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PMI, al via gli incentivi per gli investimenti sostenibili

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ROMA – A partire dal 18 maggio le micro, piccole e medie imprese italiane potranno richiedere incentivi per realizzare investimenti innovativi legati a tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio energetico, al fine di favorire la trasformazione digitale e sostenibile di attività manifatturiere.

È quanto prevede il decreto del Ministero dello sviluppo economico che stabilisce i termini per la presentazione delle domande relative alla misura agevolativa che dispone di circa 678 milioni di euro di finanziamenti garantiti dal programma d’investimento europeo React-Eu e dai fondi di coesione.

I finanziamenti sono destinati per circa 250 milioni agli investimenti da realizzare nelle regioni del Centro – Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e di Trento), mentre circa 428 milioni sono previsti per quelli nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).

Di queste risorse, una quota pari al 25% è destinata ai progetti proposti dalle micro e piccole imprese.

Le imprese che richiederanno l’agevolazione non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e dovranno impegnarsi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. La procedura prevede inoltre per le PMI una prima fase dedicata alla compilazione della documentazione necessaria ai fini della richiesta dell’incentivo che verrà avviata il prossimo 4 maggio.

Gli sportelli online verranno gestiti da Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico.

Giochi e scommesse, pubblicato l’atteso libro guida “Disciplina e adempimenti amministrativi e fiscali”

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ROMA 6 APR 2022 – Il  dottore Lamberto Mattei è coautore unitamente ai dott.ri Stefano Riccardi e Lorenzo Sacchetti di una opera letteraria particolarmente importante e di cui c’era sicuramente grande necessità. “Giochi e scommesse – Disciplina e adempimenti amministrativi e fiscali” – Un lavoro intenso ha preceduto la pubblicazione prestigiosa curato dalla casa editrice Maggioli.

E’ inserito nel contest delle guide fisco e tasse ed in 600 pagine viene fornito un quadro esaustivo su una tematica sulla quale occorreva far luce. “Si tratta in sostanza – spiega il dottore commercialista  Lamberto Mattei – di una raccolta aggiornata con verifiche e riscontri su questo settore che risulta essere estremamente delicato. Il nostro lavoro – prosegue – è centrato sulla necessità di mettere nero su bianco tutti gli aspetti che analizzano il settore dei giochi e delle scommesse, correlando gli stessi alla attuale disciplina ed ai conseguenti adempimenti fiscali ed amministrativi che sono da compiere” .

La premessa del libro, scritta congiuntamente dai tre autori, rende chiaro peraltro quanto il lavoro costituisca di fatto un servizio sociale e professionale:

È noto, come la crescita del “fatturato” derivante dalla raccolta dei giochi e delle scommesse pubbliche – al netto delle criticità derivanti dalla diffusione della pandemia da Covid-19 – sia andato, via via, amplificandosi nel corso degli ultimi anni e come, di pari passo, sia analogamente cresciuto anche l’interesse erariale nei riguardi di tale fenomeno.

In tale contesto, si è pure appalesa la crescita, purtroppo parallela e complementare, di molteplici e variegati fenomeni illeciti destinati ad assumere, nonostante il ragguardevole impegno dimostrato dagli Enti competenti, sempre maggior rilevanza anche a causa dell’irrefrenabile sviluppo conosciuto negli ultimi tempi dai sistemi informatici e telematici capaci di garantirne un’ampia ed incontrollabile diffusione territoriale di qualsiasi “conoscenza”.

Ma il problema non è soltanto di carattere “evolutivo”; il problema insiste soprattutto a livello normativo ed è dato dallo scarso interesse dimostrato alla materia del gioco in generale, circostanza questa che ha determinato la stratificazione, negli anni, di una disciplina di settore farraginosa, non adeguata e, per diversi aspetti, superficiale in relazione ad un fenomeno, quello ludico, che ha importantissime implicazioni, non solo storiche e socio-culturali, ma anche economiche e finanziarie di assoluto rilievo.

Nella sua comune accezione il gioco è inteso come una competizione con finalità ricreativa che si conclude con la vittoria di singoli o di gruppi secondo determinate regole. Il tema, sul piano giuridico generale, è stato oggetto di ampio dibattito dottrinale (sia in materia civile che amministrativa) cui sono stati compiuti vari tentativi per trovare una nozione comune che consentisse, tra l’altro, di stabilire una linea di demarcazione tra le due figure di gioco di scommessa; linea di demarcazione che, come rilevato dai più importanti studiosi di diritto civile applicato alla materia in esame, non esiste in ragione del fatto che deve convenirsi sull’unitarietà della figura di modo che sia opportuno parlare di contratto di gioco e scommessa.

Sotto il profilo giuridico, convergono sulla materia tutte le discipline. Si interessa del gioco anzitutto il Legislatore del codice penale (artt. 718-723 c.p.), prevedendo sanzioni penali per l’esercizio di giochi d’azzardo in luoghi pubblici o aperti al pubblico e per l’esercizio abusivo di giochi non d’azzardo. Più rilevante ai fini che ci occupano in questo lavoro è la disciplina amministrativa e regolamentare prodotta in maniera disarticolata e senza alcuna logica sistematica e rinvenibile in una moltitudine di provvedimenti di vario rango sparsi qua e là nell’ambito del nostro ordinamento normativo.

Sul piano privatistico, il tema del gioco è trattato dal codice civile (artt. 1933-1935 c.c.), laddove il Legislatore prevede, in via generale, che le obbligazioni che originano da attività di gioco o scommessa prive di autorizzazione non siano tutelate da azione legale, e che neppure si debba restituire quanto ricevuto a titolo di pagamento. In base al codice civile, alla riconducibilità tra le obbligazioni naturali dei rapporti giuridici di gioco fanno eccezione le obbligazioni attinenti alle competizioni sportive ed alle lotterie legalmente autorizzate. Di qui, dunque, la distinzione tra giochi che l’ordinamento vieta ed il cui divieto e assistito da una sanzione penale, giochi non vietati ma i cui rapporti obbligatori sono, tuttavia, sprovvisti di piena tutela sotto il profilo civilistico e giochi autorizzati, che originano rapporti obbligatori perfetti e che trovano la loro disciplina nella legislazione speciale di settore.

L’esistenza dei menzionati divieti e la conseguente necessita di apposite autorizzazioni per l’esercizio del gioco hanno fatto sì che lo svolgimento della relativa attività sia da sempre stato caratterizzato da un regime di monopolio legale o di diritto, strumentale a consentire il mantenimento di un attento controllo sull’intero settore.

Sotto il profilo tributario, il presente lavoro ha innanzitutto permesso di rilevare come inizialmente il modello di tassazione dei giochi sia stato basato sull’archetipo del monopolio fiscale, in cui lo Stato operando in tale regime ha applicato prezzi ben superiori rispetto a quelli che si formerebbero in regime di concorrenza perfetta.

A tale imposizione sotto forma di monopolio fiscale, che affonda le proprie radici nella tradizione storica del nostro ordinamento tributario e che ha da sempre connotato il gioco del lotto, si sono affiancate, in tempi più recenti, forme di imposizione strutturate in modo diverso, che discostandosi in modo più o meno marcato dai caratteri tipici del monopolio fiscale, tendono ad attribuire rilievo allo svolgimento dell’attività di gioco in se considerata e al coordinamento dei fattori della produzione. In buona sostanza si sta verificando il denunciato superamento del monopolio fiscale a vantaggio di meccanismi di tassazione più confacenti al mondo dei giochi.

Ciò e avvenuto, tuttavia, sulla base di una normazione che, nel tempo, si e stratificata in modo eterogeneo ed asistematico, al di fuori di un disegno unitario e in assenza di principi generali della materia o, comunque, di norme strumentali volte a regolare la fase di attuazione del prelievo fiscale secondo meccanismi comuni ed omogenei. In questo contesto si inseriscono, poi, le evoluzioni connesse alla rivoluzione digitale degli ultimi decenni, che hanno visto la nascita e la crescente diffusione dei giochi online, in cui l’elevato tasso di competitività del mercato ha, di fatto, indotto il Legislatore tributario ad attuare forme di prelievo fiscale relativamente modeste, specie se poste a confronto con quelle operate sui giochi c.d. tradizionali.

I tentativi, invero alquanto deludenti, posti in essere dal Legislatore tributario di operare la corretta imposizione in relazione ad attività imprenditoriali di raccolta delle giocate di vario tipo, quali vicende espressive di forza economica, peraltro, evidenziano come la riserva monopolistica allo svolgimento dell’attività appaia anche strumentale al perseguimento di finalità di finanziamento delle spese pubbliche, sotto forma di devoluzione all’Erario di parte dei corrispettivi delle operazioni commerciali.

Muovendo dalla disamina del complesso quadro giuridico dianzi illustrato, si è cercato di esaminare in maniera attenta il modello d’imposizione fiscale della raccolta delle giocate allo scopo di evidenziarne i tratti fondamentali e i profili di criticità in rapporto, in particolar modo, ai principi fondamentali della materia tributaria e, in particolare, ai principi costituzionalmente sanciti di riserva di legge e capacita contributiva.

Tralasciando ogni considerazione intorno all’esatta qualificazione giuridica delle molteplici fattispecie illecite perpetrabili nel comparto in esame, quello che ci interessa nel presente lavoro è di sviluppare un utile approfondimento intorno a tutta la disciplina che regola la tassazione di tali proventi conseguiti attraverso la gestione della raccolta di scommesse mettendo anche in evidenza taluni limiti che la normativa di settore evidenzia. Emergono, infatti, dei profili di criticità, di carattere normativo e regolamentare, che, ove non esattamente considerati, sono in grado, come vedremo, di inficiare l’attività svolta dalla competente Amministrazione dei Monopoli a tutela del settore e a beneficio del corretto esercizio del gioco pubblico da parte di tutti i soggetti operanti nella filiera.

IL TEAM DEGLI AUTORI:

Lamberto Mattei

Dottore commercialista e Revisore contabile in Roma. Già Ufficiale della Guardia di finanza, prima addetto allo sviluppo di attività di polizia tributaria e giudiziaria, ha poi svolto incarichi di consulenza e curatela fallimentare per conto del Tribunale di Roma. È titolare di numerosi incarichi societari in diverse società ed enti nazionali. associato allo Studio SARCC operante nelle città di Roma, Frosinone, Perugia, Pomezia, Lucca, Latina, Milano ed operativo, in particolare, nell’assistenza fiscale, consulenza del lavoro, contenzioso tributario civile e penale.

 

Stefano Riccardi

Appartenente all’Amministrazione finanziaria e Dottore di ricerca in “Diritto tributario delle società” (2013, titolo della tesi: “L’imposizione dei giochi e delle scommesse”) presso l’Università LUISS “Guido Carli” di Roma con cui ha collaborato anche in relazione a un importante lavoro di ricerca sulla fiscalità del fenomeno del gambling. Si occupa di tematiche fiscali ed è autore di articoli e monografie riguardanti la specifica materia del gambling editi anche a cura dell’Università di Salerno.

 

Lorenzo Sacchetti

Appartenente all’Amministrazione finanziaria è laureato in Giurisprudenza e si occupa di tematiche in materia tributaria e amministrativa. È autore di monografie e articoli di approfondimento in materia fiscale e penal-tributaria. Ha collaborato con l’Università Luiss – Guido Carli e con l’Università di Salerno in relazione a lavori di ricerca in materia tributaria e amministrativa.

 

RASSEGNA STAMPA:

https://www.mondoliberonlinenews.com/post/lamberto-mattei-vi-presento-il-mio-libro-su-giochi-e-scommesse-dal-punto-di-vista-fiscale

https://www.spraynews.it/post/lamberto-mattei-vi-presento-il-mio-libro-su-giochi-e-scommesse-dal-punto-di-vista-fiscale

 

 

 

 

 

 

Il dott. Lamberto Mattei eletto nel collegio dei sindaci dell’Anfi (Ass. Naz. Finanzieri d’Italia)

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ROMA – Si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi centrali dell’ANFI. Il dott. Lamberto Mattei è stato eletto come sindaco effettivo nel collegio dei sindaci dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia. Alla carica di presidente è stato eletto il Gen. C.A. Pietro Ciani. Il Dott. Mattei ringrazia quanti hanno espresso la loro fiducia assicurando un impegno forte e concreto nel contesto associativo, nel contempo ha formulato i migliori auguri di buon lavoro a tutti gli eletti componenti delle varie discipline degli organi centrali.

ELEZIONE ORGANI CENTRALI DELL’ANFI – PROCLAMAZIONE ELEZIONE DOTT. LAMBERTO MATTEI

Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia Lamberto Mattei

Impianti con piscine, al via le domande per i contributi

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Le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al Coni possono ora presentare la richiesta di contributo a fondo perduto per le piscine inattive introdotto dal decreto “Sostegni bis”

ROMA 21 feb 2022 – Con il Dpcm 28 gennaio 2022 pubblicat IL 17 febbraio 2022 , è scattata l’ora “x” per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al 23 febbraio 2020 nel registro del Coni, affiliate a federazioni sportive nazionali o a enti di promozione sportiva, che intendono presentare le domande di contributo a fondo perduto, al fine di sopperire alle spese sostenute dal 1° marzo 2020 alla fine dello stato di emergenza per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle norme anti Covid. Per finanziare tale misura, il legislatore, con l’articolo 10-bis  del Dl n. 73/2021 ha destinato, come limite massimo di spesa, 30 milioni di euro.

Le richieste, da presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione del Dpcm, da parte degli enti sportivi con almeno 50 tesserati, che detengono impianti dotati di piscina coperta o convertibile – di lunghezza minima pari a 25 metri e di superficie non inferiore a 250 mq –  in base a un titolo di proprietà, un contratto di affitto, una concessione amministrativa o un altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, devono esser inoltrate agli organismi sportivi affilianti (federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate).

In caso di beneficiari detentori di più piscine, il contributo sarà calcolato per una sola delle “vasche” e arriverà a un massimo di 25mila euro, per quelle con superficie compresa tra 250 e 399 metri quadrati, e di 40mila euro per quelle con superficie pari o superiore a 400 mq.
Circa 4 milioni di euro sono poi riservati alle Asd e alle Ssd che vantano, tra i loro tesserati, atleti che hanno partecipato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e la data di emanazione del Dpcm in argomento, alle Olimpiadi, alle Paralimpiadi ai Campionati del mondo o europei, assoluti e giovanili.

La definizione dell’ammontare dei contributi, determinati proporzionalmente al numero di richieste pervenute, sarà successivamente operata dal dipartimento, nel rispetto dei limiti delle risorse stanziate.

Partite Iva, in ripresa aperture nel 2021

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ROMA – Sono stati pubblicati  i dati delle partite Iva relativi a tutto il 2021 e quelli riguardanti il quarto trimestre 2021. Il dato complessivo indica 549.500 nuove partite Iva aperte, quello trimestrale 106.400. Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha elaborato la consueta sintesi distinta per natura giuridica, ripartizione territoriale, settore produttivo, ripartizione di genere, resa nota con due diversi comunicati di oggi, 10 febbraio 2022.

Quarto trimestre 2021
Segno positivo per le nuove aperture di ottobre, novembre e dicembre dello scorso anno che registrano un + 106.400. Fra queste il dato più rilevante riguarda le persone fisiche con il 60,7 per cento. Seguono le società di capitali con il 28,7%, le società di persone con il 4,2%, i non residenti e “altre forme giuridiche” con il 6,4 per cento. Rispetto allo stesso periodo del 2020 le persone fisiche mostrano un -2,2% mentre le altre forme giuridiche hanno registrato dei notevoli aumenti (+23,4% dei non residenti, +14,8% per le società di capitali e +8,2% per le società di persone).

Si conferma il trend della ripartizione territoriale, con il 45,3% situato al Nord, il 23% al Centro e il 31,2% al Sud e Isole. Le aperture più consistenti sono avvenute in Friuli Venezia Giulia (+28,8%), segue il Lazio (+18,3%) e la provincia autonoma di Trento (+14,9%). Segno meno, invece, per il Veneto (-17,8%), Molise (-11,2%) e Sicilia (-10,6%).

Tra i settori produttivi, è sempre il commercio ad avere il maggior numero di partire Iva aperte con il 22,4% del totale, seguito dalle attività professionali (13,6%) e dal settore edile (12,8%) che, rispetto al quarto trimestre del 2020, registra un notevole incremento di aperture (+42,4%). In espansione le attività artistiche e sportive (+34,6%) e la ristorazione (+28,3%). Decrescono sanità (-38,3%), agricoltura (-13,3%) e servizi di comunicazione (-2,8%).
Stabile anche la ripartizione di genere. Circa il 64% delle aperture è avviato dai maschi. Il 46,1% dai giovani fino a 35 anni ed il 31,7% da soggetti appartenenti alla fascia dai 36 ai 50 anni. Rispetto al corrispondente periodo del precedente anno, la classe dei più giovani e quella dei più anziani hanno avuto una diminuzione di aperture (-6,7% la più giovane), invece le classi intermedie segnano un incremento (+3,4% per quella da 36 a 50 anni). Con uno sguardo al Paese di nascita degli avvianti, il 21,5% delle aperture è operato da un soggetto nato all’estero. Infine, nel periodo in esame 38.049 soggetti hanno aderito al regime forfetario (pari al 35,8% del totale delle nuove aperture).

Dati complessivi del 2021
Lo scorso anno ha visto circa 549.500 nuove partite Iva aperte (+18,2% in confronto all’anno precedente). Il 67,2% riguarda le persone fisiche, il 21,6% le società di capitali e solo il 3,3% da società di persone. i dati mostrano un generale aumento delle aperture per le società di capitali e di persone e un rilevante aumento pari a + 185,6% di partite Iva avviate da soggetti non residenti (+185,6%), connesso alla crescita del settore delle vendite online.
Riguardo alla ripartizione territoriale, abbiamo il 47% di nuove aperture localizzato al Nord, il 21% al Centro e il 31,2% al Sud e Isole. Gli aumenti più consistenti si sono registrati in Friuli Venezia Giulia (+48,4%), Lombardia (+37,7%), e in Veneto (+29%), il più contenuto in Valle d’Aosta (+2,8%).
Nella classificazione per settore produttivo, ancora il commercio fa da padrone con 22,8% di aperture seguito dalle attività professionali (17,3%) e dall’edilizia (10,6%). Rispetto al 2020 quasi tutti i settori principali sono in attivo: +34,2% per il commercio, +29,8% per le attività immobiliari e +28,9% per le costruzioni. Solamente la sanità mostra una leggera flessione degli avviamenti: -3,6%, dopo il forte incremento registrato nel 2020.
Per quanto riguarda le persone fisiche, il 62,2% di aperture sono state operate da parte dei maschi. Il 48,4% è stato avviato da giovani fino a 35 anni e il 30,7% da soggetti nella classe 36-50 anni. Circa il 18% degli avvianti è nato all’estero.
Da segnalare, infine che il 2021 ha visto 239.203 adesioni al regime forfetario (anziché al regime fiscale ordinario), con un aumento dell’11% in confronto al 2020; tali adesioni rappresentano il 43,5% del totale delle nuove aperture di partita Iva.

I bonus luce e gas con la legge di Bilancio

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ROMA 14 FEB 2022 – I rincari delle bollette di luce (+55%) e gas (oltre il 40%) dal 1° gennaio 2022 stanno già causando una vera e propria crisi in diversi settori produttivi. Il Governo annuncia dei provvedimenti che dovrebbero calmierare i costi, ma il condizionale è d’obbligo. Anche Confcommercio ha preso in mano la situazione e ha approfondito la situazione  causata dall’aumento dei costi delle materie prime, ha aggravato una situazione di difficoltà per cittadini e imprese dovuta al periodo pandemico.

Nel tentativo di alleggerire tale contesto, il governo ha stanziato con la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) un fondo di risorse economiche destinate a contenere gli aumenti delle bollette di luce e gas, che si affianca a una serie di provvedimenti fiscali per sostenere imprese e famiglie colpite dagli effetti della pandemia.

Ma cerchiamo di capire bene come potersi muovere per ottenere i bonus.

Nel caso del bonus sociale luce e gas si tratta di una riduzione delle spese sulle bollette di elettricità e gas naturale e consiste nella possibilità di usufruire di uno sconto in bolletta per tutti gli utenti domestici e non domestici in condizioni economicamente svantaggiate. Una manovra che interessa non pochi cittadini dal momento che, come si legge nella relazione tecnica della Legge di Bilancio, ad essere interessati dall’agevolazione saranno circa 29 milioni di utenze domestiche e 6 milioni di utenze non domestiche (come ad esempio attività commerciali, professionali o artigianali).

Inoltre il decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, cosiddetto Decreto Sostegni ter, con un provvedimento da 540 milioni di euro, ha previsto ulteriori agevolazioni per le imprese energivore che, rispetto al 2019, hanno visto aumentare del 30% la spesa in bolletta. In questo caso alle imprese spetta, sotto forma di credito d’imposta, un contributo corrispondente al 20% delle spese elettriche.

Quando si parla di bonus sociale luce e gas si intende l’incentivo introdotto dall’art. 30 del Decreto Rilancio e riproposto con la Legge di Bilancio 2022 in riferimento al primo trimestre dell’anno. Il bonus mira ad agevolare cittadini e microimprese con una serie di provvedimenti tra cui la riduzione delle aliquote degli oneri generali di sistema (sia per il gas naturale che per le utenze elettriche domestiche e non domestiche), la rateizzazione del pagamento delle bollette e uno sconto sull’Iva per la fornitura di gas naturale.

Per essere più precisi, i principali interventi messi in campo per contenere i rincari sono:

  • riduzione dell’Iva al 5% sulle bollette del gas per utenze domestiche e non domestiche;
  • pagamento delle bollette in 10 rate mensili;
  • annullamento degli oneri generali di sistema per le utenze in bassa tensione, per altri usi, con potenza fino a 16,5 kW;
  • azzeramento degli oneri generali di sistema nel caso del gas naturale, sia per le utenze domestiche che non domestiche;
  • potenziamento del bonus luce e gas per gli utenti domestici che vertono in condizioni economicamente svantaggiate o in gravi condizioni di salute

 

MODALITA’ DI ACCESSO AI BONUS

Le modalità di regolazione del bonus sociale sono state definite da Arera, l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente, con lo scopo di semplificare la procedura rendendo automatico lo sconto in bolletta per i cittadini. Ad Arera spetta, quindi, il compito di organizzare le risorse messe a disposizione dal governo azzerando, nel primo trimestre del 2022, gli oneri generali di sistema, riducendo le bollette del gas, così come l’aliquota dell’Iva del 5%.

Nel caso in cui le bollette non riportino i consumi effettivi ma quelli stimati, l’aliquota del 5% si applicherà anche alla differenza degli importi (ricalcolati ed effettivi) relativi a gennaio, febbraio e marzo 2022.

La misura di sostegno è prevista per tutti cittadini e le famiglie in difficoltà economica che rispondono a determinati requisiti, quali ad esempio un tetto massimo ISEE, beneficiari di reddito di cittadinanza o utenti in condizioni fisiche disagiate. Per essere più precisi, hanno diritto al bonus sociale luce e gas le categorie di utenti che rispettano i seguenti requisiti:

  • nuclei familiari con ISEE inferiore a 8.265 euro annui;
  • nuclei familiari numerosi e ISEE non superiore a 20.000 euro annui;
  • utenti con patologie gravi e certificate che necessitano di apparecchi elettrici di tipo medico;
  • fruitori di pensione e reddito di cittadinanza.

Le condizioni di agevolazione sono valide anche per utenze condominiali e per quelle sospese per morosità, non solo dunque per quelle attive.

CHI PUO’ OTTENERLO

Come sopra indicato hanno diritto al bonus elettrico anche tutti quei nuclei familiari al cui interno è presente un soggetto che necessita di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica per il sostentamento in vita. A tal proposito l’Allegato A del Decreto ministeriale del 13 gennaio 2011 individua l’elenco delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica, necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute. Solo per fare qualche esempio rientrano nella categoria i sollevatori mobili a sedile elettrici, i materassi antidecubito, le carrozzine elettriche, gli aspiratori, ecc..

Bisogna aggiungere, poi, che il bonus elettrico per disagio fisico è cumulabile, qualora fossero rispettati tutti i requisiti, con il bonus luce e gas per disagio economico.

Infine è bene sapere che il bonus legato a disagio fisico non è vincolato ad un tetto ISEE, ma occorre fare richiesta (in questo caso infatti non è automatico come nelle altre circostanze) presentando idoneo certificato della ASL attestante:

  • patologia per cui sono necessarie le apparecchiature;
  • tipologia di apparecchiature utilizzate;
  • indirizzo presso cui è presente il soggetto in condizioni di disagio fisico;
  • data di inizio utilizzo delle apparecchiature mediche.

La domanda di richiesta del bonus, presentata compilando appositi moduli, deve essere presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato), oppure un altro ente designato dal Comune (come ad esempio CAF, Comunità montane).
Prima di conoscere quali sono i requisiti per usufruire del bonus gas è bene sapere che sono esclusi dall’incentivo i soggetti che si avvalgono del GPL in bombola o gas metano per utilizzi domestici e non domestici. In tutti gli altri casi possono beneficiare dell’agevolazione le famiglie con un reddito basso. Il tetto ISEE massimo per richiedere il bonus non deve superare gli 8.265 euro oppure, se si hanno almeno 4 figli a carico l’asticella ISEE si eleva a 20.00 euro. Sono, infine, agevolati i titolari di Reddito di Cittadinanza (Rdc) o Pensione di cittadinanza (Pdc).

BONUS BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA

Il bonus per le bollette elettriche segue gli stessi requisiti del bonus gas, ma con qualche eccezione come nel caso in cui sia è presente un soggetto che verte in gravi condizioni di salute e che, quindi, ha necessità ai fini della sopravvivenza, di macchine mediche alimentate con energia elettrica. Riassumendo si ha diritto al bonus luce 2022 se sussistono le seguenti condizioni:

  • ISEE non superiore a 8.265 euro;
  • ISEE non superiore a 20.000 euro se si hanno a carico almeno 4 figli
  • a prescindere dal reddito se, nel nucleo familiare, è presente un soggetto con gravi condizioni di salute con un disagio fisico e ha necessità di apparecchiature mediche per vivere;
  • percettori di Reddito di Cittadinanza (Rdc) o Pensione di cittadinanza (Pdc).

 

Non occorre presentare richiesta per accedere al bonus, poiché è stato attivato un sistema per cui si riceve in automatico lo sconto in bolletta qualora si possedessero i requisiti sopra indicati. Il bonus sarà, infatti, accreditato direttamente in bolletta. Bisogna, però, procedere alla compilazione del proprio ISEE rivolgendosi, per chi fosse in difficoltà, ad un CAF.

Dal 1° gennaio 2021 grazie alle novità introdotte dal Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito (con modificazioni) dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, il meccanismo per il rilascio del bonus è stato automatizzato perché basato sul Sistema Informativo Integrato (SII) e INPS. Non sarà più necessario, dunque, fare una richiesta con dei moduli specifici come avveniva in precedenza, poiché basterà compilare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per richiedere l’ISEE e, una volta validato, presentarlo e ricevere automaticamente lo sconto in bolletta.

Si fa eccezione per il bonus disagio fisico, per cui dovrà essere presentata un’apposita domanda per usufruire dello sconto sulla bolletta elettrica.
Qual è l’importo del bonus

 

Non si può definire con esattezza l’importo esatto del bonus sociale luce e gas poiché la cifra varia a seconda determinati fattori quali, ad esempio per il bonus gas:

  • categoria d’uso associata alla fornitura di gas;
  • la zona climatica di appartenenza del punto di fornitura;
  • numero di componenti della famiglia anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza).

Importo variabile anche quando il bonus si richiede per disagio fisico. Il sistema di elaborazione dell’incentivo si sviluppa su tre livelli, la cui assegnazione dipende dalla certificazione della ASL riguardo al tempo impiegato per l’utilizzo delle macchine mediche.

 

Una delle misure previste dalla Legge di Bilancio 2022 è la possibilità di rateizzare gli importi delle bollette di luce e gas che sono emesse dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, senza interessi e in massimo 10 rate mensili.

Le modalità di rateizzazione, che i venditori devono offrire agli utenti di energia elettrica e gas naturale, sono state definite da Arera con l’obiettivo di dare seguito all’emendamento del governo. Sempre in caso di inadempienza al pagamento delle bollette nel primo trimestre 2022, i venditori non possono procedere ad una sospensione della fornitura senza prima una comunicazione di sollecito di pagamento, in cui venga riportato un piano di rateizzazione dei pagamenti.

Come viene specificato nel dettaglio della scheda tecnica sull’ “Aggiornamento delle condizioni di tutela I trimestre 2022” , la comunicazione del piano di rateizzazione dovrà riportare:

  1. una periodicità di rateizzazione pari a quella di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale, con un numero di rate complessivamente pari al numero di fatture emesse di norma in 10 mesi e ciascuna di valore non inferiore a 50 euro;
  2. una prima rata di valore pari al 50% dell’importo oggetto del piano di rateizzazione e quelle successive di ammontare costante.

Ad ogni modo il venditore ha l’opportunità di rielaborare un accordo differente che risponda meglio alle necessità del cliente, nel rispetto ovviamente delle modalità previste dalla Legge di Bilancio 2022.

Legge di bilancio 2022: novità e proroghe su Iva, registro e Bollo

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ROMA  7 feb 2022– Con la circolare n. 3/E, il fisco fornisce chiarimenti in merito alle novità in materia di Iva, imposte di registro, ipo-catastali e bollo contenute nella legge n. 234/2021, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.
Le disposizioni normative (entrate in vigore dal 1° gennaio 2022) sono state suddivise nelle seguenti aree tematiche. Seguiranno nei prossimi due approfondimenti dedicati ai principali aspetti.

Novità normative in materia di imposte indirette

  • Aliquota Iva ridotta su prodotti di igiene intima femminile (comma 13)
    La legge di bilancio 2022 prevede, in riferimento a prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, non compresi nel numero 1-quinquies della tabella A, parte II-bis, del Dpr n. 633/1972, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%, a partire dal 1° gennaio 2022. Il documento di prassi precisa che tale fattispecie integra il trattamento di favore già previsto dall’articolo 32-ter del Dl n. 124/2019 per i prodotti compostabili o lavabili, che scontano l’Iva al 5% per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2020
  • Imposte di registro e ipo-catastali sul trasferimento di beni strumentali nella cessione d’azienda (comma 237)
    Nella circolare viene commentata la norma in esame, la quale prevede l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipo-catastali in misura fissa ai trasferimenti di beni immobili strumentali che, per le loro caratteristiche, non siano suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (rectius: fabbricati strumentali per natura), nell’ambito di contratti di cessione dell’azienda o di un ramo di essa, stipulati in attuazione dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale e la continuità aziendale. Il documento di prassi chiarisce l’ambito di applicazione della norma nonché i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere al beneficio (l’argomento verrà approfondito con apposito articolo di prossima pubblicazione)

Altre disposizioni di rilevanza comune ai fini delle imposte dirette e indirette

  • Sospensione dei termini di versamento per federazioni, società e associazioni sportive (commi 923 e 924)
    La normativa in esame, che sarà oggetto di un successivo articolo di approfondimento, prevede la sospensione dei versamenti relativi al periodo 1° gennaio 2022 – 30 aprile 2022 per le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che operano nell’ambito di competizioni di interesse nazionale in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022. Facendo un raffronto anche con le precedenti sospensioni previste dal decreto “Cura Italia” e dalla legge di bilancio 2021, nel documento di prassi vengono evidenziati i requisiti soggettivi dei beneficiari, nonché l’ambito oggettivo delle tipologie di versamenti interessati dalla sospensione.

Proroghe di disposizioni concernenti le imposte indirette
La circolare, infine, indica i termini di proroga stabiliti per le seguenti agevolazioni:

  • in vigore per tutto il 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista solo per l’anno 2021 (comma 24); la proroga riguarda, in sostanza, il rilascio dei certificati contenenti informazioni anagrafiche che possono essere richiesti dai cittadini rivolgendosi all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), istituita presso il ministero dell’Interno
  • estensione al 31 dicembre 2022 delle agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti under 36 (in precedenza previste per gli atti stipulati sino al 30 giugno 2022) (comma 151). Si ricorda che il beneficio fiscale in commento è volto a incentivare l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore, come l’esenzione al momento del rogito dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale ovvero, in caso di atto soggetto ad Iva, il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo corrisposto in relazione all’acquisto
  • proroga ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, della riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi, inizialmente prevista esclusivamente per l’ultimo trimestre 2021 (comma 506)
  • estensione a tutto il 2022 della percentuale di compensazione del 9,5% applicabile alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina (comma 527). Si rammenta al riguardo che l’articolo 34, comma 1, del decreto Iva, consente ai soggetti esercenti attività agricola, di determinare l’imposta dovuta detraendo da quella gravante sulle cessioni dei prodotti agricoli e ittici un importo determinato forfetariamente mediante l’applicazione di specifiche percentuali di compensazione al complessivo imponibile delle cessioni;
  • applicabile per tutto il 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo sulle convenzioni per i tirocini di formazione e orientamento di cui all’articolo 18 della legge n. 196/1997, dallo stesso introdotta solo per l’anno 2021 (comma 731). Si tratta, in particolare, di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico e sono volti a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nonché ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo lavorativo.

Cartelle, cancellato l’aggio a carico dei contribuenti. Lamberto Mattei: “primo segnale ma serve tutela maggiore”

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Roma – Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia  Entrate di oggi 18 gennaio 2022, è stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, che “annuncia” le novità contenute nell’ultima legge di bilancio in tema di eliminazione, dal 1° gennaio 2022, dell’aggio dovuto dai debitori, per rimborsare le spese di gestione del servizio nazionale di riscossione.
L’articolo 1, comma 15 e seguenti, della legge n. 234/2021, ha infatti previsto che il costo di remunerazione del servizio, per i carichi affidati al gestore della riscossione nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2022, graverà prevalentemente sul bilancio dello Stato. Ora la novella è evidenziata nel contenuto informativo delle relative cartelle che invitano al pagamento delle somme iscritte a ruolo.

In particolare, in conseguenza della nuova disciplina, è stata abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella misura fissa del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella e del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato termine di legge. Allo stesso modo, per le ipotesi di riscossione spontanea (articolo 32, Dlgs n. 46/1999), non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo.

In ogni caso, a carico del debitore restano invece le spese relative alle procedure esecutive e cautelari e le spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione.

Per il dott. Lamberto Mattei si tratta di un primo segnale da parte del fisco, ma – spiega alla stampa: “serve una tutela maggiore, gli importi dell’aggio sono peraltro molto contenuti, serve semplificare e mettere in condizioni le partite iva di poter lavorare, e pagare. “

 

Sconti fiscali per l’edilizia, correlati alla spesa subito sostenuta e non alla ultimazione lavori

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Roma 24 nov 2021  – I bonus legati al Sal (stato avanzamento lavori), anche se gli interventi sono realizzati dopo la scadenza della specifica agevolazione, sono salvi, a condizione che fatture e pagamenti siano effettuati entro il 2021 e che i lavori siano, in seguito, effettivamente eseguiti. Lo ha chiarito direttamente il Ministero delle Finanze, includendo implicitamente anche il bonus facciate.

In particolare, tale pronuncia giunge in relazione al fatto che taluni interroganti hanno chiesto di chiarire se il contribuente che esegue i lavori, pagando nel corso di essi acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30%, come previsto dall’articolo 121 del Dl “Rilancio”, e che non riesce però a portarli completamente a termine, abbia comunque diritto a godere dei relativi benefìci fiscali.

In materia di Superbonus, rispondono dal Mef, i benefici sono correlati al “sostenimento» delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili”, l’importante è che vengano effettivamente completati. La mancata effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza di altro requisito fissato dalla norma determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni. di cui all’articolo 13 del Dlgs n. 471/1997. Il concorso nella violazione comporterà, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1, del Dlgs n. 472/1997, altresì, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.
Pertanto, è possibile esercitare, in vigenza della agevolazione fiscale, anche l’opzione di cui al citato articolo 121 del decreto “Rilancio”, in relazione a un acconto corrispondente a un Sal non inferiore al 30% dell’intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell’agevolazione.