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Corsi in piscina, con tariffario l’attività dell’Asd diventa commerciale

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Altro indizio dirimente, il versamento delle quote sociali in ragione del diverso utilizzo, da parte dei soci, dei servizi forniti dall’associazione sportivo dilettantistica

Roma 31 lug 2023  – All’associazione sportiva dilettantistica che adotta un tariffario per le diverse attività proposte, con indicati, per la piscina, prezzi diversi per i vari corsi di nuoto offerti, deve essere riconosciuta la natura commerciale. La presenza, infatti, di detto tariffario costituisce una prova inconfutabile che la gestione dell’attività associativa avviene secondo una logica imprenditoriale, in quanto finalizzata a offrire ai propri associati specifiche prestazioni dietro un corrispettivo variabile a seconda del servizio offerto.

Conseguenza di ciò è che all’ente, come detto, va riconosciuta una natura commerciale e, pertanto, lo stesso è soggetto all’applicazione del regime fiscale ordinario (ex articolo 80 del Tuir), in luogo di quello maggiormente favorevole previsto dalla legge n. 398/1991 per gli enti sportivi non commerciali.
È quanto ha affermato, con la decisione n. 1506 del 23 maggio 2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, accogliendo le tesi dell’amministrazione finanziaria.

Il caso e il ricorso in primo grado
L’Agenzia delle entrate emetteva, nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, un avviso di accertamento, con il quale rideterminava la base imponibile della stessa secondo i regimi contabili per le imprese, non riconoscendole il più favorevole regime tributario previsto, per gli enti non commerciali, dalla legge n. 398/1991.
Ad avviso infatti dell’amministrazione finanziaria, l’associazione sportiva doveva essere qualificata come ente commerciale per la natura dell’attività svolta e comprovata dalla riscontrata presenza di un “tariffario piscina comunale”, dal quale si evinceva chiaramente che i prezzi variavano a seconda delle discipline praticate, e nel quale era prevista anche una scontistica tipica delle attività commerciali.

Non condividendo l’operato dell’ufficio, l’associazione sportiva dilettantistica impugnava l’avviso di accertamento dinanzi la competente Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, che respingeva il ricorso confermando il buon operato dell’Agenzia.
Avverso la determinazione dei primi giudici, l’associazione proponeva quindi appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, chiedendo, ancora una volta, l’annullamento dell’accertamento emesso dall’ufficio.

Le agevolazioni “mancate”
Per quanto concerne i benefici riconosciuti dalla legge n. 398/1991 a favore degli enti non commerciali, segnaliamo come la stessa abbia  normato i regimi fiscali e contabili delle associazioni, in particolare di quelle di natura sportivo-dilettantistica, introducendo un regime fiscale agevolato per le Asd che non hanno scopo di lucro, che sono affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti di promozione sportiva e che svolgono attività sportiva dilettantistica, riconosciuta dal Coni, compresa l’attività didattica.
La disciplina agevolata riguarda sia per le imposte dirette, come Ires e Irap, sia quelle indirette come l’Iva e prevede che le entrate delle attività commerciali vengano assoggettate a tassazione Ires solo per il 3%, con una deduzione del 97% dei proventi derivanti da attività commerciali.
Il regime è applicabile qualora tali enti, durante il periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito proventi derivanti da attività commerciali per un importo non superiore a 400mila euro.
Per usufruire dei benefici previsti dalla legge in argomento, le associazioni interessate devono esercitare l’opzione prevista dall’articolo 1 della stessa, comunicando la scelta agli uffici della Siae e dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti. L’opzione ha effetto a partire dal primo giorno dell’anno solare successivo a quello in cui è esercitata ed è valida per un quinquennio, sempre che non vengano meno i requisiti previsti dalla legge, ovvero l’assenza del fine di lucro dell’associazione o della società che svolge attività sportiva dilettantistica e l’affiliazione alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti.

Oltre alle agevolazioni previste in tema di determinazione del reddito imponibile, le associazioni sportive dilettantistiche, che hanno esercitato l’opzione, sono esonerate dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili (articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del Dpr n. 600/1973) e dalla registrazione delle fatture, dall’emissione di ricevute fiscali e scontrini, dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale, dalla tenuta delle scritture contabili proprie delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati e dalla redazione del bilancio (Titolo II del Dpr n. 633/1972).

La decisione dei giudici tributari d’appello.
Chiamati a pronunciarsi definitivamente nel merito della questione, i giudici tributari calabresi hanno dato ragione al fisco, respingendo l’appello dell’Asd.
La presenza, infatti, di un “tariffario piscina comunale”, dal quale si evince chiaramente che i prezzi variano a seconda delle discipline praticate, e nel quale è prevista anche una scontistica tipica delle attività commerciali, a dispetto di quanto prevede il carattere associativo dell’ente con accesso dei soci, con pari diritti alle attività istituzionali, è, per i magistrati di secondo grado, una prova inconfutabile dell’attività commerciale svolta dall’associazione medesima.

Sul punto, i giudici hanno, infatti, recisamente affermato che “una simile e decisiva circostanza, peraltro pacifica ed incontestata, prova chiaramente la gestione dell’attività associativa secondo una logica imprenditoriale con lo scopo di offrire ai propri associati specifiche prestazioni dietro corrispettivo variabile, caso per caso, secondo il tipo di prestazione e corso richiesto, con carattere di sistematicità ed organizzazione permanente, dotata di locali adeguati, apparecchiature e personale”.

Discorso similare hanno fatto i giudici di appello per quanto concerne le quote associative. A loro avviso, infatti, le quote in questione assumono valenza commerciale quando sono versate in ragione del diverso utilizzo, da parte dei soci, dei servizi forniti dall’associazione, costituendo in tale ipotesi il sostanziale corrispettivo dovuto in base a un rapporto sinallagmatico che si instaura tra soci ed ente, proprio come è avvenuto per la Asd parte del giudizio.
La previsione di quote sociali così strutturate, ma soprattutto la presenza del citato tariffario hanno fatto propendere i giudici tributari di secondo grado per riconoscere una chiara natura commerciale all’associazione sportiva dilettantistica, confermando così il corretto operato dell’ufficio e respingendo definitivamente nel merito l’appello proposto dalla medesima Asd.

Pubblicato il nuovo Avviso “Sport e Periferie”, anno 2023

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ROMA – E’ stato pubblicato l’Avviso “Sport e Periferie 2023” per promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive e favorire l’inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali. Dal 1° settembre sarà possibile caricare le proposte progettuali in Piattaforma.

Stanziati 75 milioni di euro destinati a progetti dei Comuni con meno di 100.000 mila abitanti.

A tal proposito il Ministro Abodi dichiara: “Con la pubblicazione dell’avviso Sport e Periferie 2023 da parte del nostro Dipartimento per lo sport offriamo un ulteriore e significativo contributo al miglioramento delle infrastrutture sportive dei comuni italiani sotto i 100.000 abitanti. Le politiche pubbliche sportive partono dalla base, dai luoghi socialmente più esposti, dove maggiore è l’esigenza di riqualificazione dell’impiantistica sportiva, e questa misura rappresenta una grande opportunità di sviluppo sostenibile a favore di una maggiore e migliore pratica sportiva nei territori, a vantaggio di chi pratica lo sport in tutte le sue declinazioni e di chi ci lavora. I 75 milioni di euro stanziati dal Governo per questo bando sono una grande opportunità per rigenerare aree urbane e recuperare quelle disagiate, riqualificando, quindi, anche il tessuto sociale. Lo sport è una delle principali ‘difese immunitarie sociali’, fattore strategico per perseguire l’obiettivo del miglioramento della qualità della vita ed è, quindi, opportuno per i comuni potersi predisporre con impianti sportivi sempre più adeguati, sicuri, intelligenti tecnologicamente, educati dal punto di vista ambientale e accessibili per tutte le forme di disabilità.”

L’iniziativa mira a valorizzare l’importanza dello sport come strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita nelle zone periferiche delle città. Attraverso l’assegnazione di finanziamenti mirati alla rigenerazione urbana, l’avviso si propone di raggiungere le seguenti finalità:

  • Ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale
  • Migliorare la qualità urbana e riqualificare il tessuto sociale
  • Incrementare la sicurezza urbana, anche attraverso la promozione di attività sportiva
  • Diffondere la cultura del rispetto e della giustizia sociale

Gli ambiti di intervento riguardano:

  • La realizzazione e/o rigenerazione degli impianti sportivi destinati all’attività agonistica e localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane nonché la diffusione, nelle stesse aree, delle attrezzature sportive necessarie per l’allestimento di strutture e impianti
  • Il completamento e/o adeguamento degli impianti sportivi esistenti, destinati all’attività agonistica nazionale e internazionale

L’Avviso è aperto a tutti i Comuni insistenti sul territorio italiano, con popolazione fino a 100.000 abitanti (ovvero 7941 Comuni su 7986, secondo l’ultimo aggiornamento ISTAT) che non abbiano già beneficiato di finanziamenti a valere sul Fondo Sport e Periferie in relazione agli avvisi pubblicati negli anni 2020 e 2022. Per quanto concerne gli avvisi pubblicati prima del 2020, compresi i piani pluriennali, il Comune potrà partecipare al presente bando a condizione che l’intervento finanziato sia stato compiutamente realizzato e ne sia in corso la fruizione da parte degli utenti.

Le richieste di contributo non potranno essere superiori a 700mila euro per ciascun intervento e dovranno prevedere una quota di cofinanziamento in funzione della popolazione residente.

La presentazione delle domande potrà essere effettuata a partire dalle ore 12:00 del 1° settembre 2023 e fino alle ore 12:00 del 10 ottobre 2023, esclusivamente sull’apposita Piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport

Link all’avviso:

Fondo sport e periferie 2023

Lavoro sportivo, al via l’obbligo tracciabilità degli emolumenti

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Roma 27 lugl 2023 – Al via l’obbligo di pagamenti tracciati nel contesto dei compensi sportivi. Una misura che si applica sia al lavoro nello sport in generale e sia per le collaborazioni coordinate continuative, gestionali ed amministrative a vario titolo e ruolo. Non è dunque più possibile – spiega il dottore commercialista Lamberto Mattei – utilizzare pagamenti in contanti, e la misura vale anche per importi al di sotto della soglia dei mille euro. Una situazione che deve essere attentamente monitorata per non incappare in spiacevoli sanzioni i cui importi sono anche rilevanti (da 1.000 a 5.000,00 euro).

Ai sensi del comma 910 e 912 della legge n. 205/2017, l’obbligo si applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 c.c., indipendentemente dalla durata e dalla modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci

Per evitare problemi è necessario pertanto il rispetto della cosiddetta  “tracciabilità piena” di tutte le retribuzioni di lavoro dipendente (ivi comprese le cd. amministrativo-gestionali) e delle co.co.co. (fino a 18/24 ore settimanali), salvo che nel decreto “correttivo-bis” in arrivo non vengano previsti eventuali  esoneri di applicazione della normativa ordinaria.

La tracciabilità può essere garantita con il bonifico, pagamenti elettronici, o pagamenti in contanti presso sportelli ove  dove il datore di lavoro abbia un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

“Oltre agli adempimenti, – spiega ancora Mattei – importanti sono anche le diciture che devono essere riportate nei bonifici indirizzati ai lavoratori”.

Per qualsiasi informazione lo Studio Sarcc di Roma è a disposizione.

 

Riforma dello sport, Lamberto Mattei in X commissione per gli emendamenti ai decreti attuativi

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ROMA – Una nuova interessante puntata quella del 4 luglio su Istituzioni e cittadini sul tema dello Sport. Il dottore commercialista Lamberto Mattei torna dunque ad essere protagonista sul tema della riforma del lavoro nel settore sportivo. Con lui in tandem anche l’avvocato Walter Cillaroto. In apertura di trasmissione è stata anche promossa la presentazione del convegno previsto per mercoledì 12 luglio al senato della Repubblica. Una occasione dove lo stesso Mattei sarà autorevole relatore proprio per affrontare nello specifico e nella sede istituzionale più alta, ogni aspetto. Mattei durante la trasmissione si è soffermato sull’importanza dei decreti attuativi sui quali bisogna arricchire una riforma che incide su tantissime persone.

“Servono risultati – spiega Mattei – e ci stiamo adoperando per analizzare le criticità facendo corrispondere adeguate proposte di soluzione. Per questo sarò alla commissione X per proporre intuizioni agli emendamenti ai decreti attuativi. Questa riforma incide su tantissime persone quindi abbiamo il dovere di adoperarci al meglio”

Clicca sul link per seguire la trasmissione in streaming:

 

Riforma del lavoro sportivo, a Roma convegno in Senato

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ROMA – Il dottore commercialista Lamberto Mattei, sarà relatore ufficiale alla presentazione della Riforma sul lavoro sportivo che avrà luogo mercoledì 12 luglio 2023 alle ore 11 presso la Sala Nassirya del Senato della Repubblica. La parte organizzativa di accredito è curata dallo Studio associato Sarcc di Roma (Monteverde). Per partecipare è fatto obbligo di iscrizione preventiva. L’iniziativa è stata intrapresa dal Presidente della VII commissione Sen. Roberto Marti, ed oltre a Mattei, esperto di settore, saranno presenti altri e qualificati autorevoli relatori, oltre allo stesso senatore Marti: il sen. Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro e politiche sociali, Massimiliano Aielli, capo di gabinetto del Ministro dello sport, Giampaolo Duregon presidente Asif Eurowelness, e Guido D’Amico presidente Confimprese Italia.

“La riforma che interessa il settore dello sport – spiega Lamberto Mattei – fornisce opportunità, ma nel contempo devono essere analizzati anche adempimenti e riordino. Questa presentazione è un importante tassello analitico per un settore in forte crescita e ripresa e che aveva bisogno di una riforma. A livello economico-finanziario stiamo valutando tutti gli effetti che la riforma comporta per il mondo dello sport con particolare attenzione al contesto del lavoro”.

 

 

 

 

Di seguito il dettaglio evento:

 

Le novità sulla riforma dello sport, Lamberto Mattei è su Affari Italiani

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ROMA – La riforma dello sport, un tema particolarmente sentito sul quale si sta cimentando molto il dottore commercialista Lamberto Mattei. Affari Italiani in una specifica rubrica ha pubblicato un articolo su questa tematica. Cliccare sul link per leggerlo

https://www.affaritaliani.it/rubriche/fisco_dintorni/le-novita-sulla-riforma-dello-sport-863038.html

Sport e lavoro, focus con Lamberto Mattei: “nuove opportunità e normative”

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Roma 7 giu 2023 – Nuovo appuntamento con la trasmissione Istituzione e cittadini. Il dottore commercialista Lamberto Mattei ha partecipato attivamente alla puntata di ieri, seguitissima sul tema dello Sport. Riforme, opportunità di lavoro, normative, contributi e molto altro ancora. L’evento è stato seguitissimo proprio per la tua tipologia di approfondimento per una materia di grande interesse socio-economico-culturale quale è lo sport. Insieme al dottor Mattei il tema è stato trattato in lungo e largo in proficuo confronto con la dott.ssa Doriana Sannipola commercialista iscritta all’ordine di Perugia, la quale opera nel settore degli enti non profit dal 1992, svolgendo attività di consulenza ed assistenza diretta agli enti senza scopo di lucro nell’ambito giuridico-contabile e fiscale con particolare riferimento al mondo dell’associazionismo sportivo ma anche delle associazioni di promozione sociale ed organizzazioni di volontariato e onlus.

A completare il dibattito in maniera esaustiva e precisa anche Andrea Pambianchi Presidente del CIWAS Confederazione Wellness ed imprenditore sportivo, ed Antonio Sorrento presidente delle Partite Iva Nazionali.

“Il confronto di ieri – spiega Lamberto Mattei – costituisce un focus di rilevante interesse. Molte sono infatti le opportunità che riguardano il settore dello sport e sono poco conosciute. Il settore così duramente provato dall’emergenza covid per le chiusure prolungate ora può vivere una sua rinasciata anche sotto il profilo imprenditoriale oltre che sotto quello agonistico. Ciò che ruota intorno allo sport in generale – prosegue Mattei – ha un valore immenso sotto il profilo formativo, sociale, ed economico produttivo. Ci sono tante opportunità da cogliere ma vanno spiegate, approfondite. La mia partecipazione a queste trasmissioni televisive, è proprio mirata a fornire un quadro aggiornato in vari temi, ma quello dello sport oggi è di scottante interesse. In particolare ieri con gli interventi degli altri partecipanti si è creata una proficua sinergia”.

Al link per visualizzare lo streaming della puntata dl 6 giugno 2023 di Istituzioni e Cittadini:

Giochi e scommesse, successo per la relazione in tv di Lamberto Mattei a “Istituzioni e cittadini”

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ROMA 16 MAG 2023 – Ha fatto riscontrare un grande successo la relazione del dottore commercialista Lamberto Mattei ospite nella puntata di ieri di “Istituzioni e cittadini”. La diretta è stata infatti molto seguita sul canale 83 di Teleromadue, ma anche sui social media del format Istituzioni e Cittadini. L’argomento, infatti, è di scottante interesse. Ai microfoni il dottor Mattei è intervenuto spiegando in lungo e largo quella che è una materia particolarmente delicata.

Il  dottore Lamberto Mattei è infatti coautore unitamente ai dott.ri Stefano Riccardi e Lorenzo Sacchetti di una opera letteraria particolarmente importante e di cui c’era sicuramente grande necessità. “Giochi e scommesse – Disciplina e adempimenti amministrativi e fiscali” – Un lavoro intenso ha preceduto la pubblicazione prestigiosa curato dalla casa editrice Maggioli.

E’ inserito nel contest delle guide fisco e tasse ed in 600 pagine  e nella pubblicazione viene fornito un quadro esaustivo su una tematica sulla quale occorreva far luce. “Si tratta in sostanza – spiega il dottore commercialista  Lamberto Mattei – di una raccolta aggiornata con verifiche e riscontri su questo settore che risulta essere estremamente delicato. Il nostro lavoro – prosegue – è centrato sulla necessità di mettere nero su bianco tutti gli aspetti che analizzano il settore dei giochi e delle scommesse, correlando gli stessi alla attuale disciplina ed ai conseguenti adempimenti fiscali ed amministrativi che sono da compiere” .

Al dibattito televisivo ha partecipato anche il dirigente sportivo Dott. Drago Amicarelli, ma durante l’evento, complessivamente andato avanti per un’ora non sono mancate forme di interattività. Infatti nella trasmissione è possibile intervenire in diretta, e diverse ed articolate sono state le domande poste al dottor Mattei sul tema Giochi e scommesse.

Un contesto sul quale girano molti aspetti normativi, ma anche di movimenti importanti di fondi, così come il poter incappare in processi ludopatici che interessano un crescente numero di persone. Con questo lavoro i tre professionisti hanno di fatto colmato quella che è una vera e propria lacuna interpretativo-attuativa delle normative in atto.

 

Lamberto Mattei: La fideiussione bancaria nelle locazioni immobiliari

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Roma – La fideiussione bancaria  nei casi di  affitti immobiliari costituisce una misura di sicurezza  per il proprietario al fine di garantirsi  il pagamento del canone di locazione per tutta la durata del contratto, nel caso in cui il conduttore non effettui i versamenti. Si tratta di una formula a cui oggi giorno spesso si ricorre proprio per prevenire l’insorgenza di determinate problematiche. Un tema sul quale il dottore commercialista Lamberto Mattei dello Studio Sarcc di Roma pone molta attenzione.

Si tratta in sostanza di un contratto aggiuntivo a quello proprio di locazione, con il quale il fideiussore si impegna a pagare al creditore i debiti del conduttore, a patto, però, di potersi in seguito rivalere sul garantito inadempiente.

La fideiussione può essere prestata per tutti i debiti che potranno derivare dal mancato pagamento del canone di affitto oppure solo per alcuni di essi (ad esempio, solo per i canoni non pagati). Può anche essere fissato nel contatto l’importo massimo oltre il quale il fideiussore non sarà tenuto a pagare. E’ il caso in cui ad esempio un genitore, decida di prestare fideiussione a favore del figlio per un importo massimo stabilito. In questo modo il proprietario è comunque garantito.

Il contratto di fideiussione bancaria nelle locazioni non è  gratuito e ha dei costi importanti.  A fronte della garanzia ottenuta dalla banca , infatti, il garantito deve a sua volta  pagare una somma alla banca per i servizi erogati.   Il costo della fideiussione bancaria per locazione immobiliare è variabile e più sono le garanzie offerte, più alto è il costo da pagare,  con particolare attenzione se si intenda inserire in fideiussione anche i possibili danni arrecabili all’immobile durante la conduzione, oppure comprendere anche  il pagamento delle spese condominiali.

Per procedere ufficialmente alla richiesta di fideiussione bancaria necessitano alcuni  documenti quali identità, codice fiscale del richiedente, reddituali.  Nel caso in cui a fare richiesta sia una società, servirà il documento di identità e il codice fiscale del legale rappresentante ed oltre agli ultimi bilanci d’esercizio, la situazione contabile attuale e lo stato patrimoniale.

Per acconsentire a prestare la fideiussione di solito la banca chiede al conduttore di vincolare a scopo cautelativo alcune somme di denaro e controlla che non ci siano segnalazioni a suo carico presso il CRIF (Centrale Rischi Finanziari).

La durata di una fideiussione bancaria per un contratto di locazione può variare in base alle esigenze delle parti coinvolte e alle specifiche condizioni pattuite tra locatore, locatario e banca.
In genere, la fideiussione bancaria ha una durata pari alla durata del contratto di locazione, ma può essere anche inferiore o superiore in base alle clausole contrattuali. Ad esempio, se il contratto di locazione ha una durata di tre anni, la fideiussione potrebbe coincidere con il medesimo periodo.

Va anche evidenziato che la fideiussione bancaria può essere rilasciata con una scadenza anticipata rispetto alla fine del contratto di locazione. Ciò può accadere se il locatore ritiene che il rischio di insolvenza del locatario sia diminuito o se il locatario fornisce una nuova garanzia per il pagamento del canone di locazione. Il caso in cui il conduttore nelle more sia ad esempio in grado di fornire prove reddituali a tempo indeterminato o certe rispetto al periodo di locazione.

Una volta sottoscritta la fideiussione per il garante diventa molto difficile recedere, anche se ciò non è specificamente impossibile. Anche questa formula va disciplinata in contratto, o per accordo tra le parti o per sostituzione di persona garante fideiussoria.

Il garante assume un rischio importante e l’impegno di fideiussione può ovviamente incidere sulla capacità di restituzione delle somme nel caso di  richiesta di altri prestiti o mutui. Si tratta in sostanza di un impegno ideale da una parte, ma ben concreto dall’altra.

In ogni caso, è sempre bene prevenire l’insorgenza di problematiche che poi potrebbero costituire seri pericoli per chi presta la propria garanzia. Per cui prima di sottoscrivere alcunchè è bene avvalersi di una consulenza  che segua tutte le fasi. Il nostro studio, ovviamente è a vostra disposizione per ogni esigenza.

Rottamazione quater cartelle, Lamberto Mattei: bene proroga al 30 giugno 2023 ma necessari correttivi

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Roma – I termini per aderire alla cd. “Rottamazione quater” dei carichi affidati alla riscossione sono prorogati dal 30
aprile al 30 giugno 2023. In questo articolo ripercorriamo la procedura di rottamazione in base alle
disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2023 notando come tuttavia siano presenti delle criticità
relativamente alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo con riguardo a quei contribuenti
destinatari di ruoli concernenti il solo primo terzo delle somme dovute ex art. 15 D.P.R. n. 602/1973,
affidati alla riscossione entro il 30 giugno 2022.

1) La proroga della rottamazione quater 2023
È ormai imminente la proroga dei termini per l’adesione alla cd. “Rottamazione quater” dei carichi affidati alla
riscossione che, come chiarito nel Comunicato MEF del 21 aprile scorso, passa dal 30 aprile al 30 giugno 2023.
La citata proroga non può altro che essere vista con favore da parte di tutti i professionisti ed addetti che si
occupano della materia anche se, va rilevato, permangono delle criticità in relazione alla concreta applicazione
delle norme contenute nella legge di Bilancio 2023, n. 197 del 2022, relative alle procedure di definizione
agevolata in parola, che ben potrebbero essere oggetto di soluzione proprio in occasione degli interventi
normativi in via di apprestamento.

2) La procedura di rottamazione 2023

In base alle disposizioni contenute nei commi 231 e ss., della legge n. 197/2022, i singoli carichi affidati alla
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, possono essere estinti, anche a rate, versando solo la
somma dovuta a titolo di capitale e spese esecutive (al netto di sanzioni, interessi, compensi di riscossione).
Ai fini della definizione della suddetta procedura, il contribuente deve presentare, entro il termine prorogato
del 30 giugno p.v., ai sensi del comma 235 della legge di Bilancio, una dichiarazione telematica attraverso
l’apposita procedura predisposta sul sito internet dell’Agenzia entrate riscossione.
In tale dichiarazione il contribuente deve indicare l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi che
intende definire, impegnarsi a rinunciare a tali giudizi e depositare tale dichiarazione al giudice
competente al fine di ottenere la sospensione e la successiva estinzione del giudizio al termine dei
pagamenti dovuti (vgs comma 236).
3) Le criticità rilevate con riguardo alle iscrizioni a ruolo parziali in pendenza di giudizio
Orbene, è emerso che la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, come introdotta dalle norme sopra
richiamate, non possa trovare piena applicazione con riguardo a quei contribuenti destinatari di ruoli
concernenti il solo primo terzo delle somme dovute ex art. 15 D.P.R. n. 602/1973, affidati alla riscossione
entro il 30 giugno 2022, in quanto l’esistenza del carico residuo dei due terzi, relativo al medesimo contesto
accertativo ed eventualmente affidato alla riscossione dopo la scadenza del 30 giugno 2022, pone degli
ostacoli concreti alla reale concretizzazione della definizione agevolata in parola.
È noto, infatti, come in base alla disciplina che regola la riscossione in pendenza di giudizio, all’atto della
presentazione del ricorso tributario di primo grado, l’ente creditore è obbligato a iscrivere a ruolo (vgs art. 15
D.P.R. n. 602/1973) solo un terzo delle maggiori imposte, contributi e premi dovuti, mentre la restante parte
delle somme dovute (comprese tutte le sanzioni) viene iscritta a ruolo (vgs art. 68 D.Lgs. n. 546/1992),
in epoca successiva, in concomitanza con le sentenze sfavorevoli al contribuente emesse in primo, secondo e
terzo grado di giudizio, ovvero con la definitività delle stesse a seguito della mancata impugnazione da parte
del contribuente stesso.
Ne deriva che tali contribuenti, pur avendo eventuali carichi iscritti a ruolo entro la data del 30 giugno 2022,
ove si tratti di riscossione parziale del primo terzo delle somme dovute in pendenza di giudizio, sebbene
possano procedere con la compilazione della dichiarazione sul sito della riscossione (che espressamente
contempla anche dette cartelle esattoriali), non potranno vedersi estinto totalmente il giudizio in ragione
del fatto che la presentazione della dichiarazione di definizione relativa solamente al primo terzo non
consente al giudice competente di poter dichiarare la totale estinzione del giudizio.
La questione, poi, assume connotati paradossali, ove si consideri l’ipotesi di chi, pur essendo stato destinatario
di iscrizioni a ruolo relative al primo terzo entro la predetta data del 30 giugno 2022 per aver prodotto un
ricorso di primo grado, non abbia poi appellato la sentenza sfavorevole eventualmente emessa dal competente
giudice di primo grado che, nel frattempo, abbia peraltro assunto carattere definitivo.
In via di sintesi, nelle descritte ipotesi, i soggetti interessati, pur potendo formalmente avviare la procedura di
definizione dei carichi pendenti sul sito della riscossione (ciò, in quanto, il software appositamente predisposto
contempla, come detto, anche le partite debitorie relative al primo terzo delle somme dovute
indipendentemente dagli esiti dei relativi giudizi):
potrebbero avere scarso interesse a definire detti carichi pendenti ex commi 231 e ss., in ragione del
fatto che risulta preclusa, come visto, la possibilità di sanare l’intero contesto in sede giudiziaria e
tenuto conto, soprattutto, della circostanza che la procedura di definizione in rassegna consentirebbe ai

medesimi di risparmiare solo gli interessi in quanto la cartella di pagamento relativa al primo terzo,
come visto, non reca la somma relativa alle sanzioni che rappresentano, invece, l’aspetto centrale della
definizione di maggior vantaggio economico;
non possono aderire nemmeno alla definizione delle controversie pendenti di cui all’art. 1, commi
186 e ss., della citata legge n. 197/2022 che è espressamente esclusa (cfr., in tal senso, Agenzia entrate,
circolare n. 2/E del 2023), nelle ipotesi – come quelle descritte – in cui, alla data della presentazione
della domanda, il processo sia concluso con pronuncia definitiva.
La ricostruita situazione, dunque, rischia di creare delle rilevanti storture in ordine alla applicazione della
disciplina della cd. Tregua fiscale nel suo complesso, oltre che delle disparità di trattamento tra contribuenti,
dipendenti esclusivamente dalla tempistica con la quale l’ente competente abbia proceduto ad assumere in
carico la riscossione delle somme dovute oltre il primo terzo, prima o dopo il 30 giugno 2022.
4) Errore già commesso in passato
Si tratta di profili di criticità che ben potevano essere evitati mediante una analisi degli errori già commessi in
occasione delle precedenti edizioni della procedura di rottamazione delle cartelle.
Va rilevato, infatti, come la medesima problematica si sia posta anche in relazione alla “Definizione agevolata
dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016” introdotta a norma dell’art. 6 del D.L. n.
193/2016.
In tale circostanza, l’Agenzia delle entrate, in via meramente interpretativa e, quindi, non certamente in
un’ottica di sostanziale chiarezza a vantaggio della stessa definizione, con la circolare n. 2/E dell’8 marzo
2017, ha sostenuto che:
in riferimento al processo tributario, l’impegno a rinunciare non corrisponde strettamente alla rinuncia al
ricorso di cui all’art. 44 del D.lgs. n. 546/1992;
si ha la cessazione integrale della materia del contendere, solo qualora il carico definito riguardi l’intera
pretesa oggetto di controversia;
ove il carico affidato all’Agente della riscossione non rechi l’intera pretesa tributaria, persiste l’interesse
alla decisione nel merito della lite.
Tale interpretazione, al di là delle questioni giuridiche sottese alle soluzioni paventate ha assunto contorni
paradossali laddove, nella stessa circolare (cfr. la nota n. 47) si è affermato che: “Resta inteso che il debitore
ha la possibilità di definire sia il carico affidato in pendenza del giudizio di primo grado, ex art. 15 del D.P.R.
n. 602 del 1973, beneficiando del venir meno dei soli eventuali interessi di mora, sia il carico affidato in
esecuzione della sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente, nel qual caso beneficia tramite il
perfezionamento della definizione agevolata del venir meno, oltre degli interessi di mora, anche della sanzione.
”.
Ebbene, afferma l’Agenzia, solo nell’ipotesi in cui sia il primo terzo delle somme dovute, sia il carico relativo
alla sentenza non impugnata, fossero stati affidati alla riscossione entro il termine previsto dalla precedente
procedura di rottamazione, il contribuente avrebbe avuto davanti la “difficilissima” scelta tra la possibilità di
risparmiare solo gli interessi o non versare anche le più elevate sanzioni, aggi, ecc…
5) Necessario un passo avanti in termini di coerenza sostanziale
Se la ratio del Legislatore della rottamazione è quella di garantire il maggior livello di adesione conciliativa tra
fisco e contribuenti, appare evidente, in conclusione, come si renda necessaria una modifica tesa ad ammettere
alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex commi 231 e ss. dell’art. 1 della legge n. 197/2022,
per tutto l’importo unitario riferito al medesimo contesto accertativo, anche quei contribuenti destinatari

entro il 30 giugno 2022, delle sole somme riferite al primo terzo di detto contesto debitorio, anche se i restanti
due terzi siano stati affidati alla riscossione successivamente alla predetta data del 30 giugno 2022 e
indipendentemente dall’esistenza di un giudizio pendente relativo alle partite debitorie interessate dalla
definizione.

rottamazione-quater-cartelle-bene-la-proroga-al-30-giugno-2023-necessari-dei-correttivi.html