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Arte e Sport su Istituzioni e cittadini, focus di Lamberto Mattei: aiuti all’artigianato e contratti sportivi

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ROMA – Un focus sulle opportunità nel settore dell’arte, seguito da aggiornamenti e confronti sulla riforma dello sport. Il dottore Lamberto Mattei (owner dello Studio Sarcc di Roma), torna protagonista ad “Istituzioni e cittadini”, trasmissione seguitissima sul canale 83 Teleroma due. Ieri in apertura l’Arch. Carlo D’Aloisio, che ha illustrato il progetto “Fare Arte” con tutte le sue potenzialità.

A tal proposito il dott. Mattei è intervenuto con chiare proposte per dare spazio all’espressione artistica nel settore dell’artigianato creando una filiera di opportunità da rivolgere ai giovani per l’apertura di attività settoriali. Poi Mattei è intervenuto nuovamente sul contest dello sport parlando del “contratto sportivo” e delle sue implicazioni.

Molti gli ospiti intervenuti, di seguito al link la trasmissione integrale:

 

Lo Sport entra nella costituzione italiana, Mattei: “fatto positivo, ma urge approfondire la riforma”

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ROMA 21 SETT. 2023 – Il 20 settembre 2023 è una data storica per lo Sport. Con la seconda e ultima deliberazione da parte della Camera dei deputati, è terminato l’iter legislativo per l’approvazione del disegno di legge costituzionale n. 715-B che inserisce lo sport in Costituzione.

La Camera ha approvato all’unanimità la modifica all’art. 33 della Costituzione introducendo il nuovo comma «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme».

“Si tratta – spiega il dottore commercialista Lamberto Mattei – di un fatto indubbiamente molto positivo, ma dobbiamo concentrarci sugli effetti e sui correttivi necessari alla riforma dello sport un tema che ci vede impegnati quotidianamente”-.

 

Comunità energetiche rinnovabili: il punto fra normativa e prassi

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Roma – Il fisco italiano e si è occupato più volte di “Comunità energetiche rinnovabili”. Vale la pena, in vista delle novità che si annunciano in materia di detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico nella sessione di bilancio attualmente in corso in Parlamento , fare il punto della situazione.

L’attuale disciplina in materia di comunità energetiche – articolo 42-bis del Dl n. 162/2019, (convertito nella legge n. 8/2020) – si autoqualifica “transitoria”: dà una prima provvisoria attuazione alla Direttiva 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 in materia di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili: la “Energy Union Strategy” mira, infatti, alla decarbonizzazione del Continente entro il 2050.
La disciplina di legge è stata poi integrata dalla delibera Arera n. 318 del 4 agosto 2020 e dal decreto attuativo dell’allora ministero per lo Sviluppo economico 16 settembre 2020 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 285 del 16 novembre 2020)

Quanto agli aspetti fiscali il legislatore si è occupato delle Cer nell’ambito della disciplina del Superbonus: con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020), infatti, ha inserito nell’articolo 119 due commi, il 16-bis e il 16-ter, ad esse dedicati.
Ma cosa sono le Cer?

La risoluzione n. 18/2021 le definisce “un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, detenuti dalla comunità, la cui finalità principale è quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari”.

L’amministrazione finanziaria individua pertanto quale “finalità principale” delle Cer quella di fornire ai propri membri benefici anche economici e profitti finanziari, due aspetti “fiscalmente” sensibili di cui l’Agenzia si è già occupata.

Quanto ai “benefici economici” la Risoluzione n. 18/2021 è intervenuta nella materia delle detrazioni fiscali spettanti alle comunità. I riferimenti normativi sono:

  • l’articolo 16-bis, comma 1, lettera a) Tuir, che riconosce una detrazione fiscale – ripartita in 10 quote annuali di pari importo – del 50% per le spese sostenute per interventi relativi alla realizzazione (sia su singole unità immobiliari che su parti comuni di edifici condominiali) di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, compresi sistemi di accumulo, il tutto nel tetto massimo di spesa di 96 mila euro
  • l’articolo 119, comma 16-bis, secondo periodo del Dl n. 34/ 2020 (norma sul Superbonus), secondo cui la detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle Cer. si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96 mila euro.

La risoluzione n. 18/2021 opera il raccordo tra le due disposizioni e precisa che – proprio in forza del richiamo che ne fa l’articolo 119 – la detrazione dell’articolo 16-bis Tuir, ordinariamente a scomputo dell’Irpef, spetta anche per le spese sostenute dalle comunità energetiche “indipendentemente dalla natura giuridica” delle stesse: resta solo subordinata alla condizione che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dei componenti la comunità, la cui attività non costituisca svolgimento di attività commerciale abituale.

Con riferimento al comma 16-ter dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020, l’Agenzia chiarisce invece che l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali rientra – oltreché, come detto, nelle agevolazioni dell’articolo 16-bis, lettera h) Tuir – anche tra gli interventi “trainati” ammessi al Superbonus ai sensi dell’articolo 119, comma 5 del Dl n. 34/2020. Tuttavia, anche per le Cer l’installazione degli impianti va eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” previsti dallo stesso articolo 119, secondo la disciplina comune.

Così pure per la detrazione prevista dall’articolo 119, comma 6 in caso di installazione, contestuale o successiva, dei sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici: essa spetta anche alle Comunità nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite per la generalità dei contribuenti.
Va ricordato che la legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), nel modificare il comma 16-ter dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020, ha stabilito che “fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l’aliquota del 110% delle spese sostenute”: il che ha significato per le Cer, ricorrendone le condizioni, fruire del Superbonus alla originaria aliquota del 110% anche nel 2023.

Quanto alla seconda finalità delle comunità energetiche rinnovabili, i “profitti finanziari”, il primo periodo del comma 16-bis dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020 prevede che l’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili, purché costituite in forma di enti non commerciali, non costituisca svolgimento di “attività commerciale abituale”.

L’Agenzia ricorda, infatti, che la disciplina prevede che componenti delle Cer possano essere “persone fisiche, condomìni, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, all’unica condizione che – per le imprese private – la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e industriale principale”.
Coerentemente, al fine di incentivare la diffusione dell’iniziativa, il decreto Mise 16 settembre 2020 – in attuazione del comma 9 dello stesso articolo 42-bis – a talune condizioni prevede che il GSE riconosca alle Cer talune agevolazioni le quali possono dare luogo, come notato, a “profitti finanziari”. Si tratta:

  • di una tariffa incentivante in forma di tariffa premio per l’energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili delle Cer
  • dei ristorni di taluni componenti tariffarie tecnicamente non applicabili all’energia condivisa, ossia istantaneamente autoconsumata
  • degli eventuali corrispettivi per l’energia non autoconsumata, ma venduta (l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità della comunità, ma con facoltà di cessione allo stesso GSE nella forma del “ritiro dedicato”).

Secondo la risoluzione n. 18/2021, laddove si tratti di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni:

  • la “tariffa premio non assume rilevanza reddituale, in quanto finalizzata ad incentivare non la cessione, bensì l’autoconsumo istantaneo di energia così da ridurre l’immissione in rete di energia non autoconsumata
  • le componenti tariffarie restituite non sono anch’esse fiscalmente rilevanti, trattandosi di un “contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate
  • il corrispettivo per la vendita dell’energia è invece fiscalmente rilevante, in quanto dà luogo in capo alla comunità ad un reddito diverso derivante da attività commerciale non svolta abitualmente, ex articolo 67, comma 1, lettera i) Tuir.

Quanto a quest’ultimo aspetto, la circolare n. 23/2022 ha ulteriormente precisato che – dal momento che il corrispettivo viene erogato con riferimento sia alla energia auto-consumata collettivamente, sia all’energia in eccedenza in quanto non oggetto di autoconsumo collettivo – laddove la Cer non produca reddito d’impresa, “la rilevanza fiscale del corrispettivo per la vendita di energia attiene necessariamente alla energia eccedente l’autoconsumo istantaneo”.

La medesima materia è trattata anche dalla risposta n. 37/2022: qui l’Agenzia si sofferma sulle Cer costituite da soggetti diversi dalle persone fisiche e sui relativi aspetti Iva. Così, dal punto di vista delle imposte dirette:

  • se la forma giuridica scelta sia quella dell’ente non commerciale valgono le regole della risoluzione n. 18/2021: solo il “corrispettivo per la vendita dell’energia” sarà da assoggettare ad Ires ex articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir
  • se, al contrario, la Cer sia costituita in forma di ente commerciale allora tutte le somme percepite (quindi: tariffa premio, ristori e corrispettivi di cessione) rappresentano componenti positivi del reddito di impresa e come tali concorrono alla determinazione della base imponibile Ires e alla relativa tassazione.

Quanto all’Iva l’Agenzia chiarisce che sia la tariffa premio che le componenti tariffarie restituite sono irrilevanti, in quanto contributi a fondo perduto esclusi dal campo di applicazione dell’imposta ex articolo 2, comma 2, n. 1 Dpr n. 633/1972.
Per i corrispettivi relativi all’energia ceduta, invece, occorre distinguere:

  • se le comunità energetiche sono costituite sotto forma di ente non commerciale, le somme corrisposte restano escluse dal campo di applicazione Iva nei limiti previsti dalla decommercializzazione stabilita dall’articolo 119, comma 16-bis, primo periodo del Dl n. 34/2020, ossia se si tratti di impianti di energia rinnovabile di potenza complessiva non superiore a 200 kW
  • diversamente, la cessione avverrebbe nell’ambito di un’attività commerciale e i relativi corrispettivi assoggettati ad Iva, comportando per il referente della comunità l’adempimento di tutti gli obblighi connessi.

Il quadro si presenta pertanto sufficientemente definito, vedremo cosa accadrà dopo la sessione di bilancio in corso per il 2024.

Riforma dello sport, approvati dal Cdm alcuni correttivi

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Roma 29 lug 2023 – Durante la conferenza stampa di ieri l’altrosul consiglio dei Ministri è stata annunciata l’approvazione di alcuni correttivi alla riforma dello sport. Il decreto legislativo, di cui si attende ora la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, reca disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.

Il testo, prima di ottenere il placet del Governo, ha incassato l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e della Conferenza unificata.

Hanno presentato i provvedimenti approvati, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Il consiglio nazionale della FGCI segue costantemente i lavori

Sul tema della riforma del lavoro sportivo, il presidente federale  FGCI Gravina  ha sottolineato la volontà di aggiornare nella riunione del prossimo 4 agosto l’impianto delle nuove norme per affrontare alcune criticità emerse dopo le prime settimane di applicazione. L’obiettivo è creare un nuovo equilibrio del sistema a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2021 che ha determinato l’abolizione quasi totale del vincolo sportivo e la conseguente rivisitazione (interna alla Federazione) del meccanismo dei premi di formazione tecnica. Gravina ha ribadito la massima attenzione verso il mondo dei Dilettanti e ha invitato tutte le componenti a riunirsi in maniera permanente per rivisitare al meglio l’impianto normativo (in particolare, la previsione dei premi di formazione tecnica anche per il tesseramento biennale da giovane di serie e la definizione di accordi collettivi in ambito dilettantistico che siano semplici, flessibili e assolutamente rispettosi delle peculiarità dei diversi livelli della LND), a garanzia dell’impegno e dello sforzo che le società dilettantistiche profondono, in particolare per il calcio giovanile.

Sul fronte delle migliorie e degli aspetti attuativi pratici del decreto è in costante attività il dottore commercialista Lamberto Mattei, il quale di recente è stato relatore in Senato su questa delicata tematica. “La riforma del lavoro sportivo – spiega Mattei – produce un impatto economico e nel contempo sociale, la sinergia tra tecnici e politici riesce a produrre degli effetti di proposte pratiche. L’attuazione di norme, deve trovare poi rispondenza nella realtà pratica quotidiana a salvaguardia dello sport in generale, sia per gli operatori di settore che per gli agonisti”.

Riforma lavoro sportivo, Lamberto Mattei: “politica e tecnici insieme per il bene comune”

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ROMA 20 LUG. 2023 – Cresce l’interesse per la riforma del lavoro sportivo, particolare attenzione è stata posta ai lavori organizzati da Studio Sarcc di Roma di cui è owner il dottore commercialista Lamberto Mattei. In particolare il convegno svoltosi presso il Senato della Repubblica lo scorso mercoledì 12 luglio 2023 è stata una occasione importante per mettere a fuoco importanti interventi migliorativi da apportare alla legge di riordino.

La nota rivista “fiscoetasse” ha ripreso le pubblicazioni del dott. Mattei, e riportato anche il video integrale dell’evento dal quale si possono trarre importanti conclusioni sullo stato dell’arte.

“Ci troviamo di fronte ad una importante sfida – spiega il dottore Lamberto Mattei – che è quella di mettere insieme la politica ed i tecnici di settore. Sulla riforma dello sport è stata importante anche la mia audizione alla X commissione in Senato, e tutto l’iter che abbiamo avviato in stretta collaborazione con il governo. Dobbiamo evitare dei gap normativi che vadano a causare serie problematiche ad aziende e fruitori dei servizi sportivi. Perchè dopo può essere molto difficile apportare correttivi e modifiche, bisogna agire in prevenzione ed approfondimento. Il lavoro sportivo interessa una molteplicità di persone che profondono il loro impegno con professionalità, e questo lavoro che è una risorsa per il territorio nazionale deve essere supportato e tutelato. Quello del Senato è stato un evento particolarmente fattivo, che evidenzia un modus operandi recepito dal governo e sul quale siamo in piena attività quotidiana”.

Riforma del diritto sportivo, Lamberto Mattei interviene in Senato

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Roma – Il dottore commercialista Lamberto Mattei, ha introdotto i lavori in Senato presso la Sala Caduti di Nassirya  nella Conferenza stampa  sul tema ” Riforma sul lavoro sportivo” che si è svolta questa mattina presso il Senato della Repubblica Italiana. La parte organizzativa di accredito è stata curata dallo Studio associato Sarcc di Roma (Monteverde).

L’iniziativa è stata intrapresa dal Presidente della VII commissione Sen. Roberto Marti, ed oltre a Mattei, esperto di settore, hanno presenziato  altri e qualificati autorevoli relatori, oltre allo stesso senatore Marti: il sen. Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro e politiche sociali, Massimiliano Aielli, capo di gabinetto del Ministro dello sport, Giampaolo Duregon presidente Asif Eurowelness, e Guido D’Amico presidente Confimprese Italia.

“Serve ora più che mai un impegno tecnico abbinato a quello politico per dare risposte certe – ha spiegato Mattei ad Uffici Stampa Nazionali – parliamo di esenzioni parziali Imu per centri sportivi e tante altre iniziative che sono necessarie per i gestori anche per contenere i prezzi. Il rischio, infatti è un aumento importante per i fruitori, agonisti, atleti etc. Ridurre l’impatto dei costi è un impegno possibile sul quale siamo impegnati tutti in prima linea. L’evento di questa mattina è stato particolarmente utile per tracciare uno stato dell’arte sulla riforma di settore e procedere ad una attenta analisi migliorativa”.

 

 

 

Il dott. Lamberto Mattei nominato dirigente regionale Lazio delle Partite Iva Nazionali

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ROMA 27 GIU 2023 – Il Presidente di Partite Iva Nazionali dott. Antonio Sorrento con proprio provvedimento n. 06/23 ha nominato il Dottore commercialista Lamberto Mattei quale dirigente di Partite Iva Nazionali (PIN) per la regione Lazio.

“Accolgo questa nomina con la consapevolezza – spiega il dottor Mattei – di proseguire nello spasmodico impegno a tutela delle piccole e medie imprese e delle partite Iva in generale. Solo attraverso una rete sinergica che tuteli realmente i contribuenti è possibile agire. Ringazio il dottor Sorrento per la fiducia riposta nella mia persona”

Confimprese, grido d’allarme del presidente D’Amico, Lamberto Mattei (Roma): “pieno sostegno”

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Roma 22 giu 2023 –  “Un grido d’allarme e di dolore dalle micro, piccole e medie imprese che Confimprese Italia non può non raccogliere”. Così il Presidente di Confimprese Italia, Guido D’Amico è intervenuto in una nota diramata ieri dalle agenzie di stampa nazionali.

“Siamo di fronte ad una reale e preoccupante crisi che investe il settore delle micro, piccole e medie imprese causato da una brutale pressione del sistema fiscale post-rottamazione esponendo l’intero indotto ad un arresto forzato. I dati che ci provengono dal nostro “Centro studi Confimprese Italia” dimostrano che su un campione di 1200 imprese su 109 comuni, il 65.4% è in debito o presunto debito con lo stato”. Dati che vengono confermati dall’ultima analisi del Mef dove si evince che i contenziosi tributari di primo e secondo grado ammontano ad oltre 20 miliardi di euro. Se a questi dati aggiungiamo una sempre più marcata inflazione ed un cospicuo rialzo dei tassi di interesse, le aspettative per le nostre imprese di accedere a fido bancario risultano essere molto scarse. “Per rispondere a questo grido si dolore, Confimprese Italia ha lanciato una proposta molto concreta. Un Giubileo fiscale, con la possibilità per le imprese di poter versare almeno il 20% dell’intero importo a debito una tantum. Non un condono, ma uno strumento che possa letteralmente far respirare le nostre imprese e dare loro la fiducia di rilanciare il settore e l’intero paese”.

Il messaggio è stato immediatamente raccolto dal dott. Lamberto Mattei, presidente Confimprese di Roma: “l’allarme lanciato dal nostro presidente nazionale – ha commentato – ci pone di fronte ad aspetti che devono essere approfonditi, normati e risolti. Anche Confimprese Roma esprime sostegno e condivisione rispetto alla posizione espressa dal dott. D’Amico.

 

Artigianato a Roma tra criticità ed opportunità, focus del commercialista Lamberto Mattei

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 ROMA 30 MAG 2023 – Si è svolta ieri nel primo pomeriggio la seguitissima trasmissione televisiva Istituzioni e cittadini in diretta sul canale 83 Teleromadue e sui social media. Il dottore commercialista Lamberto Mattei è stato nuovamente ospite del programma nella cui puntata ha anche partecipato l’Architetto Carlo d’Aloisio Mayo. Numerosi collegamenti anche con l’esterno. Il focus su cui si è concentrato Mattei è stato sugli artigiani in relazione alle attività romane. Un quadro a tinte fosche per molte attività, interessate da una quadruplicazione dei costi energetici, oltre a tassi di interesse in salita, inflazione per una situazione che lo stesso Mattei definisce particolarmente critica per un settore così importante che deve essere tutelato. Oltre alla individuazione di specifiche criticità, Mattei si è soffermato sulle proposte solutive parlando di formazione e della necessità di ritrovare nell’artigianato quella qualificazione  professionale e lavorativa che ha fatto grande la capitale romana nel corso della storia. “Occorre emanare nuove norme – ha affermato Mattei – ed intervenire a livello legislativo semplificando soprattutto il contesto contributivo: costi troppo alti impediscono a piccole e medie aziende di assumere personale”. Mattei ha parlato di una sorta di zona franca per i primi due o tre anni di lavoro, e si è anche soffermato sui costi, elevatissimi anche per i giovani artigiani che intendono aprire una partita Iva. “Abbiamo osservato – spiega Mattei alla stampa Nazionale – come i dati relativi alle aperture partite Iva siano in netto calo nel primo trimestre 2023, con particolare riferimento al Lazio che vede un calo del 14%. E la tendenza per i mesi successivi non è certo ottimistica. Vanno quindi intraprese iniziative immediate e concrete a supporto e a tutela del patrimonio lavorativo in contesto artigianale”.

Al link di seguito la trasmissione in streaming:

Giochi e scommesse, intervista al dottor Lamberto Mattei

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ROMA 22 mag 2023- E’ in costante aumento l’attenzione sul volume ““GIOCHI E SCOMMESSE – DISCIPLINA E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E FISCALI ” di MAGGIOLI Editore e che è stato scritto dai dottori: Lamberto Mattei, Stefano Riccardi e Lorenzo Sacchetti. 

Il dott. Lamberto Mattei è stato intervistato da Uffici Stampa Nazionali:

D. Dott. Mattei, quale è stato l’obiettivo della vostra interessante pubblicazione? 

R.  Abbiamo voluto fornire, oltre che un quadro compessivo della disciplina amministrativa di settore, importanti spunti sul futuro assetto fiscale della materia con particolare riguardo alla individuazione della corretta natura che deve assume la tassazione sui giochi.

D. Tra la molteplicità di questioni affrontate c’è anche quella relativa alla necessità di una riforma organica settoriale

R. Nel volume abbiamo affrontato numerose questio, ma mi preme richiamare l’attenzione su alcune delle più importanti. La prima questione concerne la necessità di una vera riforma del settore del gioco e delle scommesse che è ormai ineludibile, soprattutto per il fatto che il contesto normativo generale che si è venuto a creare è connotato da una mancanza assoluta di coordinamento delle varie leggi speciali approvate nel tempo.

Ogni forma di gioco, infatti, risulta assoggettata a specifiche e variegate forme di “tassazione” e il quadro generale è caratterizzato da un completo caos determinando non solo malcontento tra operatori e addetti di settore, ma anche minori entrate erariali.

D. Bisogna riflettere sulla natura bilateale o plurilaterale per ogni singolo gioco? 

R. Per riscrivere la disciplina impositiva del settore, bisogna indagare sulla natura giuridica di ogni singolo gioco e capire chi se ne avvantaggia in termini di ricchezza e tale indagine deve tener conto della struttura di ogni gioco distinguendo:

  • quelli bilaterali (due parti contrapposte, ogni singolo giocatore verso l’organizzatore che si assume il rischio del gioco);
  • da quelli plurilaterali (tutti i partecipanti versano una somma che costituisce il montepremi e l’organizzore non assume rischi).

Solo così possiamo individuare una corretta tassazione del fenomeno ludico in generale stabilendo che solo per i giochi bilateriali (Lotto, scommesse a quota fissa, newslot, ecc..) è il gestore del gioco che esprime una potenzialità economica che deve essere tassata in quanto si avvantaggia della riserva statale.

Nel giochi plurilaterali, invece, il gestore non è avvantaggiato in quanto percepisce una quota predeterminata e non ha alcun rischio; ma si arricchiscono i giocatori!

D. La questione “IVA” è particolarmente rilevante in questo settore ce ne può parlare?

R. Un rilevante problema nella disciplina dei giochi è rappresentato dalla disciplina delle esenzioni IVA.

Sembra, infatti, che le norme nazionali in tema di esenzione in materia di giochi non siano in linea con la normativa comunitaria visto che non utilizzano la formula “operazione di” scommessa bensì “operazione relativa all’esercizio” delle scommesse; espressione questa che richiama una serie di operazioni anziché una specifica operazione estendendo, quindi, il regime di esenzione per le operazioni di gioco di cui all’art. 10, comma 1, n. 6), del D.P.R. n. 633/1972, anche alla raccolta delle giocate (e non soltanto alle materiali attività di incasso delle somme giocate dagli utenti da parte dei soggetti appositamente delegati).

E tale problema si è acuito anche a seguito di alcune ronunce dell’Agenzia delle entrate (vedi Interpelli nn. 583/2020, 760/2021, 480/2022) che hanno ampliato il novero delle operazioni considerate esenti introducendo il concetto di operazioni “necessarie e indispensabili per effettuare la raccolta delle giocate a distanza” non contemplato né dalla disciplina nazionale, né da quella unionale.

D. E sull’imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse cosa può dirci? 

R.Vi sono su questo fronte,, numerose questioni critiche che riguardano la tassazione delle scommesse raccolte in Italia da soggetti esteri. Allo scopo di contrastare il fenomeno dei CTD illegali e la connessa evasione d’imposta, è necessario cambiare sistema e stabilire un obbligo generalizzato di ritenuta a titolo di acconto sulle somme raccolte dai CTD che verrebero qualificati quali sostituti d’imposta (salvo opzione in capo al bookmaker estero di stabilire la sede legale o nominare un rappresentante fiscale in Italia).