo un raffronto anche con le precedenti sospensioni previste dal decreto “Cura Italia” e dalla legge di bilancio 2021, nel documento di prassi vengono evidenziati i requisiti soggettivi dei beneficiari, nonché l’ambito oggettivo delle tipologie di versamenti interessati dalla sospensione.

Proroghe di disposizioni concernenti le imposte indirette
La circolare, infine, indica i termini di proroga stabiliti per le seguenti agevolazioni:

  • in vigore per tutto il 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista solo per l’anno 2021 (comma 24); la proroga riguarda, in sostanza, il rilascio dei certificati contenenti informazioni anagrafiche che possono essere richiesti dai cittadini rivolgendosi all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), istituita presso il ministero dell’Interno
  • estensione al 31 dicembre 2022 delle agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti under 36 (in precedenza previste per gli atti stipulati sino al 30 giugno 2022) (comma 151). Si ricorda che il beneficio fiscale in commento è volto a incentivare l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore, come l’esenzione al momento del rogito dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale ovvero, in caso di atto soggetto ad Iva, il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo corrisposto in relazione all’acquisto
  • proroga ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, della riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi, inizialmente prevista esclusivamente per l’ultimo trimestre 2021 (comma 506)
  • estensione a tutto il 2022 della percentuale di compensazione del 9,5% applicabile alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina (comma 527). Si rammenta al riguardo che l’articolo 34, comma 1, del decreto Iva, consente ai soggetti esercenti attività agricola, di determinare l’imposta dovuta detraendo da quella gravante sulle cessioni dei prodotti agricoli e ittici un importo determinato forfetariamente mediante l’applicazione di specifiche percentuali di compensazione al complessivo imponibile delle cessioni;
  • applicabile per tutto il 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo sulle convenzioni per i tirocini di formazione e orientamento di cui all’articolo 18 della legge n. 196/1997, dallo stesso introdotta solo per l’anno 2021 (comma 731). Si tratta, in particolare, di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico e sono volti a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nonché ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo lavorativo.

Cartelle, cancellato l’aggio a carico dei contribuenti. Lamberto Mattei: “primo segnale ma serve tutela maggiore”

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Roma – Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia  Entrate di oggi 18 gennaio 2022, è stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, che “annuncia” le novità contenute nell’ultima legge di bilancio in tema di eliminazione, dal 1° gennaio 2022, dell’aggio dovuto dai debitori, per rimborsare le spese di gestione del servizio nazionale di riscossione.
L’articolo 1, comma 15 e seguenti, della legge n. 234/2021, ha infatti previsto che il costo di remunerazione del servizio, per i carichi affidati al gestore della riscossione nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2022, graverà prevalentemente sul bilancio dello Stato. Ora la novella è evidenziata nel contenuto informativo delle relative cartelle che invitano al pagamento delle somme iscritte a ruolo.

In particolare, in conseguenza della nuova disciplina, è stata abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella misura fissa del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella e del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato termine di legge. Allo stesso modo, per le ipotesi di riscossione spontanea (articolo 32, Dlgs n. 46/1999), non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo.

In ogni caso, a carico del debitore restano invece le spese relative alle procedure esecutive e cautelari e le spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione.

Per il dott. Lamberto Mattei si tratta di un primo segnale da parte del fisco, ma – spiega alla stampa: “serve una tutela maggiore, gli importi dell’aggio sono peraltro molto contenuti, serve semplificare e mettere in condizioni le partite iva di poter lavorare, e pagare. “

 

Sconti fiscali per l’edilizia, correlati alla spesa subito sostenuta e non alla ultimazione lavori

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Roma 24 nov 2021  – I bonus legati al Sal (stato avanzamento lavori), anche se gli interventi sono realizzati dopo la scadenza della specifica agevolazione, sono salvi, a condizione che fatture e pagamenti siano effettuati entro il 2021 e che i lavori siano, in seguito, effettivamente eseguiti. Lo ha chiarito direttamente il Ministero delle Finanze, includendo implicitamente anche il bonus facciate.

In particolare, tale pronuncia giunge in relazione al fatto che taluni interroganti hanno chiesto di chiarire se il contribuente che esegue i lavori, pagando nel corso di essi acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30%, come previsto dall’articolo 121 del Dl “Rilancio”, e che non riesce però a portarli completamente a termine, abbia comunque diritto a godere dei relativi benefìci fiscali.

In materia di Superbonus, rispondono dal Mef, i benefici sono correlati al “sostenimento» delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili”, l’importante è che vengano effettivamente completati. La mancata effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza di altro requisito fissato dalla norma determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni. di cui all’articolo 13 del Dlgs n. 471/1997. Il concorso nella violazione comporterà, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1, del Dlgs n. 472/1997, altresì, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.
Pertanto, è possibile esercitare, in vigenza della agevolazione fiscale, anche l’opzione di cui al citato articolo 121 del decreto “Rilancio”, in relazione a un acconto corrispondente a un Sal non inferiore al 30% dell’intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell’agevolazione.

Imposta sui giochi, spunti e riflessioni sulla struttura giuridica più adeguata

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Roma – Un tema di scottante attualità quello relativo al tema delle imposte sui giochi. Pubblichiamo questa interessante informativa che contiene spunti, riflessioni ed approfondimenti. “In questi casi – spiega il dott. Lamberto Mattei – è importante concentrarsi soprattutto analizzando le normative da applicare per una struttura giuridica maggiormente adeguata al tipo di attività intrapresa”

Di seguito la relazione in formato PDF scaricabile o consultabile:

Spunti e riflessioni intorno alla struttura giuridica più adeguata a un’…

Mobilità sostenibile, tre anni di tempo per spendere il bonus monopattini

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Possono beneficiare del credito imposta le persone fisiche che hanno acquistato un veicolo, nuovo o usato, a bassa emissione di Co2 e rottamato, contestualmente, un’altra vettura

Roma 3 novembre 2021 – Sono pronte le regole attuative della misura agevolativa finalizzata a incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto che consentono di diminuire le emissioni di Co2. Il decreto Mef del 21 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso, 29 ottobre, definisce infatti le modalità per l’accesso al credito d’imposta previsto dal decreto “Rilancio” (articolo 44, comma 1-septies) per le spese sostenute dal 1° agosto al  31  dicembre  2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile . Il bonus può essere utilizzato entro tre anni, a decorrere dal 2020, nella misura massima di 750 euro, nei limiti di spesa previsti.

Possono usufruire del credito d’imposta le persone  fisiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020hanno rottamato, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, a bassa emissione di anidride carbonica (Co2 compresa tra 0 e 110 g/km), un secondo veicolo di categoria M1 (veicoli per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente). L’auto rottamata doveva essere intestata da almeno un anno all’intestatario del nuovo veicolo o a un familiare convivente alla data di acquisto della stessa vettura, oppure, in caso di locazione finanziaria, doveva essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del veicolo o a uno dei familiari.

Per ottenere il bonus le persone fisiche dovranno inoltrare per via telematica, all’amministrazione finanziaria, un’istanza entro il termine e secondo lo schema definiti con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Nella domanda i richiedenti dovranno indicare quanto hanno speso nel 2020 per l’acquisto dei veicoli agevolabili (monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibili).

L’Agenzia, sulla base del fondo stanziato e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili, determinerà, con provvedimento del direttore, la percentuale di credito attribuibile a ogni richiedente.
L’incentivo non è cumulabile con altri benefici fiscali riconosciuti per le stesse spese.

Il credito d’imposta, stabilisce il decreto, è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute ed è fruibile non oltre il periodo d’imposta 2022 (quindi, nella dichiarazione dei redditi 2023).

Procedure fallimentari: in diminuzione dal periodo precovid

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Roma – Resta contenuto, e al disotto dei valori del periodo pre-pandemia, il numero delle imprese costrette a portare i libri in tribunale per chiudere l’attività. Nei primi sei mesi del 2021, infatti – secondo i dati UnioncamereInfoCameretratti dal Registro delle Imprese delle Camere di Commercio – sono state 4.667 le imprese che hanno avviato una procedura fallimentare, contro le 5.380 del corrispondente periodo del 2019, prima dell’irrompere dell’emergenza Covid.

Nel mezzo, si colloca il dato delle 2.924 dichiarazioni di fallimento presentate dei primi sei mesi del 2020, segnati tuttavia dall’imposizione del lockdown e dal prolungato stop alle attività dei tribunali.

Il tasso di fallimento delle imprese italiane – dato dal numero di procedure fallimentari aperte ogni mille imprese registrate – si attesta dunque al valore di 0,76.

E’ quanto risulta dall’indagine condotta da Unioncamere e InfoCamere,a partire dai dati del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, sulle aperture di procedure fallimentari nei primi sei mesi degli ultimi tre anni.

Prendendo come riferimento il primo semestre del 2019 – l’ultimo non affetto dalle conseguenze legate all’emergenza sanitaria – il bilancio della prima metà del 2021 mostra per quasi tutte le regioni valori in diminuzione, per una media nazionale che si attesta al -13,3%. Fanno eccezione alcune tra le regioni più piccole come la Basilicata (+53,6%) e Molise (+41,7%)  dove però bastano pochi casi in più per determinare forti variazioni relative; tra le regioni più grandi, a far segnare un incremento rispetto a due anni fa si segnala la sola Sicilia (+1,4%). L’unica regione che, pur in forte riduzione rispetto ai primi sei mesi del 2019 (-16,1%), si colloca sopra la soglia dell’uno per mille nel tasso di fallimento è la Lombardia.

La dinamica attenuata dei fallimenti si distribuisce in modo diffuso anche tra i settori di attività delle imprese. A mostrare un accelerazione rispetto al primo semestre 2019 sono la fornitura di energia (+60%), la sanità e assistenza (+21,6%), il trasporto e magazzinaggio  (+19%), l’istruzione (+13.3%) e le attività assicurative e finanziarie (+3,2%)

Sdebitalia avvia campagna di sensibilizzazione sulla tassazione bancaria, Mattei: “tema di scottante interesse”

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Roma –  Il Presidente del movimento politico sdebitalia Gilberto Di Benedetto a nome del corpo politico che rappresenta ,intende promuovere una campagna di sensibilizzazione dei cittadini ,al fine di determinare attraverso il consenso politico un percorso legislativo per arrivare a tassare le banche.Il direttivo del movimento ,come linea politica di questa iniziativa ,si riconosce nel pensiero dell’ economista Antonino Galloni che in una sua breve nota ha dichiarato: “Le banche centrali quando creano moneta (cartacea o elettronica) la iscrivono al passivo; la prestano a debito agli Stati, in genere contro titoli che mettono all’attivo e gli interessi nel conto profitti. Così nascondono il reale vantaggio della propria posizione. Le banche commerciali quando accendono un credito (sempre creazione è) emettono assegni circolari ovvero formano depositi che, per le banche stesse, sono passivo: quindi, attivo del credito meno passivo del deposito (che è il credito medesimo!) uguale zero a parte gli interessi. Insomma, grazie alla partita doppia, sia le centrali sia le commerciali occultano il vero guadagno che non è dato solo dagli interessi al netto dei costi, ma soprattutto dalla creazione al netto dei costi (+gli interessi). Quindi le banche potrebbero pagare le tasse sulla creazione monetaria meno i costi di produzione; oppure applicare interessi fortemente negativi per effettuare investimenti sociali e strategici”.

“Ci troviamo di fronte alla necessità – spiega il dottore commercialista Lamberto Mattei, co-founder di Sdebitalia – di approfondire un tema di scottante interesse, con Sdebitalia le valutazioni sono centrate proprio sul ruolo degli istituti di credito, che beneficiano di una serie di standard normativi poco conosciuti all’opinione pubblica

La voce del popolo in piazza a Roma, Mattei: “servono iniziative per garantire ripartenza alle attività”

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Roma 10 Mag 2021 – All’indomani della manifestazione svoltasi a Roma lo scorso 6 Maggio, nella quale il Movimento Autonomi e Partite Iva ha partecipato unitamente ad altre sigle associative, interviene il dott. Lamberto Mattei, coordinatore del movimento per la regione Lazio:

“Con l’occasione – ha affermato Mattei alla stampa nazionale – intendo ringraziare tutti per la partecipazione anche a questa iniziativa che si è svolta in modalità più sobria ma efficace. Stiamo lavorando per un accordo con una rete regionale che avrà iniziale durata trimestrale per elaborare un programma con una duplice finalità: portare avanti le istanze ed i programmi del movimento, ed evidenziale le singole figure professionali e commerciali. Oggi più che mai – prosegue Mattei – serve investire anche sulla promozione delle potenzialità del settore produttivo, tentando di intercettare incentivi fiscali, e con poche risorse attuando metodi innovativi, possiamo fornire elementi di rilievo per agevolare la ripartenza delle nostre attività. ”

Chiunque possa essere interessato a prendere contatti può cliccare qui e compilare il form inviando una presentazione della propria azienda.