Il Gambling nella la revisione del sistema impositivo

Roma – In piu occasioni, si e avuto modo di ribadire che le diffi­colta che si incontrano approcciando la materia del gam­bling sono principalmente dovute ad una frammentaria  normativa costituita da un’infinita di regole. Motivo per cui un amplissimo successo ha fatto riscontrare il libro pubblicato dal dott. Lamberto Mattei unitamente ai dott.ri Ricciardi e Sacchetti (clicca qui per info)

II tentativo di ordinare la materia si scontra anche con il riscontro di  interessi eterogenei, spes­so tra loro confliggenti, scontando l’alone oscuro che  tradizionalmente circonda l’ambito del gambling.  “Tra le numerose criticità si legge in una ricerca del team Sarcc –  che richiedono un intervento rifor­matore oramai non piu procrastinabile, va annoverata la lotta alla raccolta illegale del gioco, che non puo essere risolta senza garantire una maggiore effettivita al principio di lealta fiscale nel settore del gioco, al precipuo fine di eliminare le distorsioni concorrenziali e recuperare base imponibile e get­ tito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore.

Occorre, insomma pensare a strumenti piu efficaci, giustifi­cati appunto dall’esigenza di effettivita del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragione­ vole esenzione da imposte per gli operatori che si pongono al di fuori del sistema concessorio, i quali finiscono per essere favoriti (soprattutto dal punto di vista economico) per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione. E evi­ dente, infatti, che dal punto di vista economico l’operatore di gioco “illegale” puo offrire delle condizioni di gioco, in termini di payout, piu concorrenziali rispetto ad un concessionario del gioco pubblico che deve tarsi carico dei tributi e dei gra­ vosi oneri di natura convenzionale (canone di concessione, spese di garanzia, costo dei diritti di gioco ecc).

Appare chiaro che in questo settore possano celarsi insidie, come quelle di infiltrazioni della criminalità, molto attenta al gioco.

Un approccio piu rispettoso dei principi costituzionali evite­rebbe o, quantomeno, ridurrebbe il numero di contestazioni sollevate dai CTD legati a bookmaker privi di concessione, i quali, chiamati a versare le imposte sui giochi a titolo principale, tendono ad azionare automaticamente la leva giudiziale nella consapevolezza che l’attuale assetto re­ golamentare, nonostante gli ultimi arresti giurisprudenziali, continua a presentare evidenti criticita.

Con particolare riferimento all’annosa questione della sog­gettivita dei CTD all’imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/98,  nonostante abbia superato indenne la questione di illegittimita costituzionale, essa si riproporrà, tornando di attualita, in virtu della riforma del meccanismo impositivo applicabile alle scommesse a quota fissa, intro­ dotta dall’articolo 1, comma 945, della Legge 28 dicembre.

e un rappresentante fiscale in Italia, al fine di contemperare l’interesse fiscale alla sicura e rapida esazione dell’imposta con gli obblighi di non discriminazione di derivazione comunitaria.

In quest’ottica d’idee si potrebbe pensare anche ad obbligare i CTD, in sede di inoltro delle somme riscosse al bookmaker di riferimento, a “splittare” la ritenuta d’acconto dalle somme “bonificate” sulla falsariga dell’analogo istituto confezionato in materia di IVA per i pagamenti della pubblica amministra­ zione (c.d. split payment).

In questo modo, anche agli occhi del singolo ricevitore che opera per un bookmaker estero privo dei titoli abilitativi, la ritenuta d’acconto non apparirebbe cosl ingiusta come ri­ tengono che sia l’obbligo di versamento dell’imposta unica a titolo principale, essendo evidente che l’obbligazione tri­butaria che gli verrebbe imposta – sotto forma di ritenuta d’acconto – e un tributo proprio del gestore per ii quale rac­colgono le scommesse in Italia.

L’intervento riformatore assumerebbe maggior efficacia de­ terrente se fosse affiancata da un ripensamento complessivo del modello teorico di gambling taxation assegnando priorita al modello impositivo del margine lordo del concessionario. Tale sistema appare piu rispettoso del principio di capacita contributiva (del concessionario) e in grado di assicurare la coerenza della base imponibile con la ricchezza tassata.