Roma – Da ieri lunedì 1° luglio 2019 è entrato in vigore lo scontrino elettronico, lo studio Associato Sarcc di cui è founder il commercialista Lamberto Mattei ha promosso la seguente ricerca:
Prosegue il processo di digitalizzazione delle certificazioni fiscali, avviato a gennaio con l’introduzione della fattura elettronica: processo che rappresenta una delle leve principali per diffondere la cultura del digitale nel mondo delle imprese, migliorare i processi amministrativi e ridurre i costi di gestione, con un impatto positivo anche sulla compliance fiscale.Dal primo luglio scatta l’obbligo dello scontrino elettronico per i soggetti che esercitano il commercio al minuto e le attività similari e che, ad oggi, non sono tenuti ad emettere fattura verso i clienti, salvo che tale documento non sia richiesto dal cliente stesso: l’obbligo scatta immediatamente per i circa 260.000 esercenti con un giro d’affari superiore ai 400.000 euro, per tutti gli altri a partire dal primo gennaio 2020. Dalla stessa data, partirà anche la lotteria dei corrispettivi, cui possono partecipare i consumatori che acquistano beni o servizi presso gli esercenti che effettuano la trasmissione telematica dei corrispettivi.
L’introduzione dello scontrino elettronico, che manderà progressivamente in pensione lo scontrino e la ricevuta cartacea, non comporterà sostanziali cambiamenti per i clienti, che riceveranno un documento (cartaceo o digitale) da utilizzare come garanzia degli acquisti e per le relative detrazioni.
COME FUNZIONA
Con l’introduzione dello scontrino elettronico, gli esercenti avranno così accesso facile e immediato ai dati delle proprie vendite, che verranno trasmessi direttamente all’Agenzia delle Entrate, con la possibilità di controlli più tempestivi e più rapide analisi di eventuali rischi di evasione.
Per l’emissione dello scontrino elettronico è necessario l’utilizzo di registratori telematici che comunichino costantemente con l’Agenzia delle Entrate. A questo scopo sarà necessario per l’esercente acquistare un nuovo registratore di cassa telematico, ottenendo un credito d’imposta del 50% del valore fino ad un importo massimo di 250 euro, oppure adeguare il proprio registratore, ricevendo un credito d’imposta fino a 50 euro. I nuovi terminali permetteranno anche alle piccole realtà di digitalizzare maggiormente la propria attività e di semplificare l’archiviazione dei dati, la contabilità e i calcoli degli adempimenti fiscali.
In alternativa all’utilizzo dei registratori di cassa telematici, è possibile memorizzare e trasmettere alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri tramite il nuovo servizio web dell’Agenzia, disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Tramite la procedura web – che può essere utilizzata, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone – i soggetti interessati possono predisporre online un documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata. Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns).
Come per la fatturazione elettronica, la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri deve essere effettuata entro 12 giorni, da calcolare in relazione alla data di effettuazione delle operazioni, anche per favorire l’adempimento da parte degli esercenti che operano in zone con scarsa copertura Internet.
PERIODO TRANSITORIO
Per consentire una graduale adesione all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli operatori che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico potranno assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza incorrere in sanzioni, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto. Tale disposizione vale solo per i primi sei mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, che decorre dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti. Le modalità di trasmissione online dei dati dei corrispettivi giornalieri saranno definite da un prossimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
SOGGETTI ESENTATI
Sono esonerati dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico tutti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi, confermando quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale attualmente esistenti. Tra questi, tabaccai, giornalai, venditori di prodotti agricoli e chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli (qualora il titolo di viaggio coincida con lo scontrino). Inoltre, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2019, i soggetti che effettuano operazioni marginali, cioè quelle che non superano l’1% del volume d’affari complessivo realizzato nel 2018, e le cessioni e prestazioni effettuate su mezzi di trasporto in viaggi internazionali (ad esempio le navi da crociera); questi soggetti continueranno a certificare queste operazioni marginali in modalità cartacea.
IL CONTESTO INTERNAZIONALE
L’Italia è all’avanguardia fra i Paesi che hanno avviato un processo di digitalizzazione delle certificazioni fiscali.
Come emerge dal rapporto dell’Ocse “Implementing Online Cash Registers”, all’estero ci sono tuttora pochi esempi in tale direzione: il Portogallo ha adottato un sistema che utilizza i dati dalle fatture per identificare discrepanze e frodi fra l’Iva pagata e le fatture inviate dai contribuenti all’amministrazione. In Svezia le vendite devono essere registrate su un terminale di cassa collegato ad un’unità di controllo fiscale, certificata dall’Amministrazione Fiscale svedese. In Olanda è stato invece sviluppato un marchio di certificazione, adottabile su base volontaria, per indicare che un registratore di cassa rispetta i requisiti per immagazzinare e gestire i dati in maniera affidabile, rendendo visibili eventuali irregolarità nelle transazioni. In Russia, invece, all’inizio del 2017 è iniziato il passaggio verso l’obbligo di registratori di cassa online, che istantaneamente caricano i dati sulle compravendite nei database dell’Amministrazione Fiscale.