All Posts By

ufficistampanazionali

Piani individuali di risparmio attuativi in relazione alla legge di Bilancio 2019. L’approfondimento normativo alla luce del decreto ministeriale

By | Approfondimenti | No Comments

Roma – Il commercialista Lamberto Mattei, founder dello Studio Associato Sarcc di Roma  è in costante monitoraggio con il suo staff per gli approfondimenti normativi in ambito di economia e finanza. Relativamente dunque al decreto ministeriale pubblicato in collaborazione tra il Ministero dello Sviluppo economico e quello dell’economia e finanze, lo studio Sarcc ha dunque svolto una ricerca sui contenuti attuativi, gli effetti e le varie possibilità contenute anche nella legge di bilancio 2019. Arriva dunque in Gazzetta ufficiale l’atteso decreto attuativo della legge di Bilancio 2019 con la nuova disciplina in materia di Piani di risparmio a lungo termine (PIR).

“Introdotti con la Legge di Bilancio 2017, – si legge nella ricerca ministeriale –  i PIR sono Piani individuali di Risparmio i cui rendimenti beneficiano di un regime di esenzione fiscale se detenuti per almeno 5 anni e se rispettano alcune condizioni, fra le quali: almeno il 70% del piano sia investito in strumenti finanziari emessi da società italiane (o UE/SEE con stabile organizzazione in Italia); di questo 70% almeno il 30% sia investito in società non quotate sul FTSE MIB o indici equivalenti. Possono essere sottoscritti solo da persone fisiche residenti nel Paese e nel limite di 30 mila euro annui e di 150 mila euro totali.

La Legge di Bilancio 2019 ha voluto incentivare gli investimenti nelle Piccole medie imprese, una delle colonne portanti dell’economia italiana, prevedendo che, oltre ai vincoli esistenti, i PIR dovranno investire almeno il 5% del 70% (quindi il 3,5%) del piano in fondi di venture capital (FVC), definiti come OICR italiani o con sede UE che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in favore di PMI ammissibili, ed un altro 5% del 70% in strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in sistemi multilaterali di negoziazione emessi da PMI ammissibili.

Alla luce delle nuove misure, la Legge di Bilancio ha subordinato l’applicazione delle nuove norme al rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato – Regolamento 651/2014/UE che definisce le condizioni affinché taluni aiuti di Stato siano compatibili con il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Ecco i punti principali del decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che disciplina la materia dei Piani Individuali di Risparmio.

CONDIZIONI DI ACCESSO AGLI AIUTI PER LE PMI

Le Pmi oggetto della misura (quelle con meno di 250 dipendenti, con un fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro e/o con un totale di bilancio inferiore ai 43 milioni, ammesse alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione) possono ricevere risorse a titolo di finanziamento del rischio per un importo massimo di 15 milioni di euro. Gli intermediari presso i quali sono costituiti i Pir devono quindi acquisire dalle Pmi una dichiarazione che attesti che l’impresa non abbia ricevuto risorse finanziarie a titolo di aiuto di Stato per il finanziamento del rischio superiori a 15 milioni di euro. Dalla stessa dichiarazione deve risultare che la Pmi non quotata in un mercato regolamentato, non ha operato in alcun mercato, vi opera da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale, oppure necessita di un investimento iniziale per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso in un nuovo mercato superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni. I fondi di venture capital sono tenuti a fornire una dichiarazione agli intermediari presso i quali sono costituiti i Pir che attesti che il fondo stesso rispetti i requisiti previsti dalla Legge di Bilancio 2019.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Per il calcolo della quota del 5% del valore complessivo degli investimenti qualificati in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni emessi dalle Pmi e della quota del 70% dei capitali raccolti dai fondi per il venture capital, si considerano ammissibili gli strumenti in equity (conferimento di capitale) e quasi equity (finanziamento che si colloca fra equity e debito, come obbligazioni subordinate o convertibili). Allo stesso tempo, per la quota del Piano di risparmio a lungo termine da investire in Pmi, si considera anche l’impegno assunto a sottoscrivere gli strumenti finanziari, anche nell’ambito di una Offerta pubblica iniziale (IPO). Per il calcolo delle quote da destinare ai fondi per il venture capital rileva l’impegno vincolante di sottoscrizione delle quote complessivamente assunto (commitment).

INVESTIMENTI ULTERIORI NELLE PMI

E’ prevista la possibilità di effettuare investimenti ulteriori nelle Pmi, nel caso in cui l’impresa non abbia superato i 15 milioni di euro di finanziamenti, il piano aziendale ne preveda la possibilità e l’impresa non sia diventata collegata con un’altra, a meno che la nuova impresa non mantenga le dimensioni di una Pmi. E’ inoltre possibile acquistare quote o azioni di una Pmi da un investitore precedente solo insieme ad un apporto di nuovo capitale, pari almeno al 50% dell’ammontare complessivo dell’investimento.

MONITORAGGIO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico provvederà al monitoraggio degli effetti prodotti dalle misure sull’entità della raccolta e sul numero delle negoziazioni, anche al fine di valutare l’opportunità di interventi normativi ulteriori.

DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI

Le previsioni del decreto ministeriale si applicano ai piani di risparmio a lungo termine costituiti dal primo gennaio 2019. L’investitore che ha investito in un PIR costituito prima del 2019, può comunque continuare a incrementarlo nei limiti quantitativi e qualitativi (relativamente ai vincoli di investimento qualificato) previsti dalla disciplina PIR vigente al 31 dicembre 2018″.

Sdebitalia a Roma con il commercialista Lamberto Mattei: “partire dai traguardi e non dai vincoli” con la Costituente del contribuente

By | Uncategorized | No Comments

Milano – Si è svolta a Roma presso il Ministero delle Finanze la seduta della Costituente del Contribuente sul tema: “Partire dai traguardi e non dai vincoli“. Il commercialista Lamberto Mattei ha partecipato come Sdebitalia Italia ai lavori nei quali è stato dapprima tracciato un quadro dello stato dell’arte, con una apprezzata relazione del prof. Orlando Formica. “E’ stata una ulteriore occasione utile per introdurci sempre di più nella tutela del contribuente con una rete che sta funzionando a livello nazionale, ha spiegato alla stampa il commercialista Lamberto Mattei, e stiamo lavorando sulla identificazione del “Soggetto attivo” che produce, lavora, risparmia, consuma. Il progetto Costituente del Contribuente  è un’ idea del prof. Orlando Formica, figura istituzionale Garante del Contribuente per la regione Valle d’Aosta e concretizzatosi nel contributo propositivo di vaste rappresentanze nazionali economico-sociali e dell’Amministrazione Finanziaria. Il lavoro di elaborazione  – spiega ancora il commercialista Lamberto Mattei – si svolge a Roma presso il Dipartimento dell’Economia e delle Finanze (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ed è una qualificata struttura della Pubblica Amministrazione Centrale. In particolare  la figura del Prof. Formica è garanzia istituzionale per tutti noi operatori del settore e per i contribuenti stessi. Con la Costituente del contribuente, si è creata una organizzazione mediana che sta ponendo le basi per diventare un supporto fondamentale a livello ministeriale ed economico finanziario italiano e noi, ovviamente ci siamo”. 

Ma ecco i 23 capitoli che costituiscono il corpo di un lavoro (il primo in Europa) che ha dato voce ed ascolto ad imprese e famiglie: 1) Il sistema finanziario pubblico e quello economico privato composto da persone, beni e rapporti giuridici; 2) La terza rivoluzione: globalizzazione e tecnologia; 3) Finanza e tecnologia, le nuove monete del potere economico cosmopolita; 4) Geo-economia e mercati aperti; 5) Produzione e redistribuzione del reddito nazionale; 6) La funzione sociale dell’impresa; 7) La decomposizione della classe operaia, le emergenti leve nel mercato del lavoro; 8) Potenzialità locali e circuiti globali; 9) Meccanismi premiali per le piccole imprese e passaggi generazionali; 10) La promozione dell’esportazione nei Paesi emergenti; 11) Salvaguardia dei risparmiatori, flussi di liquidità nell’economia reale; 12) Trasferimento della conoscenza dalla scienza all’economia; 13) Il capitale umano, fare crescere le persone; 14) Avanza il presentismo: il singolo diviene misura delle cose; 15) La riforma del terzo settore; 16) L’economia circolare: benefici e nuove occupazioni; 17) Disaffezione verso il fisco: scontro tra necessità pubbliche e bisogni privati; 18) Il peso del contenzioso; 19) Distinzione tra evasore e debitore; 20) La forza di milioni di partite IVA; 21) Un nuovo continente il web. La forza dell’intelligenza artificiale; 22) Riannodare sviluppo economico e sociale senza distruggere l’eredità positiva della globalizzazione espansiva quale volano per il made in Italy; 23) Risorse per i giovani ed un “Ministero della vecchiaia”. Il prof. Formica dichiara: ”Recependo le indicazioni e le elaborazioni enunciate nel corso delle sedute, ora sto provvedendo alla materiale redazione del testo con il proposito di presentarlo, nelle sedi competenti, il prossimo maggio. Ci sarà, poi, un secondo percorso che concerne il Contribuente come Soggetto passivo, quello gravato da imposte, tasse, contributi, cioè quel peso che intacca patrimoni, redditi e risorse varie . Sarà la parte più difficile perché si tratterà di mandare impulsi a Parlamento e Governo per una riforma fiscale generale volta a permeare il sistema economico anche per renderlo competitivo nel mercato globale”. Siamo scesi dalle ”alte cime valdostane”, portando lo spirito della gente di montagna che passo dopo passo, senza protagonismi e luci accecanti, vuole consegnare un progetto costruito  dal basso”.

 

 

 

Cad sociale: il commercialista Lamberto Mattei: “a breve accordo con i garanti del contribuente”

By | Approfondimenti | No Comments

Roma – Si è svolto un importante incontro del Cad Sociale Italiano di cui è Presidente Gerardo Rosa Salsano, il Cad Metropolitano di Roma di cui è presidente il commercialista Lamberto Mattei,  titolare dell’affermato Studio SARCC di Roma. L’incontro avvenuto con altri esponenti del settore sociale è stato centrato sull’esigenza di intervenire fattivamente a sostegno dei cittadini. C’è sempre più necessità di una azione sociale, ed il Cad  è una iniziativa a livello nazionale ed internazionale che riesce a dare le giuste risposte. Questo perchè gli uomini che lo guidano credono fermamente in questa mission nella quale vengono coinvolte competenze e professionalità per andare incontro allo sviluppo ed alla crescita sociale. “A breve – ha annunciato il dott. Lamberto Mattei –  verrà sottoscritto accordo con i garanti del contribuente a livello nazionale per tutti coloro che hanno seri problemi con agenzia delle entrate, Equitalia e gdf”. Una notizia che è stata accolta con grande apprezzamento su tutto il territorio italiano.

Filiera agricola italiana, il commercialista Lamberto Mattei nominato coordinatore regionale dell’Umbria

By | News | No Comments

Roma – Il Presidente della Filiera Agricola Italiana, realtà protagonista nel settore agroalimentare Italiano ha nominato il commercialista Lamberto Mattei coordinatore regionale Facri dell’Umbria. “Ho accettato questo incarico – ha affermato Mattei – perchè ritengo sia giusto onorare le organizzazioni che guardano alla  valorizzazione dei  patrimoni agro-alimentari autentici di tutto il territorio nazionale garantendo l’origine e la tracciabilità. Il mio sarà un impegno fattivo e di collaborazione a 360°”
La Filiera Agricola Italiana, progetta la partnership con il Trade per soddisfare le crescenti esigenze dei consumatori in termini di sicurezza e qualità e garantisce la sostenibilità per l’impresa agricola assicurando la continuità delle forniture e la costanza della qualità. (COMUNICATO STAMPA ROMA 14 FEB 2019)

Aperture di Partite Iva, nel quarto trimestre 2018 leggera flessione rispetto allo scorso anno

By | Approfondimenti | No Comments

Nel quarto trimestre del 2018 sono state aperte 103.720 nuove partite Iva ed in confronto al
corrispondente periodo dell’anno precedente si registra una leggera flessione (-0,4%).
La distribuzione per natura giuridica mostra che il 63,7% delle nuove aperture di partita Iva è stato
operato da persone fisiche, il 29,4% da società di capitali, il 5,2% da società di persone; la quota dei
“non residenti” ed “altre forme giuridiche” rappresenta complessivamente circa l’1,8% del totale
delle nuove aperture. Rispetto al quarto trimestre del 2017, il calo ha coinvolto tutte le principali
figure giuridiche: le persone fisiche (-0,2%), le società di capitali (-2,2%), e le società di persone (-
4,4%); da segnalare il considerevole aumento di aperture da parte di soggetti non residenti,
concentrate in particolare nell’attività di commercio elettronico.
Riguardo alla ripartizione territoriale, il 43,3% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il
22,3% al Centro e il 34,4% al Sud e Isole. Il confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente
evidenzia che i principali incrementi di avviamenti sono avvenuti in Sardegna e Calabria (+16%) e
in Valle d’Aosta (+6,6%); le diminuzioni più sensibili in Umbria (-15,7%), nelle Marche (-14,2%) e
in Abruzzo (-10,7%).
In base alla classificazione per settore produttivo, il commercio, come di consueto, registra il
maggior numero di avviamenti di partite Iva con il 23,2% del totale, seguito dalle attività
professionali (11,7%) e dall’agricoltura (11,3%). Rispetto al quarto trimestre del 2017, tra i settori
principali i maggiori aumenti si notano nella sanità (+9,3%), nelle attività finanziarie (+4,7%) e in
quelle immobiliari ed artistiche (entrambe +3,3%). Le flessioni più significative, invece, riguardano
le attività manifatturiere (-6,2%), i servizi alle imprese (-3%) e l’alloggio e ristorazione (-2,9%).
Relativamente alle persone fisiche, la ripartizione di genere mostra una sostanziale stabilità, con le
aperture operate da maschi che rappresentano circa al 63% del totale. Il 45,2% delle nuove aperture
è stato avviato da giovani fino a 35 anni ed il 33,3% da soggetti appartenenti alla fascia dai 36 ai 50
anni. Rispetto al corrispondente periodo del 2017, l’incremento maggiore si rileva nella classe più
giovane (+4,5%), mentre nelle altre fasce di età si assiste ad una riduzione, in particolare per la
classe di età più anziana (-8,8%).
Analizzando il Paese di nascita degli avvianti, si evidenzia che il 20,6% delle aperture è operato da
un soggetto nato all’estero.
Nel periodo in esame 32.919 soggetti hanno aderito al regime forfetario, pari al 31,7% del totale
delle nuove aperture, con un aumento dell’11,5% di adesioni rispetto allo stesso periodo dell’anno
2017.

Reddito e pensione di cittadinanza, il commercialista Lamberto Mattei: “ecco tutti gli aspetti attuativi”

By | Economia e finanza | No Comments

Roma 11 FEB 2019 – Ed ecco l’argomento più discusso nel panorama politico e produttivo a livello nazionale. Al di là delle proprie convinzioni personali e professionali, in questo editoriale ci soffermeremo specificamente sul testo di legge e su quanto l’Inps ha ufficialmente disposto l’applicazione delle normative di Reddito e pensione di cittadinanza. Un meccanismo che ora andrà testato, ma che comunque entra a far parte del meccanismo economico-finanziario-assistenziale della nostra nazione. Come primo step, dunque  – spiega il commercialista Lamberto Mattei – cercheremo di fornire dati specificamente tecnici, salvo poi approfondire caso per caso.”

Cos’è il Reddito di cittadinanza?
È un sostegno per famiglie in difficoltà che mira al reinserimento nel mondo
del lavoro e all’inclusione sociale. Il beneficio economico viene accreditato
mensilmente su una nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre
misure di sostegno, cosiddetta “CartaRdc”.
Che differenza c’è con la Pensione di cittadinanza?
Le regole generali e di funzionamento della Pensione sono analoghe a quelle
del Rdc, ma si tratta di un sussidio economico rivolto alle famigliedi anziani in
difficoltà; la misura risulta più semplice in quanto non sono previsti
adempimenti legati al lavoro, ma è sufficiente la presentazione della domanda
per poter accedere al beneficio, avendone i requisiti. Le modalità di erogazione del
beneficio saranno definite in sede di conversione del decreto istitutivo.
ATTENZIONE: tutti i componenti del nucleo familiare e non solo il capofamiglia,
devono avere età pari o superiore a 67 anni. Se si è già beneficiari
del Rdc, la pensione decorre dal mese successivo a quello del compimento del
67° anno del componente più giovane. In tal caso, la trasformazione da Rdc a Pdc
operad’ufficio.
Chi può presentare domanda di Reddito e di Pensione di cittadinanza?
• Cittadini italiani e dell’UnioneEuropea
• Stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo
indeterminato)  • Stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno
permanente, familiari di un cittadino italiano o dell’Unione Europea
(es. la moglie giapponese di un italiano)
Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi
2 anni in modo continuativo.

Chi non può presentare domanda di Rdc/Pdc?
Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti
disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi
dalla presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

 Come si può presentare la domanda diRdc/Pdc?
La domanda può essere presentata:
• in modalità cartacea, presso gli uffici postali avvalendosi del modello di
domanda predisposto dall’Inps, a partire dal 6 marzo 2019 (e da ogni
giorno 6 del mese). La domanda verrà inserita subito nel portale del
Ministero del Lavoro dall’operatore di sportello di Poste
• on-line, direttamente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali tramite le credenziali
• la raccolta delle domande avverrà anche presso i Centri di Assistenza
Fiscale (CAF), dalla data e con le modalità che saranno successivamente
comunicate
 Quali documenti occorrono per la domanda
di Rdc/Pdc?
Non occorre ulteriore documentazione, al momento della domanda bisogna solo
aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. Sarà l’Inps
ad associare l’ISEE alla domanda.

Quali adempimenti sono previsti dopo aver presentato la domanda?
Il Rdc è una misura volta a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e, quindi,
dopo aver presentato domanda, si deve:
a) attendere la comunicazione dell’Inps di accoglimento o rigetto tramite
e-mail e/o sms ai recapiti indicati dal richiedente nel Modello di
domanda

b) in caso di accoglimento, attendere la successiva comunicazionedi Poste
in cui viene fissato l’appuntamento per recarsi all’ufficio postale a ritirare
la Carta Rdc ed il relativo Pin. La carta sarà intestata al richiedente e non
è possibile avere più carte
c) entro 30 giorni dalla mail o da sms di Inps che comunica l’accoglimento
della domanda, tutti i componenti il nucleo devono rendere la
Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)

 Come si può rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)?
I componenti del nucleo devono rendere la DID entro 30 giorni dall’accoglimento
della domanda.
Al momento, la DID può essere resa:
• presso i Centri perl’impiego
• presso i patronati convenzionati conl’ANPAL
La dichiarazione potrà essere presentata anche sulla piattaforma digitale
dell’ANPAL cosiddetta SIUPL. Tale piattaforma è in corso di implementazione.
9 Tutti devono comunque rendere la Dichiarazione di
Immediata Disponibilità al lavoro(DID)?
No, sono ESCLUSI dalla presentazione della DID i seguenti soggetti:
• minorenni
• beneficiari del Rdc pensionati
• beneficiari della Pensione di cittadinanza
• soggetti di oltre 65 anni dietà
• soggetti con disabilità, come definita aisensi della legge 12 marzo 1999, n.
68 (ossia disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%,
accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile,
invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33% accertato dall’INAIL,
non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra), solo qualora non sia
previsto il collocamentomirato
• soggetti già occupati oppure che frequentano un regolare corso di studi o di formazione

Inoltre, i Centri per l’impiego possono ESONERARE dalla DID:
• i soggetti con carichi di cura (cosiddetti “caregiver”) qualora si occupino

di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non
autosufficienti (come definiti ai fini ISEE)

 Chi ha redditi o patrimoni oppure percepisce trattamenti assistenziali, può comunque accedere
al Rdc/Pdc?
Sì. Il nucleo familiare del richiedente può possedere redditi e patrimoni, ma
entro i limiti previsti, come ad esempio:
• patrimonio immobiliare non oltre 30.000 euro, senza considerare la casa
di abitazione
• patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro, incrementabili in
base alla composizione delnucleo
Tutti questi requisiti sono verificati in automatico dall’Inps a partire
dall’ISEE presentato.
Per il possesso di beni durevoli, valgono le seguenti regole:
• No agli autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi
antecedenti la richiesta
• No agli autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, immatricolati
per la prima volta nei due anni antecedenti
• No ai motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la
prima volta nei due anni antecedenti
• Si agli autoveicoli e motoveicoli per persone disabili con
agevolazione fiscale
• No a navi e imbarcazioni da diporto

A quanto ammonta il beneficio economico?
Il beneficio economico sia per il Reddito di cittadinanza che per la Pensione è dato
dalla somma di una componente ad integrazione delreddito familiare (quota A) e di
un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B), entrambe calcolate dalla
procedura Inps sulla base delle informazioni rilevate dall’ISEE e presenti nel modello
di domanda. Nello specifico:
• La quota A, ossia l’integrazione al reddito, può arrivare fino ad un
massimo di 6.000 euro annui in caso di Reddito di cittadinanza (oppure di
7.560 euro in caso di Pensione) e viene calcolata tenendo conto del
numero e della tipologia di componenti il nucleo (es. maggiorenni e
minorenni)
• La quota B, in caso di locazione della casa di abitazione, non può essere
superiore a 3.360 euro annui pari a 280 euro mensili per il Rdc (oppure
fino ad un massimo di 1.800 euro annui pari a 150 euro mensili per la
Pdc).In caso di mutuo della casa di abitazione,la quota B è al massimo pari a
150 euro mensili sia per Rdc che per Pdc
In ogni caso, complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a 480
euro annui.
Il valore dell’ISEE (Ordinario oppure ISEE Corrente, qualora presente) dovrà
comunque essere inferiore a 9.360 euro.
Come e quando avviene il pagamento?
Il beneficio Rdc è accreditato mensilmente sulla “Carta Rdc” (come detto, si
tratta di una carta prepagata diversa da quelle rilasciate per altre misure di
sostegno) a partire dal mese successivo a quello di presentazione della
domanda. Per la prima mensilità, la somma accreditata è utilizzabile, in caso di
Rdc, una volta ritirata la carta presso Poste nei tempi comunicati per
l’appuntamento. Per la Pensione di cittadinanza le modalità di erogazione
verranno definite in sede di conversione del decreto istitutivo.

 Come si può utilizzare la Carta Rdc?
A titolo non esaustivo, la carta Rdc si può utilizzare per:
• fare alcune spese di beni diconsumo
• pagare utenze
• prelevare mensilmente contanti pari a 100 euro moltiplicati per la cosiddetta
”scala di equivalenza” che è un parametro in base al numero e alla
tipologia dei componenti la famiglia (es. se il parametro della scala di
equivalenzaè paria 2,1i l massimo che si può prelevare è 210 euro)
• effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento del canone di
locazione della casa di abitazione del nucleo familiare
• effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento della rata del
mutuo della casa di abitazione del nucleo
ATTENZIONE:la Carta Rdc non si può utilizzare per giochi che prevedono vincite in
denaro.

 Per quanto tempo viene erogato il beneficio economico?
Il beneficio del Rdc è riconosciuto per la durata di 18 mesi ma occorre prestare
attenzione a non incorrere in cause che ne comportano la decadenza. Può
essere rinnovato per ulteriori 18 mesi previa sospensione dell’erogazione del
beneficio di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista per
la Pdc che quindisirinnova in automatico.
15 Se in corso di fruizione varia il nucleo familiare si
perde il beneficio?
Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall’attestazione ISEE in
corso di validità è necessario ripresentare la DSU aggiornata entro 2 mesi dalla
variazione e anche una nuova domanda di Rdc/Pdc, pena la decadenza dal
beneficio.
ATTENZIONE: Qualora la variazione sia dovuta a nascita o decesso di un
componente occorrerà ripresentare solo la nuova DSU; non occorre rifare anche
la domanda

 Il Rdc e Pdc sono compatibili con lo svolgimento di
attività lavorativa subordinata?
Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche
qualora tutti i suoi componenti sianolavoratori.
Tuttavia, in caso di attività lavorativa di uno o più componenti, se l’attività
subordinata è iniziata nell’anno 2017, nell’anno 2018, ovvero nei primi mesi del
2019 ed è in corso al momento di presentazione della domanda, occorre
compilare il modello Rdc/Pdc–Com, recandosi ai CAF convenzionati con le
proprie credenziali, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
ATTENZIONE: senza aver compilato questo modello la domanda non potrà
essere definita.
Se, invece, l’attività lavorativa subordinata è iniziata dopo la presentazione della
domanda di Rdc, e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni
devono essere comunicate all’Inps che valuterà le condizioni per la permanenza
del beneficio.
La comunicazione relativa alla variazione ed il relativo reddito viene inoltrata ad
Inps recandosi di persona ai Centri per l’impiego ovvero, quando sarà
istituita, attraverso la Piattaforma “SIUPL” entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.

Rdc e Pdc sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa autonoma
o di impresa?
Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche
qualora tutti i suoi componenti siano lavoratori.
Tuttavia, nel caso in cui uno o più componenti svolgano attività lavorativa
(autonoma o di impresa) iniziata nell’anno 2017, nell’anno 2018 ovvero nei
primi mesi del 2019 e in corso al momento di presentazione della domanda,
devono compilare il modello Rdc/Pdc – Com,recandosi ai CAF convenzionati, con
le proprie credenziali, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
ATTENZIONE: senza aver compilato questo modello la domanda non potrà
essere definita.
Se, invece, l’attività lavorativa inizia dopo la presentazione della domanda di Rdc,
e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni devono essere
comunicate all’Inps che valuterà le condizioni per la permanenza del beneficio.
La comunicazione relativa alla variazione ed il relativo reddito viene inoltrata ad
Inps recandosi di persona ai Centri per l’impiego ovvero, quando sarà
istituita, attraverso la Piattaforma “SIUPL” il giorno 15 del mese successivo al
termine di ogni trimestre solare (es. entro il 15 aprile deve essere comunicato il
reddito del trimestre gennaio – marzo).

In caso di assunzione di un Beneficiario di Rdc è prevista qualche agevolazione per l’impresa che
assume?
Sì. Le imprese che assumono un beneficiario di Rdc nei primi 18 mesi di
fruizione del beneficio ottengono un incentivo sotto forma di esonero contributivo
non inferiore a 5 mesi e con un massimale di 780 euro mensili.

Rdc e Pdc sono compatibili con la percezione delle
prestazioni destinate agli invalidi civili?
Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche
qualora uno o più componenti siano percettori delle prestazioni destinate agli
invalidi civili. In tal caso Rdc/Pdc integrano nei limiti della soglia l’importo di tali
prestazioni.

In quali casisi verifica la decadenza dal Reddito di cittadinanza?
La decadenza del beneficio è previsto, tra l’altro, nel caso in cui:
• manca la dichiarazione di immediata disponibilità allavoro
• manca la sottoscrizione del Patto per il lavoro oppure del Patto per
l’inclusione sociale
• il componente/i non partecipa alle iniziative formative o di riqualificazione
• non viene accettata nessuna delle tre offerte di lavoro congrua
• non si effettuano le comunicazioni previste in caso di variazioni di
lavoro o del nucleo e non presenta la nuova DSU.

Che tipi di sanzioni sono previste e in quali casi si
applicano?
 Nei casi più gravi, le sanzioni sono di carattere penale e comportano
la reclusione fino a 6 anni e ovviamente la revoca immediata del Rdc
e della Pdc, con anche l’obbligo di restituire tutto l’importo
percepito. Tali più gravi fattispecie riguardano coloro che rendono
dichiarazioni false o utilizzano documenti falsi, attestando cose non
vere ovvero omettendo informazioni dovute

 È punito con la reclusione da 1 a 3 anni, colui che non comunica le
variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività
irregolari, nonché di altre informazioni che potrebbero comportare la
revoca del beneficio ovvero la sua riduzione
 Nel caso di condanna definitiva il beneficiario sarà tenuto alla
restituzione di tutto quanto percepito indebitamente e non potrà essere
nuovamente ammesso al beneficio se non prima di dieci anni dalla
condanna
 Se l’INPS accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e
informazioni dichiarate revoca immediatamente il beneficio e il
beneficiario è tenuto alla restituzione di tutto quanto indebitamente ha
percepito.

 

Il commercialista Lamberto Mattei nominato tesoriere di Sdebitalia, per la difesa dei cittadini dalle prepotenze bancarie

By | Approfondimenti | No Comments

Roma  – Il commercialista Lamberto Mattei, founder dello Studio Sarcc di Roma, è stato nominato ufficialmente tesoriere di Sdebitalia, una nuova associazione di grande interesse pubblico che si è recentemente costituita a Roma. Se ne è parlato anche alla Camera dei Deputati, al convegno che lo stesso commercialista dott. Lamberto Mattei ha organizzato sulle tematiche dello Sviluppo d’impresa. Presidente di Sdebitalia è stato nominato Gilberto Di Benedetto. “La mission di questa initiativa – spiega il commercialista Lamberto Mattei – si riconduce ad una serie di concetti relativi allo sdebitismo così come rappresentata dall’ideologo professor Antonio Vento. Siamo in una situazione conomico finanziaria abbastanza critica, ed è il momento di porsi concretamente al fiano dei cittadini interessati da vessazioni nei rapporti intercorrenti con determinate banche. Troppi risparmiatori hanno subito danni patrimoniali e per questo non hanno possibilità di difendersi e di agire. Sdebitalia vuole essere dunque un tassello importante di riferimento per questo delicato settore, che oltre ad aspetti economici delle famiglie e delle aziende, coinvolge sfera emotiva, psicologica e molti altri aspetti negativi. “

“L’Associazione – spiega il presidente  Di Benedetto in una nota –   ha messo in atto una organizzazione che partendo dall’individuazione delle fondamenta ideologiche dello sfruttamento risale verso i bisogni delle vittime delle banche fino ad individuare le strategie utili per sostenere gli utenti disagiati, che precipitano in situazioni di grave crisi economica e, di conseguenza, nel baratro esistenziale. Noi sappiamo con certezza che il capitalismo, a causa della sua voracità sociale, si è accanito sempre più sugli utenti con lo sfruttamento dei risparmi e con le strategie finanziarie il cui fine è solo quello di difendere gli interessi dei grandi gruppi finanziari e di garantirsi uno stato di privilegio sociale per i manovratori del denaro privato. Il nostro obiettivo è quello di ridimensionare e di abbattere, dove sia possibile, il debito che i risparmiatori hanno con le banche.
 Lo SDEBITISMO è il fine che ci poniamo, offrendo consulenza legale, finanziaria e, dove serve, anche sanitaria e psicologica. Ci poniamo l’obiettivo di intervenire anche a livello politico per abbattere le incongruenze e le ingiustizie esercitate dalle banche e dalle finanziarie sui cittadini che hanno dei debiti con le banche o che hanno bisogno di prestiti (microcredito) per superare alcune difficoltà nella gestione della famiglia e delle piccole e medie aziende. Finora lo stato ha consentito alle banche di intervenire con accanimento sui cittadini finiti in situazioni di crisi e di disagio sociale. E’ nei momenti di difficoltà che lo stato deve tendere una mano ai cittadini offrendogli aiuti concreti e solidarietà umana. L’economia del paese può risollevarsi solo col rilancio del lavoro e della ricerca e per questo è necessario ridimensionare gli interessi e dove vengono meno le risorse, spesso a causa di una recrudescenza fiscale e punitiva, lo stato deve imporre alle banche e alle finanziarie un comportamento solidale riesaminando lo stato degli accordi contrattuali tra banche e utenti.
 Un comportamento fiducioso tra istituzioni, banche e cittadini rappresenta l’unica via di rinascita economica e produttiva del nostro paese; diversamente ci avvieremo verso stati di frattura sociale che renderanno sempre più impraticabile la convivenza e lo sviluppo della vita nel nostro paese e in Europa.”

Fattura elettronica, il commercialista Lamberto Mattei: “a rischio i know-how delle aziende”

By | News | No Comments

Roma – 20 Gen 2019 – La fatturazione elettronica, a pochi giorni dalla sua applicazione è già diventata un incubo. Uno studio approfondito sulla tematica che chiarisce dubbi in lungo ed in largo sia sotto il profilo giuridico, che sotto il profilo tecnico arrivano da una relazione depositata da Lamberto Matteidottore commercialista e responsabile del Popolo delle Partite Iva a livello nazionale e coadiuvato dai responsabili del Popolo Partite Iva di Roma Capitale dr. Walte Cillaroto  e dalla dott.ssa Doriana Sannipola.  I tre, in linea con la mission della organizzazione associativa costituita per difendere ad ampio raggio le partite Iva italiane, hanno provveduto con questa relazione a fornire elementi utili e cognitivi purtroppo sconosciuti alla maggior parte degli italiani. “Riteniamo doveroso – spiega il commercialista Lamberto Mattei – intervenire su una tematica di grande interesse sociale che sta condizionando la vita di molte aziende/imprese e che rischia di mettere a repentaglio strategie aziendali rilevanti. Il sistema, infatti, non tiene conto di diverse esigenze poichè la normativa non è stata preceduta da valutazioni economico-finanziare adeguate, ma solo da mera teoria. Intendiamo pertanto – conclude Mattei – essere vicini alle aziende, con la nostra task force di approfondimento con lo scopo di fornire elementi cognitivi di pubblico interesse”.  Di seguito il testo della relazione:

La fatturazione elettronica viola il D.Lgs. 11/05/2018, n.63, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva UE 2016/943 sulla protezione del Know-how e della tutela dei segreti commerciali. L’art. 98 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30 sulla proprietà industriale è stato modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 63/2018 che ha ridefinito la natura dei segreti commerciali ed ha individuato tutte quelle informazioni aziendali (industriali e commerciali) oggetto di tutela. La violazione è contenuta nell’art. 6 che ha modificato l’art. 124 del citato D.Lgs. 30/2005 introducendo l’art. 6-bis che va a definire le tipologie di rilevazioni illecite dei segreti commerciali. Alla lettera a) del suddetto articolo si fa riferimento al VALORE ed alle CARATTERISTICHE SPECIFICHE dei segreti commerciali, dove per valore si può far riferimento al listino prezzi praticato da un’azienda, laddove il listino venga comunicato a terze parti che lo possono utilizzare per ottenere vantaggi in termini di concorrenza (abbassare i prezzi), ma anche comunicare  il dettaglio dei clienti (proporre gli stessi articoli agli stessi clienti forniti da terze parti illecitamente attraverso appunto le varie case software che gestiscono  oggi la fatturazione elettronica) ma anche per il flusso dei dati che transita attraverso i canali web. Fornire illecitamente la tipologia dei prodotti venduti, la componentistica di un bene composto come un macchinario, tempi di montaggio dello stesso (esperienze tecnicoindustriali), ecc, tutte informazioni che liberamente sono accessibili a terze parti grazie alla fatturazione elettronica. Infatti nei contratti stipulati dalle aziende, in molti casi meri moduli d’ordine con rimandi alle condizioni contrattuali presenti sui siti internet delle stesse case software, non sono state rinvenute clausole a salvaguardia in tal senso se non meri richiami al Regolamento UE 2016/679 sulla Privacy riguardante i dati sensibili delle persone fisiche che nulla hanno a che vedere con gli effettivi dati da tutelare.

All’art. 7 del citato D.Lgs. 63/2018 si legge altresì che il giudice, in caso di procedimenti per rilevazioni illecite, deve tenere conto di una serie di circostanze  e l’impresa danneggiata deve dimostrare di avere posto in atto tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei dati e/o segreti commerciali, facendo sicuramente sottoscrivere contratti, misure tuttavia che sono messe a rischio dalla fatturazione elettronica in quanto il flusso elettronico dei dati dalle imprese allo Stato attraverso le case software, le banche, sistemi come Aruba, che oggi offrono lo stesso servizio, non sarà garanzia di tutela dei dati delle imprese italiane (informazioni commerciali/industriali che rigorosamente vanno tutelate). Solo il giudice ordinario può stabilire se ci sia stata violazione e quindi diffusione illecita di informazioni commerciali/industriali, ma sappiamo quanto è difficile provare che certi reati siano stati commessi, soprattutto attraverso la rete internet laddove non si utilizzino sistemi crittografati che comunque non sono totalmente sicuri.

In molte condizioni contrattuali delle maggiori case software rinvenibili sui siti delle stesse si legge anche che la gestione del servizio può essere anche appaltata a terze parti (esempio di clausola rinvenuta su un contratto di una delle maggiori case software italianeil cliente autorizza il fornitore e produttore a subappaltare e/o sub affittare a terzi, in tutto o in parte, l’esecuzione delle attività previste dal presente contratto, fermo restando che le attività svolte dal cliente sono da intendersi come realizzate dal produttore, rimanendo il fornitore/produttore l’unico interlocutore con il cliente per le attività subappaltate o subaffittate”).

Peraltro anche l’Agenzia delle Entrate non gestisce direttamente il servizio di fatturazione elettronica essendo lo stesso appaltato a terze parti ma che comunque garantisce sistemi URL e che utilizza sistemi crittografici.

L’unica possibilità che hanno oggi le aziende italiane è sicuramente quella di fornire il minor numero di informazioni possibili ai loro provider che gestiscono la fatturazione elettronica (invio/ricevimento fatture trasmesse attraverso il SDI). Peraltro molti provider sensibilizzati sul problema stanno fornendo soluzioni in tal senso. Tuttavia più il dato sarà sintetico più il fisco italiano riceverà informazioni di nessuna utilità per promuovere la lotta all’evasione fiscale, molti dati potrebbero risultare incomprensibili e saranno anche disaggregati.

Inoltre l’innalzamento della soglia di accesso ai regimi fiscali di favore, per il quali non vi è obbligo della fatturazione elettronica, ha portato sicuramente molti contribuenti a dichiarare un volume di affari 2018 sotto i 65 mila euro e che faranno di tutto per rimanere sotto tale soglia nel 2019 e negli anni a venire.

Quindi, in Italia, l’introduzione della fatturazione elettronica dal 2019 arricchisce esclusivamente le case software, ed altri operatori che hanno investito sul nuovo business come le banche ed i provider Internet, non apportando vantaggi per lo Stato ma piuttosto andando ad incentivare ulteriormente l’evasione fiscale, ma soprattutto mette a rischio il nostro sistema produttivo in evidente violazione del D.Lgs. 11/05/2018, n.63, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva UE 2016/943, e che porterà l’intero sistema produttivo sotto il controllo di terze parti.

Mai il sistema europeo metterà a rischio il proprio Know-how ed i segreti commerciali e se lo farà metterà a rischio l’intero sistema Europa che finirà sotto il controllo delle grandi multinazionali che oggi detengono il potere in quanto tenutarie delle informazioni che transitano nel web e che ne gestiscono anche le impostazioni di sicurezza.

Per questo l’Europa in prima battuta ha respinto l’autorizzazione all’introduzione della fattura elettronica in Italia per poi, a seguito di una ulteriore richiesta, autorizzarla per un periodo iniziale di quattro anni.

Inoltre l’introduzione della fattura elettronica in Italia potrebbe anche determinare una riduzione delle commesse da parte dei clienti esteri proprio per scongiurare la diffusione di informazioni protette dalla Direttiva UE 2016/943 e non tanto dalla Direttiva UE 2016/679 sulla Privacy mettendo a rischio ancora di più il nostro PIL.

L’Italia è un Paese dove il tessuto economico è rappresentato per il 90% circa dalla micro impresa.

Le imprese con volumi che non superano i 2 milioni di Euro hanno due possibilità per sfuggire alla morsa del controllo che scaturirà dalla FE:

1) Se sotto i 65 mila Euro di affari, sfruttare l’esonero dall’adempimento previsto dalla legge;

2) Se sopra i 65 mila Euro e fino a 2 milioni di Euro, optare per il CASH ACCOUNTING IVA introdotto con il “Decreto Crescita” art. 32-bis D.L. 83/2012, convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 a seguito della Direttiva 2006/112/CE come modificata dalla Direttiva 2010/45/UE del 13/07/2010 e ciò al fine di gestire IVA e la redditività per cassa (fino ai limiti consentiti), vanificando, almeno in parte, quel controllo che si vorrebbe imporre sulle dinamiche di fatturazione e sulla determinazione del debito IVA attraverso una liquidazione della stessa imposta d’ufficio (opzione da esercitare sulla dichiarazione IVA 2020).

Organi di controllo nelle società a r.l., i rischi tributari e stato dell’arte. Intervista al commercialista Lamberto Mattei

By | Economia e finanza | No Comments

La scadenza è stata fissata a novembre per i decreti attuativi della disciplina di riforma dell’organo di controllo nelle società a r.l.: con la legge n. 155 del 19 ottobre 2017 sono stati estesi i casi di nomina obbligatoria, con nuove soglie e maggiori tutele per i soci.

Roma – Molte le incertezze per tante società a r.l. che cercano di dipanare la matassa degli organi di controllo introdotti per l’appunto nel 2017. Una confusione che regna sovrana a livello normativo-applicativo che riguarda misure adottate dal Parlamento con delega al Governo per la riforma della disciplina del settore crisi di impresa e insolvenza, su cui ricadono i rischi tributari. Su questo tema, abbiamo voluto sentire il commercialista Lamberto Mattei founder dello Studio Sarcc di Roma, da sempre in trincea per approfondire, capire e mettere a disposizionedelle aziendeimprese e professionalità ulteriori strumenti di approfondimento.

“L’organo di controllo nelle s.r.l. – spiega il commercialista Lamberto Mattei in una intervista rilasciata ai media nazionali – è un tema riguardante la disciplina civilistica interessata a breve a diversi mutamenti contenuti nello schema di decreto legislativo recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, in attuazione della L. 155/2017, oltre a quelle riguardanti la generalità delle società. Nel caso di una singola società è previsto l’organo di controllo mentre nei casi di più società nei gruppi di imprese è prevista la figura del revisore.

D: Da ciò si desume che lo Stato voglia applicare le normative della pubblica amministrazione alle società private?

  1. Il punto di partenza è stato sicuramente mirato ad evitare, ove possibile, una confusione gestionale nei casi digestionedi impresa. Tanti, troppi amministratori unici, consigli di amministrazione hanno portato al fallimento o sull’orlo del precipizio società ed imprese a causa di una gestione dissennata e non approfondita. I commercialisti, in diversi casi purtroppo non essendo aggiornati sulle normative hanno contribuito anche loro parimenti a generare caos e problemi. Il governo dunque ha voluto mettere un riparo, ma restano tutti gli interrogativi e i dubbi sull’ìter procedurale da seguire e che stiamo per l’appunto studiando approfonditamente”.
  2. Lei dottor Mattei quale commercialista esperto di settore ha creato una task force di approfondimento su diverse normative di grande interesse
  3. Ritengo che oggi più che mai sia necessario agire in sinergia tra professionisti, ma soprattutto uno studio professionale ha il dovere di prevenire l’insorgenza di problematiche che nel caso di società a r.l. potrebbero diventare rilevanti, quindi cerchiamo con i nostri approfondimenti mirati di capire prima tutto, con le simulazioni delle varie ipotesi attuative della legge, che ricordiamo è sempre ad interpretazione.
  4. Lesocietàa r.l. rispetto a questa legge sono un pò nel pallone, come può essere riassunta questa situazione?
  5. Abbiamo elaborato una relazione che ci consente di avere un quadro rispetto all’attualestato dell’arte. Dobbiamo tener conto che le evoluzionilegislative subiscono variazioni anche con la politica che potrebbe avere indirizzi di governo diversi oggi, rispetto a quanto pianificato ieri.
  6. Dobbiamo quindi aspettarci modifiche sostanziali?
  7. Non credo si stravolga il tutto, ma il nostro compito è quello di monitorare costantemente lenormativeche seguono ed i passaggi formali riguardanti i decreti applicativi. Nel contempo siamo in grado allo stato attuale di fornire ogni elemento e valutazione su singole società, gruppi imprenditoriali ed altri settori.
    Questo comunque il sunto del nostro approfondimento:

Si evidenzia che quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 3 comma 2 e 374 comma 2 dello schema di DLgs. sia in vigore dal 30° giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. A partire da tale data, l’imprenditore, operante in forma societaria o collettiva, dovrà istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.

Nel caso specifico della srl, l’art. 376 comma 4 dello schema di decreto riformula l’art. 2475 comma 1 c.c., in forza del quale la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto dell’art. 2086 comma 2 c.c. e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale: salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della srl è affidata a uno o più socicon decisione dei soci, presa ai sensi dell’art. 2479 c.c.
Sulla predetta adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, dovrà, naturalmente, vigilare l’organo di amministrazione, in virtù di quanto prescritto dal comma 6 dell’art.2475 c.c. – introdotto dall’art. 376 comma 5 dello schema – che impone l’applicazione dell’art. 2381 c.c., in quanto compatibile.

Il successivo art. 377 comma 1 dello schema di DLgs. dispone, invece, l’operatività dell’art. 2394 c.c., mediante l’introduzione di  uno specifico comma nell’art. 2476 c.c., secondo cui:
– gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale;
– l’azione può essere proposta dai creditori, quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti;
– la rinuncia all’azione, da parte della società, non impedisce l’esercizio dell’azione a cura dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria, qualora ne ricorrano gli estremi.

Le principali novità per le società a r.l.  sono comunque contenute nell’art. 378 dello schema – anch’esso applicabile dal 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento(art. 388) – che sostituisce il comma 3 dell’art. 2477 c.c., estendendo i casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o del revisore a quello della società a responsabilità limitata che ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno una delle seguenti soglie:
– 2 milioni di euro di totale dell’attivo patrimoniale;
– 2 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
– 10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

In conclusione- spiega il commercialista Lamberto Mattei – con la legge numero 155 del 19 ottobre 2017, il Parlamento ha delegato il Governo alla riforma della disciplina relativa alla crisi d’impresa ed all’insolvenza, con inevitabili risvolti tributari. Il testo prevede anche una serie di modifiche importanti che riguardano l’organo.  di In particolare, all’articolo 14 sono indicate una serie di modifiche anche al codice civile, per le quali dovranno essere emanati per la loro attuazione i relativi decreti attuativi nel termine di 12 mesi dall’entrata in vigore avvenuta il 14 novembre2017. Ad oggi tali decreti non risultano ancora emanati (o in corso di emanazione). La delega in concreto abbassa le soglie previste per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore delle Srl, e di conseguenza amplia i soggetti che potranno ricoprire tale incarico; inoltre interviene per regolare la mancata nomina dell’organo di controllo, attribuendo ai soci delle S.r.l.il potere di denuncia al Tribunale per gravi irregolarità degli amministratori.