Category

Approfondimenti

Al via dal primo luglio lo scontrino elettronico, tutte le novità per gli esercenti

By | Approfondimenti | No Comments

Roma – Da ieri lunedì 1° luglio 2019 è entrato in vigore lo scontrino elettronico, lo studio Associato Sarcc di cui è founder il commercialista Lamberto Mattei ha promosso la seguente ricerca:

Prosegue il processo di digitalizzazione delle certificazioni fiscali, avviato a gennaio con l’introduzione della fattura elettronica: processo che rappresenta una delle leve principali per diffondere la cultura del digitale nel mondo delle imprese, migliorare i processi amministrativi e ridurre i costi di gestione, con un impatto positivo anche sulla compliance fiscale.Dal primo luglio scatta l’obbligo dello scontrino elettronico per i soggetti che esercitano il commercio al minuto e le attività similari e che, ad oggi, non sono tenuti ad emettere fattura verso i clienti, salvo che tale documento non sia richiesto dal cliente stesso: l’obbligo scatta immediatamente per i circa 260.000 esercenti con un giro d’affari superiore ai 400.000 euro, per tutti gli altri a partire dal primo gennaio 2020. Dalla stessa data, partirà anche la lotteria dei corrispettivi, cui possono partecipare i consumatori che acquistano beni o servizi presso gli esercenti che effettuano la trasmissione telematica dei corrispettivi.

L’introduzione dello scontrino elettronico, che manderà progressivamente in pensione lo scontrino e la ricevuta cartacea, non comporterà sostanziali cambiamenti per i clienti, che riceveranno un documento (cartaceo o digitale) da utilizzare come garanzia degli acquisti e per le relative detrazioni.

COME FUNZIONA

Con l’introduzione dello scontrino elettronico, gli esercenti avranno così accesso facile e immediato ai dati delle proprie vendite, che verranno trasmessi direttamente all’Agenzia delle Entrate, con la possibilità di controlli più tempestivi e più rapide analisi di eventuali rischi di evasione.

Per l’emissione dello scontrino elettronico è necessario l’utilizzo di registratori telematici che comunichino costantemente con l’Agenzia delle Entrate. A questo scopo sarà necessario per l’esercente acquistare un nuovo registratore di cassa telematico, ottenendo un credito d’imposta del 50% del valore fino ad un importo massimo di 250 euro, oppure adeguare il proprio registratore, ricevendo un credito d’imposta fino a 50 euro. I nuovi terminali permetteranno anche alle piccole realtà di digitalizzare maggiormente la propria attività e di semplificare l’archiviazione dei dati, la contabilità e i calcoli degli adempimenti fiscali.

In alternativa all’utilizzo dei registratori di cassa telematici, è possibile memorizzare e trasmettere alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri tramite il nuovo servizio web dell’Agenzia, disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Tramite la procedura web – che può essere utilizzata, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone – i soggetti interessati possono predisporre online un documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata. Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns).

Come per la fatturazione elettronica, la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri deve essere effettuata entro 12 giorni, da calcolare in relazione alla data di effettuazione delle operazioni, anche per favorire l’adempimento da parte degli esercenti che operano in zone con scarsa copertura Internet.

PERIODO TRANSITORIO

Per consentire una graduale adesione all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli operatori che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico potranno assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza incorrere in sanzioni, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto. Tale disposizione vale solo per i primi sei mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, che decorre dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti. Le modalità di trasmissione online dei dati dei corrispettivi giornalieri saranno definite da un prossimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

SOGGETTI ESENTATI

Sono esonerati dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico tutti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi, confermando quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale attualmente esistenti. Tra questi, tabaccai, giornalai, venditori di prodotti agricoli e chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli (qualora il titolo di viaggio coincida con lo scontrino). Inoltre, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2019, i soggetti che effettuano operazioni marginali, cioè quelle che non superano l’1% del volume d’affari complessivo realizzato nel 2018, e le cessioni e prestazioni effettuate su mezzi di trasporto in viaggi internazionali (ad esempio le navi da crociera); questi soggetti continueranno a certificare queste operazioni marginali in modalità cartacea.

IL CONTESTO INTERNAZIONALE

L’Italia è all’avanguardia fra i Paesi che hanno avviato un processo di digitalizzazione delle certificazioni fiscali.
Come emerge dal rapporto dell’Ocse “Implementing Online Cash Registers”, all’estero ci sono tuttora pochi esempi in tale direzione: il Portogallo ha adottato un sistema che utilizza i dati dalle fatture per identificare discrepanze e frodi fra l’Iva pagata e le fatture inviate dai contribuenti all’amministrazione. In Svezia le vendite devono essere registrate su un terminale di cassa collegato ad un’unità di controllo fiscale, certificata dall’Amministrazione Fiscale svedese. In Olanda è stato invece sviluppato un marchio di certificazione, adottabile su base volontaria, per indicare che un registratore di cassa rispetta i requisiti per immagazzinare e gestire i dati in maniera affidabile, rendendo visibili eventuali irregolarità nelle transazioni. In Russia, invece, all’inizio del 2017 è iniziato il passaggio verso l’obbligo di registratori di cassa online, che istantaneamente caricano i dati sulle compravendite nei database dell’Amministrazione Fiscale.

Il punto sul reddito di cittadinanza: Lamberto Mattei: “oltre un milione di domande, tasso di rifiuto del 25%”

By | Approfondimenti | No Comments

Roma – Le domande per il reddito di cittadinanza “fino al 31 maggio sono state un milione e 270mila, sono in linea con quelle previste e c’è un tasso di rifiuto del 25%, cioè quelle respinte”. Un dato sul quale è bene soffermarsi a riflettere – spiega il commercialista Lamberto Mattei –  sottolineando che “se si conferma questo andamento avremo un miliardo l’anno che poi tornerà indietro al governo.  Quanto al numero di rinunce, il presidente dell’Inps ha commentato alcuni dati diffusi dai media bollandoli come “fake news”. “Voi avete sentito parlare di una grossa fake news, cioè 100mila persone che hanno restituito il reddito ma non è vero . Ci sono stati 12 casi, ad esempio a Genova, Napoli e Palermo, dove delle persone si sono informate sul come rifiutare il reddito. Ma sapere perché? Sono state le aziende, per cui queste persone lavoravano in nero, per evitare sanzioni, a consigliare ai beneficiari di rinunciare”.

Pubblicato il Rapporto sulla revisione straordinaria, restano margini per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche

By | Approfondimenti | No Comments

Nel settore delle partecipazioni pubbliche lo Studio Sarcc ha svolto una ricerca relativa alla pubblicazione del rapporto ufficiale sulla revisione straordinaria. Il commercialista Lamberto Mattei con il suo staff rende noti i contenuti diramati anche dal Ministero stesso.

“Il Rapporto presenta un quadro degli esiti della revisione straordinaria ed illustra i dati quantitativi, comunicati alla banca dati del Dipartimento del Tesoro a gennaio 2019, relativi alle alienazioni delle partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche e all’esercizio del diritto di recesso dalle società da esse partecipate.

Nel dettaglio, su un totale di 32.427 partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, 18.124 sono risultate non conformi al TUSP e quindi avrebbero dovuto essere oggetto di provvedimenti di razionalizzazione. Fra queste ultime, per il 37% sono stati adottati interventi in tal senso; per quanto riguarda un ulteriore 46%, le amministrazioni hanno dichiarato di volerle mantenere senza prevedere interventi di razionalizzazione; mentre nessuna indicazione è stata data per il 17% delle partecipazioni residue.

Il Rapporto registra altresì che 3.117 partecipazioni sono state dichiarate cedibili dalle amministrazioni partecipanti. Per 572 casi (il 18% del totale) è stato comunicato il buon esito della procedura, anche a causa delle molteplici incertezze riscontrate nella prassi operativa di scelta della modalità di individuazione dei potenziali acquirenti.

Per 568 partecipazioni, inoltre, le amministrazioni hanno comunicato nei provvedimenti di revisione straordinaria la volontà di esercitare il diritto di recesso dalle società entro il 30 settembre 2018, ma soltanto in 178 casi (pari al 31%) è stato poi effettivamente comunicato l’esito positivo della procedura.

Le alienazioni e i recessi posti in essere hanno generato per le amministrazioni interessate introiti pari a circa 431 milioni di euro.

Ultimato il monitoraggio relativo alla revisione straordinaria, l’attività della Struttura continua con la rilevazione dei provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, come previsto dall’articolo 20 del TUSP, nella consapevolezza, avvalorata dal Rapporto, che esiste un potenziale di ulteriori interventi di razionalizzazione sul sistema delle partecipazioni pubbliche che, se coerentemente realizzati, potrebbero determinare effetti di maggiore impatto sulla finanza pubblica”.

Piani individuali di risparmio attuativi in relazione alla legge di Bilancio 2019. L’approfondimento normativo alla luce del decreto ministeriale

By | Approfondimenti | No Comments

Roma – Il commercialista Lamberto Mattei, founder dello Studio Associato Sarcc di Roma  è in costante monitoraggio con il suo staff per gli approfondimenti normativi in ambito di economia e finanza. Relativamente dunque al decreto ministeriale pubblicato in collaborazione tra il Ministero dello Sviluppo economico e quello dell’economia e finanze, lo studio Sarcc ha dunque svolto una ricerca sui contenuti attuativi, gli effetti e le varie possibilità contenute anche nella legge di bilancio 2019. Arriva dunque in Gazzetta ufficiale l’atteso decreto attuativo della legge di Bilancio 2019 con la nuova disciplina in materia di Piani di risparmio a lungo termine (PIR).

“Introdotti con la Legge di Bilancio 2017, – si legge nella ricerca ministeriale –  i PIR sono Piani individuali di Risparmio i cui rendimenti beneficiano di un regime di esenzione fiscale se detenuti per almeno 5 anni e se rispettano alcune condizioni, fra le quali: almeno il 70% del piano sia investito in strumenti finanziari emessi da società italiane (o UE/SEE con stabile organizzazione in Italia); di questo 70% almeno il 30% sia investito in società non quotate sul FTSE MIB o indici equivalenti. Possono essere sottoscritti solo da persone fisiche residenti nel Paese e nel limite di 30 mila euro annui e di 150 mila euro totali.

La Legge di Bilancio 2019 ha voluto incentivare gli investimenti nelle Piccole medie imprese, una delle colonne portanti dell’economia italiana, prevedendo che, oltre ai vincoli esistenti, i PIR dovranno investire almeno il 5% del 70% (quindi il 3,5%) del piano in fondi di venture capital (FVC), definiti come OICR italiani o con sede UE che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in favore di PMI ammissibili, ed un altro 5% del 70% in strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in sistemi multilaterali di negoziazione emessi da PMI ammissibili.

Alla luce delle nuove misure, la Legge di Bilancio ha subordinato l’applicazione delle nuove norme al rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato – Regolamento 651/2014/UE che definisce le condizioni affinché taluni aiuti di Stato siano compatibili con il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Ecco i punti principali del decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che disciplina la materia dei Piani Individuali di Risparmio.

CONDIZIONI DI ACCESSO AGLI AIUTI PER LE PMI

Le Pmi oggetto della misura (quelle con meno di 250 dipendenti, con un fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro e/o con un totale di bilancio inferiore ai 43 milioni, ammesse alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione) possono ricevere risorse a titolo di finanziamento del rischio per un importo massimo di 15 milioni di euro. Gli intermediari presso i quali sono costituiti i Pir devono quindi acquisire dalle Pmi una dichiarazione che attesti che l’impresa non abbia ricevuto risorse finanziarie a titolo di aiuto di Stato per il finanziamento del rischio superiori a 15 milioni di euro. Dalla stessa dichiarazione deve risultare che la Pmi non quotata in un mercato regolamentato, non ha operato in alcun mercato, vi opera da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale, oppure necessita di un investimento iniziale per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso in un nuovo mercato superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni. I fondi di venture capital sono tenuti a fornire una dichiarazione agli intermediari presso i quali sono costituiti i Pir che attesti che il fondo stesso rispetti i requisiti previsti dalla Legge di Bilancio 2019.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Per il calcolo della quota del 5% del valore complessivo degli investimenti qualificati in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni emessi dalle Pmi e della quota del 70% dei capitali raccolti dai fondi per il venture capital, si considerano ammissibili gli strumenti in equity (conferimento di capitale) e quasi equity (finanziamento che si colloca fra equity e debito, come obbligazioni subordinate o convertibili). Allo stesso tempo, per la quota del Piano di risparmio a lungo termine da investire in Pmi, si considera anche l’impegno assunto a sottoscrivere gli strumenti finanziari, anche nell’ambito di una Offerta pubblica iniziale (IPO). Per il calcolo delle quote da destinare ai fondi per il venture capital rileva l’impegno vincolante di sottoscrizione delle quote complessivamente assunto (commitment).

INVESTIMENTI ULTERIORI NELLE PMI

E’ prevista la possibilità di effettuare investimenti ulteriori nelle Pmi, nel caso in cui l’impresa non abbia superato i 15 milioni di euro di finanziamenti, il piano aziendale ne preveda la possibilità e l’impresa non sia diventata collegata con un’altra, a meno che la nuova impresa non mantenga le dimensioni di una Pmi. E’ inoltre possibile acquistare quote o azioni di una Pmi da un investitore precedente solo insieme ad un apporto di nuovo capitale, pari almeno al 50% dell’ammontare complessivo dell’investimento.

MONITORAGGIO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico provvederà al monitoraggio degli effetti prodotti dalle misure sull’entità della raccolta e sul numero delle negoziazioni, anche al fine di valutare l’opportunità di interventi normativi ulteriori.

DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI

Le previsioni del decreto ministeriale si applicano ai piani di risparmio a lungo termine costituiti dal primo gennaio 2019. L’investitore che ha investito in un PIR costituito prima del 2019, può comunque continuare a incrementarlo nei limiti quantitativi e qualitativi (relativamente ai vincoli di investimento qualificato) previsti dalla disciplina PIR vigente al 31 dicembre 2018″.

Entrate tributarie: il commercialista Lamberto Mattei: “nel primo trimestre 2019 gettito di 97,4 miliardi (+0,5%)”.

By | Approfondimenti | No Comments

Roma – Nel periodo gennaio-marzo 2019, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 97.480 milioni di euro, segnando un incremento di 477 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+0,5%). E’ quanto emerge da una ricerca di aggiornamenti svolta dallo Studio Associato Sarcc di Roma di cui è founder il commercialista Lamberto Mattei. “Siamo in constante attività – ha affermato Mattei – tenendo conto che serve un monitoraggio costante degli andamenti seguendo fonti di ricerca ufficiali e quindi ministeriali. Poi da quei dati, il nostro staff svolge una serie di verifiche per obiettivi ed elaborare quindi proposte sia nell’interesse dei contribuenti italiani che della nostra categoria professionale dei commercialisti. Nei prossimi convegni – conclude Mattei – previsti nelle Marche e a Roma presso la Camera dei Deputati, approfondiremo ulteriormente l’argomento”. Questo l’esito di ricerca:

Il dato di cui sopra,  risulta condizionato dalla variazione negativa del 2,3%, registrata nel trascorso mese di febbraio, determinata dall’andamento dei versamenti dell’imposta sostitutiva sui risultati delle gestioni individuali di portafoglio (-655 milioni di euro) e dell’imposta sostitutiva dovuta sulle forme pensionistiche complementari ed individuali (-712 milioni di euro).

Il mese di marzo, comunque, registra maggiori entrate pari a 253 milioni di euro (+0,8%) rispetto allo stesso mese dello scorso anno.Le imposte dirette risultano pari a 53.858 milioni di euro, con una diminuzione di 614 milioni di euro (-1,1%) rispetto al medesimo periodo del 2018. Il gettito IRPEF mostra una crescita del 3,1% (+1.521 milioni di euro) che riflette l’andamento delle ritenute IRPEF sui lavoratori del settore privato (+871 milioni di euro, pari a +3,8%) e sui dipendenti del settore pubblico (+929 milioni di euro, pari a +4,3%).

Tra le altre imposte dirette si segnala la riduzione dell’imposta sostitutiva sui redditi e delle ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale (-530 milioni di euro, pari a -30,5%), dell’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (-684 milioni di euro, pari a -96,6%) che rispecchia le performance negative dei mercati nel corso del 2018. Anche l’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi pensione mostra una diminuzione di 775 milioni di euro che riflette i risultati negativi dei rendimenti medi ottenuti nel 2018 dalle diverse tipologie di forme pensionistiche complementari.

Le imposte indirette, che ammontano a 43.622 milioni di euro, registrano una variazione positiva di 1.091 milioni di euro (+2,6%). Il risultato è legato all’andamento del gettito dell’IVA (+1.147 milioni di euro, pari a +4,7%) e, in particolare, alla componente di prelievo sugli scambi interni che registra un incremento di 1.259 milioni di euro, mentre diminuisce il prelievo sulle importazioni (-112 milioni di euro, pari a -3,2%).

L’imposta sulle assicurazioni segna un incremento di 18 milioni di euro, mostrano invece andamenti negativi sia l’imposta di bollo (-158 milioni di euro) sia l’imposta di registro (-53 milioni di euro).

Nel primo trimestre dell’anno, le entrate dai giochi ammontano a 3.940 milioni di euro (+5,9%).

Le entrate tributarie erariali derivanti dall’attività di accertamento e controllo si attestano a 2.076 milioni (+107 milioni di euro, pari a +5,4%) di cui: 989 milioni di euro (-72 milioni di euro) sono affluiti dalle imposte dirette e 1.087 milioni di euro (+179 milioni di euro) dalle imposte indirette.

 

Competenze e immagine dei commercialisti, interessante convegno a Roma presso la Camera dei Deputati

By | Approfondimenti | No Comments

Roma – Ridefinire  il perimetro delle competenze  e riposizionare  l’immagine dei Commercialisti, è questo il tema di un interessante convegno organizzato dallo Studio Sarcc di cui è founder il commercialista Lamberto Mattei impegnato da sempre in prima linea per la tutela dei contribuenti e per la categoria professionale dei commercialisti. “Con questo evento in particolare – ha dichiarato Mattei alla stampa nazionale – vogliamo porre l’attenzione anche sulle limitazioni di responsabilità negli incarichi per la nostra categoria professionale, e ci sarà anche uno spazio dedicato alle proposte per la ripresa economica. Avrò modo di soffermarmi nella mia relazione specificamente sui rapporti intercorrenti tra il Garante del Contribuente ed i commercialisti italiani. Con questo convegno – conclude Mattei – aggiungiamo dunque un ulteriore tassello ad un mosaico di approfondimenti che si sta portando avanti con grande determinazione e partecipazione”.

 

Roma, 16 Maggio 2019

HOTEL NAZIONALE – piazza Montecitorio, 131

Inizio ore 9,00 termine ore 13,00

 

Saluti istituzionali  del Presidente del Consiglio Nazionale : Dott. Massimo Miani

 

Domenico CALVELLI (Presidente Ordine di Biella e  Presidente Coordinamento Ordini Piemonte e Valle d’Aosta)

La possibile limitazione di responsabilità negli incarichi di revisore legale e sindaco

 

Alessandro CERATI (Consigliere Nazionale ANDC)

 Giovanni IACCARINO (Commercialista e Giudice Tributario)

La riforma del contenzioso tributario proposta dai Commercialisti

Andrea FERRARI – (Presidente AIDC)

Il Commercialista incaricato di pubblico servizio in ottica di sussidiarietà

 

Filippo MANGIAPANE – (Commercialista in Perugia e formatore)

Il Commercialista ed il contratto di cessione e affitto di azienda

 

Marco ERTMAN – (Commercialista Delegato Economia e Fisco CIFA)

Dai Commercialisti : proposte per la ripresa economica

 

Lamberto MATTEI – (Commercialista in Roma e formatore)

Antonina  TRICAMO – (Associato studio SARCC)

Commercialisti e Garante del Contribuente. Un nuovo approccio possibile

 

Nicola VERNAGLIONE – (Commercialista in Milano e Docente)

Commercialisti e “Scouting” professionale

Antonella LA PORTA – (Presidente FIDDOC)

Il ruolo della Federcommercialisti

 

Modera l’incontro Stefano SFRAPPA

Presidente del Sindacato italiano Commercialisti

 

Hanno inoltre assicurato la loro presenza :

Sen. Andrea De Bertoldi

Segretario Commissione Finanze del Senato

 

On. Alberto Luigi Gusmeroli

Vice Presidente Commissione Finanze Camera dei Deputati

 

Sono stati richiesti i crediti formativi in corso di assegnazione

Convegno a Roma sul Social Impact Finance, il commercialista Lamberto Mattei: “soddisfazione per gli esiti conclusivi”

By | Approfondimenti | No Comments

Roma – Il giorno 15 aprile 2019  si è svolto a Roma presso la Camera dei Deputati, in una cornice prestigiosa, nella sala del Refettorio presso il Palazzo San Macuto in Via del Seminario nel cuore di Roma, il secondo convegno organizzato  organizzato dallo Studio Associato SARCC, promosso, promosso dall’On.le Dott. Mauro D’Attis, Componente V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione e dal Dott. Lamberto Mattei, commercialista esperto fiscale e del Contenzioso Tributario, responsabile altresì della Regione Lazio e Umbria del Popolo delle Partite IVA e FAG.RI.

Al convegno l’affluenza è stata altissima con oltre 100 partecipanti che hanno occupato tutti i posti a sedere ed ha partecipato l’On. Mauro D’ATTIS – Componente V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione); l’On. Paolo BARELLI – X Commissione (Attivita’ Produttive, Commercio E Turismo) – Presidente della Federazione Italiana Nuoto, nonché l’On. Mario BACCINI – Presidente Ente Nazionale per il Microcredito.

Particolare ringraziamento, va dato alla segreteria dello Studio Associato SARCC, nella persona di John Rodenn Castillo e Dott.ssa Marta Monoscalco.

Al convegno sono stati presentati diversi argomenti di attualità che stanno interessando i professionisti, gli imprenditori, ed in particolare da ricordare:

Avv. Wu Xiaobin (Avvocato Foro di Roma), Heping Chen e Zhang Guoquan (Presidenti Federazione Ass. Comunità Cinese di Roma) con sede in Roma Via Emanuele Filiberto 24;

Dott. Fabrizio Desantis (Segretario Generale ULE – Unione Lavoratori Europei);

Dott. Andrea Taccini (Direttore Generale della C.B.S Group);

Antonio Guido (Capo della delegazione di Pomezia della Federalberghi di Roma);

Prof. Felice Arcuri, Responsabile Formazione e Credito di imposta del Parco Scientifico e Tecnologico, unitamente ai sig.ri Dott. Antonio Valentino, Coordinatore degli Account, Dott. Michele Pistillo, responsabile della comunicazione;

Stefania Floris, Marco Garofoli, Alessandro Paglia, Batolomeo Fantozzi,

Giuseppe Cipponeri, segretario nazionale del Popolo Partite IVA, da anni impegnato alla continua ricerca della natura critica che il territorio Italiano sta attraversando e alla più veloce risoluzione del problema;

Alfredo Giorgio Uccellini, imprenditore da anni nell’ambito dello sport con la gestione di vari circoli sportivi, proprietario del circolo sportivo Empire Sport & Resort;

Gherard Gjuta, Workinrete.net è la rete di imprese più vasta del Centro Italia. Nata nel 2016 con 11 aziende retiste fondatrici a distanza di soli due anni conta ben 56 aziende aderenti. È una rete di imprese ad adesione aperta ed eterogenea che ha come scopo quello di favorire l’incontro tra domanda ed offerta di prodotti e servizi;

Pietro Tornaboni unitamente con il fratello Emanuele Tornaboni, imprenditori da anni nell’ambito dello sport con la gestione di vari circoli sportivi, proprietari del circolo sportivo Due Ponti Sporting Club SSD;

Salvatore Nobili, noto da oltre 50 anni nel settore delle auto d’epoca, tra i soci fondatori di Aci Storico: per la salvaguardia, la promozione, la valorizzazione di uno dei più importanti patrimoni culturali e industriali del nostro Paese.

Silvio D’Angiolillo, noto imprenditore nel settore commercio di abbigliamenti sportivi e titolare del Gruppo L’angolo dello Sport;

Giustino Cristofori unitamente con Luigi Perrone, noti imprenditori della capitale;

Giuseppe Cerbone, noto imprenditore in Umbria;

Giuseppe Vanacore unitamente con Ferdinando di Nardo, noto imprenditore della logistica;

Francesco Seguilan, Domenico Santecca, Marco Fazi, importanti professionisti nel settore finanziario e bancaria;

Sofia Glincheva, Craft Master nel settore del Trucco Semipermanente;

 

Al convegno sono stati presentati diversi argomenti di attualità che stanno interessando ed è stato moderato dal Dott. Lamberto Mattei, di cui sono stati trattati da professionisti del settore i seguenti argomenti:

  1. Promuovere Presso Le Istituzioni Pubbliche E Private E Nell’opinione Pubblica L’idea Della Total Quality – La Medicina A Fondamento Delle Politiche Sociali, Poverta’ E Rinuncia alle cure, con i seguenti relatori, Giuseppe TRIESTE (Presidente FIABA); Prof. Dott. Filippo FORDELLONE (Presidente PIMOS), e Dott.ssa Antonina TRICAMO (Associato STUDIO SARCC);
  2. Nuove Applicazioni Di Esdebitamento Delle Persone Fisiche, Vittime Del Dl 183/2015, Noto Come Salva Banca – Riforma Della Legge Fallimentare Attuata Dal Nuovo Codice Della Crisi D’impresa E Dell’insolvenza, i relatori sono stati il Bruno SODO (P4B NETWORK), Avv. Luigi FRATINI (Segretario Nazionale di SDEBITALIA) e l’Avv. Walter CILLAROTO (Associato STUDIO SARCC);
  3. Altro argomento di attualità e di particolare rilevanza sociale è dello Sportello Del Microcredito a favore Dell’universita’, dalla Ricerca alla formazione ed i relatori sono stati, Marco BAFFONI (Ente Nazionale Microcredito – Responsabile Territoriale Lazio) e Dott. Nazzareno DI STEFANO (ARIES Capital – Tutor Microcredito);
  4. Inoltre, si è trattato anche l’argomento del Credito D’imposta per Ricerca e Sviluppo, che sicuramente andrà a cambiare la visione degli imprenditori con i relatori, Dott. Stefano DI ROSA (Direttore Generale TECHNOSCIENCE – Parco Scientifico e Tecnologico) e Dott. Simone MORGANTI (Presidente Business & Technology Integration Services);

Altro argomento che è stato trattato è La Sostenibilita’ Degli Attuali Modelli Di Finanziamento Nel Mondo Dell’agricoltura, di cui i relatori sono stati Dott. Gianfranco GRIECI (Presidente Nazionale F.AGR.I), Dott. Giovanni MADDALONI (Presidente F.AGR.I Regione Lazio) e Dott. Michele TOZZI (Associato STUDIO SARCC);

È stata trattata anche Il Ruolo Nazionale Delle (Associazioni Difesa Consumatori E Ambiente) a Favore Dei Consumatori e degli utenti con il relatore Dott. Ubaldo PACELLA (Giornalista), Dott. Dario FERRARO (Presidente Lega Consumatori Pomezia), altro argomento utile è stato del Marketing Alberghiero, con il relatore Dott. Antonio GUIDO (Presidente Feder Alberghi Pomezia).

Importante è anche il progetto innovativo, con i relatori Dott. Stefano SFRAPPA (Presidente SINDACATO ITALIANO COMMERCIALISTI) e Dott. Alessandro CERATI (Consigliere Nazionale ANDC) i quali hanno trattato Il Ruolo Del Sindacato Nell’ambito Della Categoria Dei Commercialisti.

Altro argomento interessante sono stati Gli Adempimenti Per Imprenditori E Professionisti Al Fine Di Unirsi Ad Una Rete Di Impresa, con i relatori Avv. Cristina FLATI (Reti di impresa) e Arch. Barbara BONETTI (Manager di Rete – Casi di studio Reti transfrontaliere, Società di gestione EUROBLU). E’ presente anche il  Dott. William DE CARLO (Presidente Associazione POLICLIC), che ha presentato la nuova piattaforma di dialogo nazionale e internazionale per coinvolgere i giovani nel mondo universitario, per riconoscere ogni tipo di formazione intellettuale presente in società.

E per finire il convegno si è concluso con un argomento delle Societa’ Sportive Dilettantistiche, Modalita’ Operative Civili E Fiscali, In Particolare Rapporti Con Collaboratori Sportivi, ed i relatori sono stati il Dott. Giampaolo DUREGON (Presidente Nazionale ANIF) e Dott.ssa Doriana SANNIPOLA (Commercialista e Revisore dei Conti) e Dott. Caro Lucrezio MONTICELLI (Già Presidente del TAR Sardegna).

L’evento è stato particolarmente interessante in quanto si è svolto con un articolato dibattito tra i presenti ed anche con gli interventi di autorità politiche ed istituzionali, in primis con la partecipazione dell’On. Dott. Mauro D’Attis Componente V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione).

Dal convegno è emerso che tutti i lavoratori autonomi, i titolari e non di aziende e di attività commerciali, e gli imprenditori hanno ancora la forza e la volontà di cambiare in meglio questo Paese e di far sentire la loro voce per combattere, a nome di tutti, le leggi inique e la burocrazia che portano solamente ad un disagio tutti i cittadini.

Dopo il dibattito, il convegno si è concluso con una promessa di un nuovo convegno ove parteciperanno anche le parti istituzionali che dovranno confrontarsi con gli operatori del settore, con gli imprenditori e con i cittadini.

Assistenza fiscale; il commercialista Lamberto Mattei: “pesanti sanzioni per il visto infedele di Caf e professionisti”

By | Approfondimenti | No Comments

Roma – Importanti novità sono arrivate nel settore dei Caf e professionisti che si occupano di assistenza fiscale. Con il D.L. 4/2019 (convertito con la L. 26/2019), oltre alle disposizioni su “reddito di cittadinanza” e “quota 100”, contiene anche alcune norme di natura fiscale. Tra queste ultime vi sono quelle relative al nuovo regime sanzionatorio in materia di infedele asseverazione o visto di conformità. Novità interessano Caf e professionisti che prestano assistenza fiscale. Un tema sul quale lo staff del commercialista Lamberto Mattei ha disposto un approndimento cognitivo:

Innanzitutto, il legislatore conferma che, in linea generale, nell’ipotesi di infedeltà del visto di conformità o dell’asseverazione trova applicazione la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro. Tuttavia, in base alla nuova disciplina, se il visto infedele viene rilasciato rispetto a un modello 730, quest’ultima sanzione non si applica, e il Caf o il professionista sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata (fatto salvo il caso in cui il visto infedele non sia stato determinato dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente).

Si ricorda che la normativa previgente stabiliva, invece, che, salva la presentazione di una dichiarazione rettificativa, Caf e professionista erano tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in sede di controllo formale della dichiarazione.

In secondo luogo, si stabilisce che, qualora l’infedeltà del visto non sia già stata contestata, il Centro di assistenza fiscale (o il professionista) può trasmettere una dichiarazione rettificativa, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere all’Agenzia delle entrate una comunicazionedei dati relativi alla rettifica. Al ricorrere di questa ipotesi, la somma dovuta (cioè il 30% della maggiore imposta riscontrata) può essere ridotta facendo ricorso al ricorso all’istituto del ravvedimento.

Si prevede, inoltre, che le sanzioni appena descritte non possono essere maggiorate ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 7, comma 3, D.Lgs. 472/1997, vale a dire con l’aumento fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole o in dipendenza di adesione all’accertamento di mediazione e di conciliazione.

Lo stesso articolo 7-bis del decreto-legge interviene anche sul comma 3 dell’articolo 5 D.Lgs. 175/2014, in materia di presentazione del 730 precompilato, anche con modifiche, effettuata mediante un Centro di assistenza fiscale o un professionista.

Innanzitutto, si conferma che, in tale ipotesi, assoggettato al controllo formale è il Caf o il professionista, anche per quanto riguarda i dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Tuttavia, in base alla nuova versione della disposizione in esame, si prevede che il pagamentodelle maggiori imposte e degli interessi resti a carico del contribuente. Rimane invariata, invece, la norma secondo cui il controllo circa la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente.

Altre novità per i Caf sono introdotte dall’articolo 6, commi 8-bis e 8-ter, D.L. 4/2019 che interviene sul D.M. 164/1999. In primo luogo, viene modificato l’articolo 7, che disciplina il procedimento per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale. In tale norma, infatti, viene abrogato il comma 2-ter e, quindi, si elimina la disposizione ai sensi della quale l’Agenzia delle entrate è tenuta a verificare ogni anno che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun Caf nel triennio precedente sia almeno pari all’1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nello stesso triennio. Di conseguenza, per esigenze di coordinamento normativo, viene eliminato ogni riferimento al requisito abrogato contenuto nell’articolo 10, comma 3, D.M. 164/1999.

Infine, il comma 8-ter dell’articolo 6 D.L. 4/2019 abroga il comma 3, dell’articolo 35 D.Lgs. 175/2014. Ne consegue che viene soppressa la norma in base alla quale, per i Caf autorizzati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014, il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considerava soddisfatto se la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel corso del primo triennio fosse stato almeno pari all’1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10%. Si ricorda che questa disposizione era applicabile anche ai Centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. in esame, con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017. (fonte:Ec News )

Il Transfer price: l’onere della prova tra Fisco e contribuente

By | Approfondimenti | No Comments

E’ vigente una normativa denominata “transfer price”, che però è conosciuta specificamente in un contesto di addetti ai lavori. Il transfer price costituisce da sempre un’annosa questione e un argomento di centrale importanza per tutte le imprese ad ampio respiro internazionale e riguarda, nello specifico, la determinazione della congruità dei prezzi di trasferimento infragruppo praticati nello scambio di beni e/o servizi.

“In base al noto “principio di libera concorrenza”  – spiega il commercialista Lamberto Mattei – quando due o più imprese tra loro indipendenti pongono in essere tra di loro transazioni commerciali, le relative condizioni economiche e finanziarie devono essere generalmente determinate dalle forze di mercato.”

E quindi quando due o più imprese appartenenti allo stesso Gruppo multinazionale intrattengono rapporti commerciali, gli stessi non devono essere influenzati da politiche di pianificazione fiscale intercompany tenuto conto che, in base al suddetto principio, enunciato dall’articolo 9, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione, il prezzo stabilito nelle transazioni commerciali intercorse tra imprese associate deve corrispondere al prezzo che sarebbe stato convenuto tra imprese indipendenti per transazioni identiche o similari sul libero mercato.

E’ quanto emerge in una ricerca di staff pubblicata su Ecnews: in linea con le citate raccomandazioni internazionali, l’articolo 110, comma 7, Tuir prevede che: “Icomponenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l’applicazione del presente comma”.

Sullo specifico tema, nel mese di luglio 2017, l’Ocse ha pubblicato la nuova versione delle linee guida sui prezzi di trasferimento infragruppo e, successivamente, in data 14 maggio 2018, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha approvato un apposito decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2018, che detta le regole concrete per l’applicazione del citato principio di libera concorrenza.

Con riferimento ad un aspetto molto importante, riferito all’analisi di comparabilità, l’articolo 3, comma 2, del succitato decreto ministeriale prevede che le caratteristiche economicamente rilevanti (c.d. “fattori di comparabilità”) che devono essere identificati nelle relazioni commerciali o finanziarie tra le imprese associate per delineare in modo accurato l’effettiva operazione tra di loro intercorsa, nonché per determinare se due o più operazioni siano comparabili tra loro, possono essere classificati come segue:

  1. termini contrattuali delle operazioni;
  2. funzioni svolte da ciascuna delle parti coinvolte nelle operazioni, tenendo conto dei beni strumentali utilizzati e dei rischi assunti, inclusi il modo in cui queste funzioni si collegano alla più ampia generazione del valore all’interno del gruppo multinazionale cui le parti appartengono, le circostanze che caratterizzano l’operazione e le consuetudini del settore;
  3. caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati;
  4. circostanze economiche delle parti e condizioni di mercato in cui esse operano;
  5. strategie aziendali perseguite dalle parti.

Un ulteriore profilo di fondamentale importanza riguarda il controllo societario.

La normativa domestica di riferimento prevede infatti che, per procedere alla rettifica dei ricavi e/o dei costi non conformi al principio di libera concorrenza, occorre che le cessioni o gli acquisti di beni e servizi siano avvenute fra un’impresa italiana ed una società non residente nel territorio dello Stato tra le quali esista un rapporto di controllo, di natura diretta o indiretta.

In merito, l’articolo 2 D.M. 14.05.2018, ha precisato che:

1.  per “imprese associate” si intende: l’impresa residente nel territorio dello Stato e le società non residenti allorché:

  • una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale dell’altra, o
  • lo stesso soggetto partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese;

2. per “partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale” si intende:

  • la partecipazione per oltre il 50% nel capitale, nei diritti di voto, o negli utili di un’altra impresa; oppure
  • l’influenza dominante sulla gestione di un’altra impresa, sulla base di vincoli azionari o contrattuali.

Delineato brevemente l’assetto normativo di riferimento, giova ricordare che la CTR Lombardia, sezione 3, con la sentenza n. 376/2019 del 25.01.2019, si è espressa sul tema dell’onere della prova tra Fisco e contribuente, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo.

Nello specifico, la ripartizione dell’onere della prova in caso di verifiche fiscali riguardanti i prezzi di trasferimento infragruppo, prevede che:

  • da un lato l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare l’esistenza di transazioni tra imprese collegate con “evidenti discrepanze” rispetto a transazioni dello stesso genere su un mercato indipendente;
  • dall’altro il contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova ex articolo 2697 cod. civ., deve dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali (ex articolo 9, comma 3, Tuir).

Sulla base di tali principi, il giudice del gravame ha ritenuto che il contribuente avesse regolarmente assolto all’onere probatorio richiesto in tema di transfer price, tenuto conto che le funzioni e l’organigrammadella consociata estera (residente in Germania), descritti e documentati in atti, erano risultati tali da rendere conto, in modo esauriente, della particolarità della società del Gruppo non residente.

Inoltre, è stata dimostrata l’attendibilità del metodo CUP utilizzato, sia per quanto riguardava le regole del mercato, garantite dalla presenza di soci tedeschi indipendenti, sia per quanto riguardava l’effettivo svolgimento di funzioni incisive ed importanti, quali la gestione della clientela, la gestione dei progetti, delle gare, dei servizi di assistenza.

Infine, con specifico riferimento all’utilizzo dei soggetti individuati come comparabili, le società scelte da parte dell’Agenzia delle entrate non trattavano gli stessi prodotti o le stesse attività della consociata tedesca, in quanto operavano con codici attività diversi e in annualità lontane rispetto all’anno 2010, in contestazione. (fonte: EcNews – Marco  Bargagli)

Controversie tributarie in diminuzione, il commercialista Lamberto Mattei: “monitoraggio costante nell’interesse del contribuente”

By | Approfondimenti | No Comments

Roma – Alla data del 31 dicembre 2018 le controversie tributarie pendenti, pari a 373.685, mostrano una riduzione del 10,34% rispetto al 31 dicembre 2017, rilevando un trend in costante diminuzione. Le controversie instaurate in entrambi i gradi di giudizio nel quarto trimestre 2018, pari a 50.294, registrano una riduzione del 4% rispetto all’analogo periodo del 2017. Le controversie definite sono state 74.442, con un aumento di circa il 9% rispetto al medesimo periodo del 2017. “Siamo in azione di costante monitoraggio su questo fronte – spiega il commercialista Lamberto Mattei – e con la tutela del contribuente non possiamo che esprimere apprezzamento per la costante diminuzione. Fatto che si rende possibile solo grazie ad una attenta gestione delle pratiche e nel fornire ai contribuenti consigli reali, obiettivi che lo pongono al riparo da lunghi procedimenti. Oltre che dal fisco, infatti, sin troppo spesso il contribuente diventa ostaggio di azioni legali in questi settori, consigliate anche per mero interesse di attivazione procedimenti. Noi  – conclude Mattei – poniamo alla nostra base il contribuente e le azioni delle nostre iniziative hanno contribuito in maniera determinante a ridurre le controversie”.

In particolare, le nuove controversie presentate in primo grado presso le Commissioni tributarie provinciali (CTP) – si legge nella ricerca – sono state pari a 35.679, in diminuzione dell’1,3%; i ricorsi definiti, pari a 56.007, registrano un aumento del 10,4%.Nelle Commissioni tributarie regionali (CTR), gli appelli pervenuti nel medesimo periodo, pari a 14.615, risultano in calo del 9,7%. Le definizioni, pari a 18.435 provvedimenti, hanno, invece, registrato una crescita del 6,6%. Nelle CTP la quota di giudizi completamente favorevoli all’Ente impositore si è attestata al 45%, per un valore complessivo di 2.598,16 milioni di euro, mentre quella dei giudizi completamente favorevoli al contribuente è stata di circa il 31%, per un valore di 1.504,85 milioni di euro. La percentuale delle controversie concluse con giudizi intermedi è stata di circa l’11%, per un valore complessivo di 647,63 milioni di euro. Nelle CTR la quota di giudizi completamente favorevoli all’Ente impositore è stata del 45%, per un valore complessivo di 1.888,50 milioni di euro, quella dei giudizi completamente positivi nei confronti del contribuente è stata di circa il 36%, per un valore complessivo di 1.198,11 milioni di euro. Le controversie concluse con giudizi intermedi rappresentano circa l’8%, per un valore complessivo di 625,95 milioni di euro Nel quarto trimestre il 57% degli atti processuali collegati alle controversie pervenute nei due gradi di giudizio è stato depositato utilizzando il canale telematico. In dettaglio, nel periodo sono stati inviati telematicamente il 23% degli atti introduttivi, il 49% delle controdeduzioni e il 65% degli altri atti processuali.