Roma – Consentire anche alle Regioni e agli Enti locali di prevedere una rottamazione delle entrate non riscosse, a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 2000 al 2017. Lo prevede, in sintesi, un nuovo articolo inserito nell’ultima bozza di dl Crescita, di cui Public Policy ha preso visione, arrivato sul tavolo del pre Cdm di ieri pomeriggio. Un tema sul quale il commercialista Lamberto Mattei ha svolto con il suo staff una ricerca su quanto sta avvenendo:
Nel dettaglio, il nuovo articolo prevede che “con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate”.
Le Regioni e gli Enti locali dovranno quindi stabilire, con propri provvedimenti: il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021; le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi; il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
La bozza di ddl prevede quindi la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza, con immediata ripresa in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme. In questo caso la definizione agevolata non avrà effetto. Vengono escluse dalla definizione: le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la definizione si applicano limitatamente agli interessi. Per le Regioni e le Province a statuto speciali l’applicazione della norma avviene “in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti”.