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Economia e finanza

Sdebitalia a garanzia dei contribuenti, il commercialista Lamberto Mattei: “ecco gli obiettivi fondamentali”

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Roma 21 Feb 2019 – Ha suscitato molto interesse nel panorama nazionale l’iniziativa “Sdebitalia”, annunciata dal commercialista Lamberto Mattei. A tal proposito il professionista, impegnato a tutto campo nella tutela dei contribuenti italiani riporta una relazione sitentica relativa agli  obiettivi fondamentali di Sdebitalia resa dal presidente dott. Gilberto Di Benedetto: “L’intendimento al quale si tende è quello di riuscire a trovare un modo per  convincere le Banche a rimettere i debiti ai debitori della stessa con la messa  a punto di un sistema che non sarebbe traumatico dalle banche stesse e  rivolto a debitori ai quali la banca sia dal punto di vista dell’indigenza che  patrimoniale evidentemente inesistente, non ha convenienza a mettere in atto  procedure esecutive dalle quali, considerando i costi ai quali la banca  andrebbe incontro, non ne scaturirebbe alcun beneficio.

La banca non è altro che un’impresa anche se di credito e come tutte le  imprese che operano su territorio nazionale è sottoposta alle regole fiscali applicate giustappunto alle imprese. In particolare nei confronti dell’abbattimento degli utili di bilancio rivenienti da  perdite dirette per le quali l’apparato fiscale richiede tassativamente elementi  certi e precisi, su questo punto l’Agenzia delle entrate ritiene che la  deduzione dal reddito di impresasi intende ammessa quando la perdita su  crediti diviene definitiva escludendo quindi ogni elemento valutativo e  presuntivo (CM 10 maggio 2002 n. 39/E par. 3)in particolare la definitività  della perdita sarà riscontrabile quando sarà esclusa ogni possibilità che si  possa in seguito da parte del creditore recuperare anche parzialmente la  propria pretesa creditoria. ( CM n. 26/E /2013 par. 3)

Orbene, considerato che da parte di “ Sdebitalia ” ci sarebbe la volontà di  rimettere il debito al debitore, avendone ottenuta la consegna dello stesso da  parte della banca che vanta il credito, e ricevendo dal debitore ampia  dichiarazione di annullamento di quel credito con la eliminazione dello stesso  in quanto considerato scaduto o non esigibile, sarebbe superato il rischio che  l’ Agenzia delle entrate possa intervenire a danno della banca nel momento che questa si accinge a defalcare dall’utile del proprio bilancio quei crediti che per i motivi sopra esposti non sono stati recuperati, in quanto rimessi, per il tramite di Sdebitalia  al debitore.

La attuale norma prevede che gli istituti di di credito nella disamina del  processo di valutazione delle perdite derivanti da crediti insoluti, che può  ritenersi definitiva solo a fronte di una situazione oggettiva di insolvenza non  temporanea del debitore, e quando la incapienza patrimoniale e la situazione  di illiquidità finanziaria fa escludere la possibilità di un anche parziale  recupero della posizione creditoria. Il trasferimento di quei crediti insoluti vantati dalle varie banche su territorio  a Sdebitalia  dovrebbe per semplicità avvenire come una cessione pro  soluto che non comportando il rischio di retrocessione a carico del cedente  appare la più tranquilla sotto tutti gli aspetti sia fiscali che  economico/finanziari. (cass. 14 ottobre 2005 n. 1918) può considerarsi  definitiva e quindi deducibile nell’esercizio di pertinenza previa l’esistenza  degli elementi certi di cui all’art 101 comma 5 del D.P.R. 917/1986. E’ utile  specificare che l’importo fiscalmente rilevante per la cessione in pro  soluto,deve essere determinato come differenza tra il valore fiscalmente  riconosciuto del credito e il corrispettivo di alienazione dello stesso (RM 20  luglio 1996 n. 137/E). www.sdebitalia.org”

Reddito e pensione di cittadinanza, il commercialista Lamberto Mattei: “ecco tutti gli aspetti attuativi”

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Roma 11 FEB 2019 – Ed ecco l’argomento più discusso nel panorama politico e produttivo a livello nazionale. Al di là delle proprie convinzioni personali e professionali, in questo editoriale ci soffermeremo specificamente sul testo di legge e su quanto l’Inps ha ufficialmente disposto l’applicazione delle normative di Reddito e pensione di cittadinanza. Un meccanismo che ora andrà testato, ma che comunque entra a far parte del meccanismo economico-finanziario-assistenziale della nostra nazione. Come primo step, dunque  – spiega il commercialista Lamberto Mattei – cercheremo di fornire dati specificamente tecnici, salvo poi approfondire caso per caso.”

Cos’è il Reddito di cittadinanza?
È un sostegno per famiglie in difficoltà che mira al reinserimento nel mondo
del lavoro e all’inclusione sociale. Il beneficio economico viene accreditato
mensilmente su una nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre
misure di sostegno, cosiddetta “CartaRdc”.
Che differenza c’è con la Pensione di cittadinanza?
Le regole generali e di funzionamento della Pensione sono analoghe a quelle
del Rdc, ma si tratta di un sussidio economico rivolto alle famigliedi anziani in
difficoltà; la misura risulta più semplice in quanto non sono previsti
adempimenti legati al lavoro, ma è sufficiente la presentazione della domanda
per poter accedere al beneficio, avendone i requisiti. Le modalità di erogazione del
beneficio saranno definite in sede di conversione del decreto istitutivo.
ATTENZIONE: tutti i componenti del nucleo familiare e non solo il capofamiglia,
devono avere età pari o superiore a 67 anni. Se si è già beneficiari
del Rdc, la pensione decorre dal mese successivo a quello del compimento del
67° anno del componente più giovane. In tal caso, la trasformazione da Rdc a Pdc
operad’ufficio.
Chi può presentare domanda di Reddito e di Pensione di cittadinanza?
• Cittadini italiani e dell’UnioneEuropea
• Stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo
indeterminato)  • Stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno
permanente, familiari di un cittadino italiano o dell’Unione Europea
(es. la moglie giapponese di un italiano)
Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi
2 anni in modo continuativo.

Chi non può presentare domanda di Rdc/Pdc?
Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti
disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi
dalla presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

 Come si può presentare la domanda diRdc/Pdc?
La domanda può essere presentata:
• in modalità cartacea, presso gli uffici postali avvalendosi del modello di
domanda predisposto dall’Inps, a partire dal 6 marzo 2019 (e da ogni
giorno 6 del mese). La domanda verrà inserita subito nel portale del
Ministero del Lavoro dall’operatore di sportello di Poste
• on-line, direttamente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali tramite le credenziali
• la raccolta delle domande avverrà anche presso i Centri di Assistenza
Fiscale (CAF), dalla data e con le modalità che saranno successivamente
comunicate
 Quali documenti occorrono per la domanda
di Rdc/Pdc?
Non occorre ulteriore documentazione, al momento della domanda bisogna solo
aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. Sarà l’Inps
ad associare l’ISEE alla domanda.

Quali adempimenti sono previsti dopo aver presentato la domanda?
Il Rdc è una misura volta a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e, quindi,
dopo aver presentato domanda, si deve:
a) attendere la comunicazione dell’Inps di accoglimento o rigetto tramite
e-mail e/o sms ai recapiti indicati dal richiedente nel Modello di
domanda

b) in caso di accoglimento, attendere la successiva comunicazionedi Poste
in cui viene fissato l’appuntamento per recarsi all’ufficio postale a ritirare
la Carta Rdc ed il relativo Pin. La carta sarà intestata al richiedente e non
è possibile avere più carte
c) entro 30 giorni dalla mail o da sms di Inps che comunica l’accoglimento
della domanda, tutti i componenti il nucleo devono rendere la
Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)

 Come si può rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)?
I componenti del nucleo devono rendere la DID entro 30 giorni dall’accoglimento
della domanda.
Al momento, la DID può essere resa:
• presso i Centri perl’impiego
• presso i patronati convenzionati conl’ANPAL
La dichiarazione potrà essere presentata anche sulla piattaforma digitale
dell’ANPAL cosiddetta SIUPL. Tale piattaforma è in corso di implementazione.
9 Tutti devono comunque rendere la Dichiarazione di
Immediata Disponibilità al lavoro(DID)?
No, sono ESCLUSI dalla presentazione della DID i seguenti soggetti:
• minorenni
• beneficiari del Rdc pensionati
• beneficiari della Pensione di cittadinanza
• soggetti di oltre 65 anni dietà
• soggetti con disabilità, come definita aisensi della legge 12 marzo 1999, n.
68 (ossia disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%,
accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile,
invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33% accertato dall’INAIL,
non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra), solo qualora non sia
previsto il collocamentomirato
• soggetti già occupati oppure che frequentano un regolare corso di studi o di formazione

Inoltre, i Centri per l’impiego possono ESONERARE dalla DID:
• i soggetti con carichi di cura (cosiddetti “caregiver”) qualora si occupino

di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non
autosufficienti (come definiti ai fini ISEE)

 Chi ha redditi o patrimoni oppure percepisce trattamenti assistenziali, può comunque accedere
al Rdc/Pdc?
Sì. Il nucleo familiare del richiedente può possedere redditi e patrimoni, ma
entro i limiti previsti, come ad esempio:
• patrimonio immobiliare non oltre 30.000 euro, senza considerare la casa
di abitazione
• patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro, incrementabili in
base alla composizione delnucleo
Tutti questi requisiti sono verificati in automatico dall’Inps a partire
dall’ISEE presentato.
Per il possesso di beni durevoli, valgono le seguenti regole:
• No agli autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi
antecedenti la richiesta
• No agli autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, immatricolati
per la prima volta nei due anni antecedenti
• No ai motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la
prima volta nei due anni antecedenti
• Si agli autoveicoli e motoveicoli per persone disabili con
agevolazione fiscale
• No a navi e imbarcazioni da diporto

A quanto ammonta il beneficio economico?
Il beneficio economico sia per il Reddito di cittadinanza che per la Pensione è dato
dalla somma di una componente ad integrazione delreddito familiare (quota A) e di
un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B), entrambe calcolate dalla
procedura Inps sulla base delle informazioni rilevate dall’ISEE e presenti nel modello
di domanda. Nello specifico:
• La quota A, ossia l’integrazione al reddito, può arrivare fino ad un
massimo di 6.000 euro annui in caso di Reddito di cittadinanza (oppure di
7.560 euro in caso di Pensione) e viene calcolata tenendo conto del
numero e della tipologia di componenti il nucleo (es. maggiorenni e
minorenni)
• La quota B, in caso di locazione della casa di abitazione, non può essere
superiore a 3.360 euro annui pari a 280 euro mensili per il Rdc (oppure
fino ad un massimo di 1.800 euro annui pari a 150 euro mensili per la
Pdc).In caso di mutuo della casa di abitazione,la quota B è al massimo pari a
150 euro mensili sia per Rdc che per Pdc
In ogni caso, complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a 480
euro annui.
Il valore dell’ISEE (Ordinario oppure ISEE Corrente, qualora presente) dovrà
comunque essere inferiore a 9.360 euro.
Come e quando avviene il pagamento?
Il beneficio Rdc è accreditato mensilmente sulla “Carta Rdc” (come detto, si
tratta di una carta prepagata diversa da quelle rilasciate per altre misure di
sostegno) a partire dal mese successivo a quello di presentazione della
domanda. Per la prima mensilità, la somma accreditata è utilizzabile, in caso di
Rdc, una volta ritirata la carta presso Poste nei tempi comunicati per
l’appuntamento. Per la Pensione di cittadinanza le modalità di erogazione
verranno definite in sede di conversione del decreto istitutivo.

 Come si può utilizzare la Carta Rdc?
A titolo non esaustivo, la carta Rdc si può utilizzare per:
• fare alcune spese di beni diconsumo
• pagare utenze
• prelevare mensilmente contanti pari a 100 euro moltiplicati per la cosiddetta
”scala di equivalenza” che è un parametro in base al numero e alla
tipologia dei componenti la famiglia (es. se il parametro della scala di
equivalenzaè paria 2,1i l massimo che si può prelevare è 210 euro)
• effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento del canone di
locazione della casa di abitazione del nucleo familiare
• effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento della rata del
mutuo della casa di abitazione del nucleo
ATTENZIONE:la Carta Rdc non si può utilizzare per giochi che prevedono vincite in
denaro.

 Per quanto tempo viene erogato il beneficio economico?
Il beneficio del Rdc è riconosciuto per la durata di 18 mesi ma occorre prestare
attenzione a non incorrere in cause che ne comportano la decadenza. Può
essere rinnovato per ulteriori 18 mesi previa sospensione dell’erogazione del
beneficio di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista per
la Pdc che quindisirinnova in automatico.
15 Se in corso di fruizione varia il nucleo familiare si
perde il beneficio?
Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall’attestazione ISEE in
corso di validità è necessario ripresentare la DSU aggiornata entro 2 mesi dalla
variazione e anche una nuova domanda di Rdc/Pdc, pena la decadenza dal
beneficio.
ATTENZIONE: Qualora la variazione sia dovuta a nascita o decesso di un
componente occorrerà ripresentare solo la nuova DSU; non occorre rifare anche
la domanda

 Il Rdc e Pdc sono compatibili con lo svolgimento di
attività lavorativa subordinata?
Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche
qualora tutti i suoi componenti sianolavoratori.
Tuttavia, in caso di attività lavorativa di uno o più componenti, se l’attività
subordinata è iniziata nell’anno 2017, nell’anno 2018, ovvero nei primi mesi del
2019 ed è in corso al momento di presentazione della domanda, occorre
compilare il modello Rdc/Pdc–Com, recandosi ai CAF convenzionati con le
proprie credenziali, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
ATTENZIONE: senza aver compilato questo modello la domanda non potrà
essere definita.
Se, invece, l’attività lavorativa subordinata è iniziata dopo la presentazione della
domanda di Rdc, e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni
devono essere comunicate all’Inps che valuterà le condizioni per la permanenza
del beneficio.
La comunicazione relativa alla variazione ed il relativo reddito viene inoltrata ad
Inps recandosi di persona ai Centri per l’impiego ovvero, quando sarà
istituita, attraverso la Piattaforma “SIUPL” entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.

Rdc e Pdc sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa autonoma
o di impresa?
Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche
qualora tutti i suoi componenti siano lavoratori.
Tuttavia, nel caso in cui uno o più componenti svolgano attività lavorativa
(autonoma o di impresa) iniziata nell’anno 2017, nell’anno 2018 ovvero nei
primi mesi del 2019 e in corso al momento di presentazione della domanda,
devono compilare il modello Rdc/Pdc – Com,recandosi ai CAF convenzionati, con
le proprie credenziali, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
ATTENZIONE: senza aver compilato questo modello la domanda non potrà
essere definita.
Se, invece, l’attività lavorativa inizia dopo la presentazione della domanda di Rdc,
e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni devono essere
comunicate all’Inps che valuterà le condizioni per la permanenza del beneficio.
La comunicazione relativa alla variazione ed il relativo reddito viene inoltrata ad
Inps recandosi di persona ai Centri per l’impiego ovvero, quando sarà
istituita, attraverso la Piattaforma “SIUPL” il giorno 15 del mese successivo al
termine di ogni trimestre solare (es. entro il 15 aprile deve essere comunicato il
reddito del trimestre gennaio – marzo).

In caso di assunzione di un Beneficiario di Rdc è prevista qualche agevolazione per l’impresa che
assume?
Sì. Le imprese che assumono un beneficiario di Rdc nei primi 18 mesi di
fruizione del beneficio ottengono un incentivo sotto forma di esonero contributivo
non inferiore a 5 mesi e con un massimale di 780 euro mensili.

Rdc e Pdc sono compatibili con la percezione delle
prestazioni destinate agli invalidi civili?
Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche
qualora uno o più componenti siano percettori delle prestazioni destinate agli
invalidi civili. In tal caso Rdc/Pdc integrano nei limiti della soglia l’importo di tali
prestazioni.

In quali casisi verifica la decadenza dal Reddito di cittadinanza?
La decadenza del beneficio è previsto, tra l’altro, nel caso in cui:
• manca la dichiarazione di immediata disponibilità allavoro
• manca la sottoscrizione del Patto per il lavoro oppure del Patto per
l’inclusione sociale
• il componente/i non partecipa alle iniziative formative o di riqualificazione
• non viene accettata nessuna delle tre offerte di lavoro congrua
• non si effettuano le comunicazioni previste in caso di variazioni di
lavoro o del nucleo e non presenta la nuova DSU.

Che tipi di sanzioni sono previste e in quali casi si
applicano?
 Nei casi più gravi, le sanzioni sono di carattere penale e comportano
la reclusione fino a 6 anni e ovviamente la revoca immediata del Rdc
e della Pdc, con anche l’obbligo di restituire tutto l’importo
percepito. Tali più gravi fattispecie riguardano coloro che rendono
dichiarazioni false o utilizzano documenti falsi, attestando cose non
vere ovvero omettendo informazioni dovute

 È punito con la reclusione da 1 a 3 anni, colui che non comunica le
variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività
irregolari, nonché di altre informazioni che potrebbero comportare la
revoca del beneficio ovvero la sua riduzione
 Nel caso di condanna definitiva il beneficiario sarà tenuto alla
restituzione di tutto quanto percepito indebitamente e non potrà essere
nuovamente ammesso al beneficio se non prima di dieci anni dalla
condanna
 Se l’INPS accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e
informazioni dichiarate revoca immediatamente il beneficio e il
beneficiario è tenuto alla restituzione di tutto quanto indebitamente ha
percepito.

 

Organi di controllo nelle società a r.l., i rischi tributari e stato dell’arte. Intervista al commercialista Lamberto Mattei

By | Economia e finanza | No Comments

La scadenza è stata fissata a novembre per i decreti attuativi della disciplina di riforma dell’organo di controllo nelle società a r.l.: con la legge n. 155 del 19 ottobre 2017 sono stati estesi i casi di nomina obbligatoria, con nuove soglie e maggiori tutele per i soci.

Roma – Molte le incertezze per tante società a r.l. che cercano di dipanare la matassa degli organi di controllo introdotti per l’appunto nel 2017. Una confusione che regna sovrana a livello normativo-applicativo che riguarda misure adottate dal Parlamento con delega al Governo per la riforma della disciplina del settore crisi di impresa e insolvenza, su cui ricadono i rischi tributari. Su questo tema, abbiamo voluto sentire il commercialista Lamberto Mattei founder dello Studio Sarcc di Roma, da sempre in trincea per approfondire, capire e mettere a disposizionedelle aziendeimprese e professionalità ulteriori strumenti di approfondimento.

“L’organo di controllo nelle s.r.l. – spiega il commercialista Lamberto Mattei in una intervista rilasciata ai media nazionali – è un tema riguardante la disciplina civilistica interessata a breve a diversi mutamenti contenuti nello schema di decreto legislativo recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, in attuazione della L. 155/2017, oltre a quelle riguardanti la generalità delle società. Nel caso di una singola società è previsto l’organo di controllo mentre nei casi di più società nei gruppi di imprese è prevista la figura del revisore.

D: Da ciò si desume che lo Stato voglia applicare le normative della pubblica amministrazione alle società private?

  1. Il punto di partenza è stato sicuramente mirato ad evitare, ove possibile, una confusione gestionale nei casi digestionedi impresa. Tanti, troppi amministratori unici, consigli di amministrazione hanno portato al fallimento o sull’orlo del precipizio società ed imprese a causa di una gestione dissennata e non approfondita. I commercialisti, in diversi casi purtroppo non essendo aggiornati sulle normative hanno contribuito anche loro parimenti a generare caos e problemi. Il governo dunque ha voluto mettere un riparo, ma restano tutti gli interrogativi e i dubbi sull’ìter procedurale da seguire e che stiamo per l’appunto studiando approfonditamente”.
  2. Lei dottor Mattei quale commercialista esperto di settore ha creato una task force di approfondimento su diverse normative di grande interesse
  3. Ritengo che oggi più che mai sia necessario agire in sinergia tra professionisti, ma soprattutto uno studio professionale ha il dovere di prevenire l’insorgenza di problematiche che nel caso di società a r.l. potrebbero diventare rilevanti, quindi cerchiamo con i nostri approfondimenti mirati di capire prima tutto, con le simulazioni delle varie ipotesi attuative della legge, che ricordiamo è sempre ad interpretazione.
  4. Lesocietàa r.l. rispetto a questa legge sono un pò nel pallone, come può essere riassunta questa situazione?
  5. Abbiamo elaborato una relazione che ci consente di avere un quadro rispetto all’attualestato dell’arte. Dobbiamo tener conto che le evoluzionilegislative subiscono variazioni anche con la politica che potrebbe avere indirizzi di governo diversi oggi, rispetto a quanto pianificato ieri.
  6. Dobbiamo quindi aspettarci modifiche sostanziali?
  7. Non credo si stravolga il tutto, ma il nostro compito è quello di monitorare costantemente lenormativeche seguono ed i passaggi formali riguardanti i decreti applicativi. Nel contempo siamo in grado allo stato attuale di fornire ogni elemento e valutazione su singole società, gruppi imprenditoriali ed altri settori.
    Questo comunque il sunto del nostro approfondimento:

Si evidenzia che quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 3 comma 2 e 374 comma 2 dello schema di DLgs. sia in vigore dal 30° giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. A partire da tale data, l’imprenditore, operante in forma societaria o collettiva, dovrà istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.

Nel caso specifico della srl, l’art. 376 comma 4 dello schema di decreto riformula l’art. 2475 comma 1 c.c., in forza del quale la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto dell’art. 2086 comma 2 c.c. e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale: salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della srl è affidata a uno o più socicon decisione dei soci, presa ai sensi dell’art. 2479 c.c.
Sulla predetta adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, dovrà, naturalmente, vigilare l’organo di amministrazione, in virtù di quanto prescritto dal comma 6 dell’art.2475 c.c. – introdotto dall’art. 376 comma 5 dello schema – che impone l’applicazione dell’art. 2381 c.c., in quanto compatibile.

Il successivo art. 377 comma 1 dello schema di DLgs. dispone, invece, l’operatività dell’art. 2394 c.c., mediante l’introduzione di  uno specifico comma nell’art. 2476 c.c., secondo cui:
– gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale;
– l’azione può essere proposta dai creditori, quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti;
– la rinuncia all’azione, da parte della società, non impedisce l’esercizio dell’azione a cura dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria, qualora ne ricorrano gli estremi.

Le principali novità per le società a r.l.  sono comunque contenute nell’art. 378 dello schema – anch’esso applicabile dal 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento(art. 388) – che sostituisce il comma 3 dell’art. 2477 c.c., estendendo i casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o del revisore a quello della società a responsabilità limitata che ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno una delle seguenti soglie:
– 2 milioni di euro di totale dell’attivo patrimoniale;
– 2 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
– 10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

In conclusione- spiega il commercialista Lamberto Mattei – con la legge numero 155 del 19 ottobre 2017, il Parlamento ha delegato il Governo alla riforma della disciplina relativa alla crisi d’impresa ed all’insolvenza, con inevitabili risvolti tributari. Il testo prevede anche una serie di modifiche importanti che riguardano l’organo.  di In particolare, all’articolo 14 sono indicate una serie di modifiche anche al codice civile, per le quali dovranno essere emanati per la loro attuazione i relativi decreti attuativi nel termine di 12 mesi dall’entrata in vigore avvenuta il 14 novembre2017. Ad oggi tali decreti non risultano ancora emanati (o in corso di emanazione). La delega in concreto abbassa le soglie previste per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore delle Srl, e di conseguenza amplia i soggetti che potranno ricoprire tale incarico; inoltre interviene per regolare la mancata nomina dell’organo di controllo, attribuendo ai soci delle S.r.l.il potere di denuncia al Tribunale per gravi irregolarità degli amministratori.