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Giugno 2019

Arriva il fondo di indennizzo risparmiatori, il commercialista Lamberto Mattei: “ecco a chi spettano gli indennizzi”

By | Economia e finanza | No Comments

Roma – Arrivano gli indennizzi per i risparmiatori coinvolti dai crac bancari: automatici per una platea stimata al 90% del totale, ovvero chi ha un reddito imponibile inferiore ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000 euro, elevabile a 200.000 euro subordinatamente all’approvazione della Commissione europea. – (Lo studio Associato Sarcc, di cui è founder il commercialista Lamberto Mattei pubblica per l’utilità dei lettori una dettagliata ricerca corredata del testo di legge per rendere informazione pubblica su questo argomento) –   Per il restante 10% circa, – prosegue la ricerca –  la creazione di un indennizzo che prevede un processo di verifica semplificata da parte di una Commissione tecnica attraverso la tipizzazione in diverse categorie delle violazioni massive e dei criteri che conducono all’erogazione diretta dell’indennizzo. Vengono rafforzate l’indipendenza della Commissione tecnica e la sua capacità operativa. Sono questi i punti salienti delle nuove disposizioni previste per l’attuazione delle norme contenute nella Legge di Bilancio 2019 relative al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), dettagliate con il Decreto Crescita e con il successivo decreto attuativo. Il Fondo ha una dotazione iniziale di oltre 1,5 miliardi di euro: 525 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

A chi spettano gli indennizzi

Hanno accesso al Fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. Gli indennizzi spettano anche ai loro successori mortis causa o al coniuge, al convivente  more uxorio, ai parenti entro il secondo grado, in possesso di tali strumenti finanziari.
Sono esclusi dalle prestazioni del FIR, tra gli altri, gli strumenti finanziari in possesso di soggetti diversi dai precedenti (fra cui controparti qualificate e clienti professionali) alla data della messa in liquidazione della banca, quelli acquistati e in possesso di soggetti che abbiano avuto, al primo gennaio 2017, nelle banche o loro controllate incarichi quali componente del Cda o degli organi di controllo, membro del collegio sindacale, consigliere delegato, direttore e vice direttore generale, nonché parenti ed affini di primo e secondo grado.

Gli importi dell’indennizzo

E’ stato previsto un indennizzo per gli azionisti e per gli obbligazionisti subordinati: per entrambe le platee, dall’ammontare di tale indennizzo sono detratti gli eventuali importi già ricevuti a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento.

Modalità di accesso

Viene costituita presso il Ministero una Commissione tecnica indipendente per la valutazione delle domande, le cui attività di supporto sono affidate alla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), che svolge l’attività di Segreteria tecnica. Gli aventi diritto possono presentare la domanda di indennizzo, completa di documentazione attestante i requisiti previsti, a tale Commissione entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data indicata da apposito decreto.
L’istanza indica, tra le altre cose, i dati personali dell’avente diritto, i dati relativi agli strumenti finanziari oggetto della richiesta, la banca che ha emesso tali strumenti, i dati necessari per il pagamento tramite bonifico bancario o postale. Fra gli allegati, possono essere presentati anche i documenti utili ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del Testo Unico della Finanza che hanno causato il danno ingiusto.

Commissione tecnica

Viene istituita una Commissione tecnica di nove componenti con requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità, competente per l’esame e l’ammissione delle domande di indennizzo del Fir. Fra i suoi compiti, quello di esaminare le istanze presentate e la documentazione acquisita; di disporre l’acquisizione di informazioni e documenti necessari per l’assolvimento delle proprie funzioni; di verificare la sussistenza dei requisiti dei richiedenti nonché delle violazioni massive del Testo Unico della Finanza che hanno causato un pregiudizio ingiusto, anche acquisendo d’ufficio la necessaria documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale. La Commissione stabilisce inoltre i criteri generali e le linee guida per la tipizzazione delle diverse tipologie di violazioni massive in presenza delle quali sussistono il danno subito dal risparmiatore e il nesso causale tra le violazioni e il danno stesso. Allo stesso tempo, è compito della Commissione determinare la misura dell’indennizzo e i criteri per la redazione dei piani di riparto, anche parziali.

Indennizzo diretto

Hanno diritto all’erogazione da parte del FIR di un indennizzo forfettario i soggetti risparmiatori persone fisiche – ovvero i loro successori mortis causa, il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado – in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate alla data del provvedimento di messa in liquidazione che soddisfano una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018, elevabile a 200.000 euro subordinatamente all’approvazione della Commissione europea; b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018.

Valutazione della Commissione

Per il restante 10% circa che non rientra nelle soglie reddituali o patrimoniali, viene comunque prevista una forma di indennizzo che prevede un processo di verifica semplificata da parte della Commissione tecnica attraverso la tipizzazione delle violazioni di natura contrattuale o extra-contrattuale, e dei criteri in presenza dei quali l’indennizzo può comunque essere direttamente erogato.
Fra queste tipologie di violazioni, rientrano anche la vendita o il collocamento di strumenti finanziari senza che siano state osservate le disposizioni che prevedono la valutazione della consapevolezza e dell’adeguatezza dell’acquirente rispetto al profilo di rischio; la realizzazione di tali azioni insieme all’erogazione di finanziamenti (ad esempio le operazioni baciate) o l’assegnazione di un grado di rischio e di un orizzonte temporale di investimento incongruo con l’età del cliente. Rappresentano violazioni massive anche la produzione e pubblicazione da parte di una banca di dati fuorvianti per l’investitore in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della banca stessa.

Piattaforma Web

La Consap renderà operativa una piattaforma informatica per fornire al pubblico informazioni chiare e complete in merito alle modalità di presentazione della domanda e gli adempimenti necessari, anche attraverso un sistema interattivo di risposte alle domande dei risparmiatori. La piattaforma consentirà poi agli utenti di procedere alla presentazione formale dell’istanza e dei documenti da allegare.

Pagamento degli indennizzi

Una volta determinata la misura dell’indennizzo a favore degli aventi diritto e stabiliti i criteri per la redazione dei piani di riparto degli indennizzi stessi, la Commissione ne approva il piano di riparto e ne dispone il pagamento, con la massima celerità, anche attraverso la predisposizione di piano di riparto delle risorse disponibili, nel rispetto dei limiti di spesa, della dotazione del Fondo e fino al suo esaurimento. Le somme che non vengono impegnate al termine di ciascun esercizio sono conservate per essere utilizzate in quelli successivi.
I pagamenti degli indennizzi avvengono mediante bonifico al conto corrente bancario o postale intestato agli aventi diritto.

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Italia in vacanza, turismo in calo. Il commercialista Lamberto Mattei: ” i contribuenti vanno tutelati per aumentare i consumi”

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Roma – Arrivano le vacanze, il caldo estivo è ormai arrivato in grande stile, voglia di fuga dalle grandi città. Eppure le stime del turismo nazionale non lasciano per nulla sperare nel meglio: c’è una regressione. La gente non può spendere per le vacanze. E quelle che erano le gite mordi e fuggi, stanno sensibilmente diminuendo. “E’ un fattore sicuramente allarmante – spiega il commercialista Lamberto Mattei – i nostri studi ci presentano un quadro su cui riflettere. Il calo del turismo è un fenomeno che danneggia l’economia, ma anche il benessere delle persone. E dunque occorre una inversione di tendenza, i contribuenti più che spremuti vanno dunque tutelati e messi nelle condizioni di dover/poter pagare i tributi di legge ma anche di spendere e godere dei propri risparmi approfittando di qualche periodo di vacanza. Noi siamo impegnati in prima linea – prosegue Mattei – sia come studio Associato Sarcc, e sia in diverse altre forme associative proprio per individuare le problematiche di settore e facendo corrispondere adeguate proposte di soluzione che porteremo nei giusti tavoli del confronto”.

Decreto crescita, Lamberto Mattei: “la posizione delle Regioni italiane evidenzia criticità da risolvere”

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Roma 10 giu 2019-  La Conferenza Unificata del 16 maggio ha “registrato” il parere delle Regioni e degli enti locali sul “Decreto Crescita”. Nel corso della Conferenza  le Regioni – si legge negli atti – hanno espresso il loro parere nei termini fissati da un documento (approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome lo stesso 16 maggio) consegnato, sottolineando, in particolare, la contrarietà in merito alla soppressione della lettera r) dell’articolo, 18 comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998 e riservandosi di inviare successivamente le osservazioni relative all’articolo 44 del provvedimento concernente: “Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione” che necessita di un approfondimento. E su questa tematica è intervenuto il commercialista Lamberto Mattei in una ricerca specifica:
“L’ANCI ha espresso un parere condizionato alle proposte emendative contenute in un documento, in cui si evidenziano, in particolare, alcune questioni quali il  rinvio al 2020 della contabilità economico-patrimoniale per i Comuni sino a 5.000 abitanti e l’individuazione delle semplificazioni da apportare a regime. C’è poi la necesiità di una soluzione normativa per i Comuni interessati dagli effetti della sentenza n. 18/2019 della Corte costituzionale: Infine occorre la possibilità di una nuova finestra temporale per l’accesso all’anticipazione della liquidità della Cassa Depositi e Prestiti e l’adozione di una soluzione normativa per mitigare gli effetti contabili dello stralcio delle cartelle esattoriali sino a 1.000 euro.
E’ stta poi richiamata l’attenzione sull’opportunità di apportare alcune correzioni ed integrazioni alle disposizioni contenute nei seguenti articoli: articolo 30 relativamente ai contributi dei Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
Anche l’UPI ha consegnato un documento (allegato agli atti) subordinando all’accoglimento degli emendamenti l’espressione del parere favorevole ed evidenziando tre aspetti prioritari: la destinazione di risorse specifiche per l’avvio di un Piano delle piccole opere pubbliche delle Province, che consenta in particolare la messa in sicurezza e modernizzazione della rete viaria provinciale; la previsione di un fondo di 129 milioni di euro a favore delle Province e delle Città metropolitane per gli investimenti, l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza delle scuole; lo sblocco delle assunzioni del personale delle Province con l’abrogazione dei vincoli ora per esse previsti.
Poiché il Governo ha preso atto delle proposte delle Regioni e degli Enti locali, assicurandone – si legge negli atti -una positiva valutazione, la Conferenza Unificata ha registrato l’espressione del parere.
Si riporta di seguito il testo integrale del Documento delle Regioni (già pubblicato nella sezione “Rapporti istituzionali” del portale www.regioni.it)  eil link agli atti della Confernza Unificata.
Posizione sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (ac n. 1807).
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata
Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, prevede tre grandi tipologie di azioni:
1. misure fiscali per la crescita economica, che di fatto riprendono provvedimenti assunti anche in precedenza, con lievi modifiche per rendere più incisivo il provvedimento;
2. misure per il rilancio degli investimenti sia privati che pubblici, che riguardano in particolare il Fondo Centrale di Garanzia e altre misure di natura finanziaria, nonché lo sviluppo di cartolarizzazioni;
3. misure sul Made in Italy.
MISURE PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PRIVATI (CAPO II)
Si ritiene che il DL preveda un numero eccessivo di azioni non supportate da adeguate risorse economiche con il rischio di ingenerare un effetto spiazzamento.
1. Per quanto riguarda gli articoli relativi al Fondo Centrale di Garanzia viene riproposto un modello di eccessivo allargamento delle garanzie dello Stato su varie tipologie di investimento (compreso addirittura il crowd funding), senza garanzie rispetto ai costi effettivi del credito a vantaggio delle imprese.
Come, già segnalato da alcune Regioni, viene inoltre cancellata la possibilità di segmentare il funzionamento del fondo alla solo controgaranzia verso i Confidi (lettera r), togliendo pertanto autonomia all’azione regionale.
A riguardo, numerose Regioni hanno espresso parere negativo sulla soppressione della lettera “R” di cui all’art.18 comma 1 del d.lgs. 112/1998.
Le motivazioni delle obiezioni espresse dalle Regioni sono da individuare
– nella mancanza di concertazione con le stesse in aperta violazione delle prerogative costituzionali riconosciute nelle materie di competenza concorrente;
– nella mancanza di dati di monitoraggio che permettendo di supportare oggettivamente la soppressione della lettera “R”;
– nel fatto che l’abolizione suddetta può avere un effetto distorsivo sul mercato conferendo un vantaggio competitivo al Fondo di garanzia centrale rispetto a tutti gli altri dal momento che quest’ultimo è in grado di offrire una garanzia illimitata (la c.d. ponderazione zero), una sorta di garanzia sovrana, non alle imprese, ma al sistema del credito.Successivamente sarà poi necessario avviare un incontro con il Fondo Centrale di Garanzia per comprendere esattamente le modalità di funzionamento del Fondo con le diverse misure messe in atto (sezioni speciali) e il ruolo che devono avere i Confidi nel nuovo contesto. Un approfondimento ulteriore merita la proposta della garanzia dello Stato per finanziamenti a lungo termine delle imprese.
2. Per quanto riguarda altre misure come quelle sull’efficienza energetica e lo sviluppo di rinnovabili e quelle sull’economia circolare (art. 26, art. 30) si ritiene che si tratti di interventi che, così posti, risultano frammentari e centralisti, non in linea con le azioni previste per le materie concorrenti.
Infine con riferimento all’articolo 29 commi 3 e 4, si prende atto con soddisfazione dell’iter avviato per la revisione della disciplina degli incentivi alle imprese prevista dalla legge 181/89, a più riprese richiesta in questi anni dalla Regioni, ivi compreso l’abbassamento delle soglie.
Le disposizioni suddette autorizzano il MISE a provvedere con successivi decreti alla rivisitazione dell’impianto normativo, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
a) ampliamento delle categorie dei beneficiari;
b) necessità di aumentare l’attrattiva della misura prevedendo un maggior peso del contributo a fondo perduto rispetto al finanziamento agevolato;
c) minori oneri amministrativi e finanziari per le imprese;
d) aggiornamento delle modalità di valutazione e rendicontazione delle spese da parte delle aziende;
e) maggiore condivisione con i territori interessati e un più mirato coinvolgimento degli enti locali e regionali, anche per rendere adattabile lo strumento ai diversi contesti territoriali.
Proprio per massimizzare l’efficacia delle disposizioni introdotte e in linea con quanto previsto al punto e), si propone che il coinvolgimento degli enti regionali venga previsto sin dalla definizione dei contenuti dei decreti che dovranno essere emanati entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.
Si ribadisce che il confronto con le Regioni è essenziale per conoscere le criticità ravvisate sugli avvisi operativi sui loro territori, e individuare rimedi e soluzioni esperibili, ma anche perché in alcuni casi le Regioni (cfr. ad es. avvisi per le aree di crisi non complessa), cofinanziano con proprie risorse gli Avvisi nazionali.
Si ricorda, inoltre, che l’attuale DM 9 giugno 2015 prevede l’acquisizione del parere della Conferenza permanente per i Rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, che ha suggellato un iter di rimodulazione
MISURE SUL MADE IN ITALY (CAPO III)
L’articolo 31 è una misura molto complessa che prevede l’istituzione di un fondo per la tutela dei marchi storici con una dotazione per l’anno 2020 di 30 milioni di euro e con una sezione speciale del Fondo centrale di garanzia. Si esprime perplessità sullo strumento essendo assai complicato definire i confini di tale attività, per la quale è prevista inoltre l’assunzione di apposito personale.
ULTERIORI MISURE PER LA CRESCITA (CAPO IV)
Semplificazione procedure assunzione nelle PA
All’articolo 33, è aggiunto il seguente comma:
“3. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.”
Relazione
Si prevede, al fine di accelerare le assunzioni all’interno delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che le procedure di reclutamento possano essere bandite senza il preventivo espletamento delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del medesimo decreto legislativo.
Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
“1 bis. Al terzo periodo dell’articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole “le agenzie” sono aggiunte le seguenti parole “, gli enti di nuova istituzione”.
Al quinto periodo dell’articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
a) le parole “non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all’articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114” sono soppresse;
b) dopo le parole “Le predette assunzioni” sono aggiunte le seguenti parole “sono effettuate in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente,”
Dopo il sesto periodo dell’articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto il seguente: “Le previsioni di cui al quinto e sesto periodo si applicano anche alle ulteriori assunzioni effettuate, per i centri per l’impiego, dai medesimi soggetti indicati al terzo periodo.”.
Relazione
Il presente intervento normativo concerne la possibilità per gli enti di nuova istituzione di poter procedere ad assunzioni di personale per i centri per l’impiego, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, analogamente a quanto già previsto per regioni e province autonome, agenzie ed enti regionali, province e città metropolitane.
Inoltre al fine di garantire la piena operatività della citata disposizione normativa così come delineata dal Legislatore, si prevede di sostituire la previsione, concernente le capacità assunzionali, di cui all’articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con la più generica previsione relativa alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ciò in quanto l’articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 (che entrerà in vigore dalla data individuata dal decreto previsto nello stesso comma) detta nuove disposizioni in ordine alle facoltà assunzionali.
Da ultimo, al fine di garantire la perdurante operatività dei centri per l’impiego, si dispone di mantenere le previsioni relative alle facoltà assunzionali, ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al trattamento accessorio e alla mobilità (previste dal quinto e sesto periodo dell’articolo 1, comma 258, della legge n. 145/2018), anche per le ulteriori assunzioni che verranno effettuate dai medesimi soggetti individuati dal citato comma 258.
Emendamento CCNL “giornalisti”
All’articolo 33 è aggiunto il seguente comma:
“3. Le disposizioni contenute nell’articolo 25 bis del DL 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si applicano ai giornalisti, in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto ordinario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del CCNL del comparto delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018, fino alla cessazione degli stessi.”
RelazioneLa norma è finalizzata a confermare l’applicazione, fino alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, della disciplina prevista dai singoli ordinamenti per gli addetti alla comunicazione istituzionale.
Obblighi informativi erogazioni pubbliche
Si propone la modifica dell’articolo 35, chiedendo che disponga l’abrogazione dei commi 125/129 della legge 124/2017.
La norma prevede che gli obblighi informativi di cui alla legge 124/2017, relativi alle erogazioni pubbliche conseguite, siano adempiuti mediante pubblicazione – da parte dei soggetti obbligati (imprese o associazioni, fondazioni Onlus) – degli importi ricevuti nella nota integrativa oppure mediante pubblicazione sul proprio sito internet o sui portali delle associazioni di categoria.
Tali adempimenti sono ritenuti assolti, nel caso di aiuti di stato e de minimis, laddove questi vengano inseriti nel Registro nazionale degli Aiuti. Ma le imprese devono comunque dichiarare l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del RNA nella nota integrativa o in mancanza nei siti di cui sopra.
Tuttavia l’articolo 35 non centra l’obiettivo di apportare una concreta semplificazione del precedente impianto normativo: fatto salvo il rinvio della disposizione al 30 giugno 2019 e l’esclusione esplicita relativa ad importi di natura corrispettiva, il testo risulta più penalizzante del precedente, in quanto sono specificate tutte le categorie di soggetti, (ricomprendendovi anche le imprese singole e le società di persone), per i quali è obbligatoria la pubblicazione sul proprio sito o sui portali delle Associazioni di categoria (si consideri che potrebbero esserci imprese non associate e prive di sito web, per le quali sarebbe più complicato adeguarsi alla norma).
Le disposizioni di cui alla legge 124/2017 sono di complessa applicazione e la sanzione connessa al mancato adempimento da parte dei beneficiari, con riferimento all’obbligo di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi ecc., appare sproporzionata rispetto ad altri interessi. La sola mancata pubblicazione può comportare la revoca di contributi connessi ad investimenti, anche importanti, effettivamente realizzati e produttivi di effetti sostanziali. La sanzione inoltre viene estesa a tutti i soggetti, sia contemplati al comma 125 che 125 bis, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nel suo parere.
Sebbene la trasparenza sia un principio di primaria importanza, si osserva che le disposizioni vigenti a carico delle amministrazioni eroganti rendono già ampiamente conoscibili, a tutti coloro che accedono ad Amministrazione Trasparente, i benefici erogati.
Non si chiarisce chi e come dovrà procedere alla eventuale revoca e il richiamo alla banca dati aiuti non appare una semplificazione sufficiente. Infine il comma 125 quinquies non chiarisce se i beneficiari sono liberati dagli obblighi prescritti nel caso in cui si verifichi quanto indicato e quale sia il ruolo e gli obblighi di controllo posti a carico delle amministrazioni pubbliche (comma 129).
Si rende necessario infine chiarire che la normativa si applica soltanto alle risorse pubbliche nazionali.
Nel caso di benefici concessi a valere sulle risorse comunitarie infatti la normativa assicura già una elevata trasparenza da parte dei beneficiari. L’applicazione ai benefici concessi a valere su tali risorse richiede una attenta valutazione della compatibilità di tali disposizioni con le regole dei fondi, delle conseguenze sulla capacità di raggiungere i target di spesa definiti dalla programmazione europea per le singole amministrazioni e del rischio complessivo di un danno per l’intero sistema Italia. Si rende dunque prudenzialmente necessario escludere l’eventuale applicazione ai fondi europei.
In caso di non accoglimento delle richiesta di abrogazione dei commi 125/129 della legge 124/2017, con riferimento a quanto previsto dall’art. 35, sarebbe opportuno comunque che la norma preveda espressamente che la pubblicazione degli importi ricevuti possa avvenire anche sui profili social dei beneficiari, e non solo sul sito internet, come già indicato dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 38 dell’11 gennaio 2019, in quanto in alcuni casi i beneficiari, come ad esempio nel caso del settore culturale, spesso non sono dotati di un vero e proprio sito internet.
Misure per semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio
Dopo l’articolo 38 è inserito il seguente:
“Articolo 38 bis (Misure per semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio.
“1. Al comma 495-ter dell’articolo 1, della Legge 11/12/2016, n. 232, così come modificato dall’art. 13 del DL 25 luglio 2018, n. 91, sostituire le parole “, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse”   con le parole “le Regioni verificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai presente comma attraverso la trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”.
“2. All’articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inserire, alla fine, il seguente periodo  “Le regioni attestano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai commi 834 e 836 attraverso la trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”.
Relazione
L’emendamento mira a semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio delle leggi 232/2016 e 145/2018, attraverso un’apposita certificazione della realizzazione degli investimenti delle regioni.
Nel caso della legge 232/2016 si ricorda che gli spazi finanziari concessi alle regioni sono esclusi dal pareggio per spesa d’investimenti del triennio 2017-2019 a maggior ragione se ne sollecita la semplificazione.
Anticipazione di liquidità enti territoriali per pagamento debiti della PA
Dopo l’articolo 38 è inserito il seguente:
“Articolo 38 bis (Applicazioni delle norme inerenti le anticipazione di liquidità enti territoriali per pagamento debiti della PA)
“1. All’articolo 1, comma 857, della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole “non hanno richiesto” sono sostituite con “hanno richiesto”
2. All’articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n.145, dopo la lettera b) aggiungere il seguente periodo: “Le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e se l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, risulta rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”.
Relazione
Al fine di meglio chiarire le norme in materia si specifica le norme previste non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e se l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute alla fine dell’esercizio precedente, risulta rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”.
Modifica procedura riconoscimento legittimità debito fuori bilancio delle regioni.
Dopo l’articolo 38 è inserito il seguente:
“Articolo 38 bis (Semplificazione procedura di riconoscimento legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni)
“1. All’articolo 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 sono apportate le seguenti modifiche
a) Al comma 1 della lettera e) le parole “preventivo” sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente
1bis. La Giunta regionale riconosce con propria deliberazione, da comunicarsi al consiglio entro dieci giorni, la legittimità dei debiti fuori bilancio qualora le spese di cui al comma 1 trovino copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio
c) al comma 4 dopo le parole “Il Consiglio regionale” sono aggiunte le parole “e la giunta regionale” e le parole “sessanta giorni” sono sostituite da “trenta giorni”.
Relazione illustrativa:
La modifica al comma 1 nasce dall’esigenza di semplificare la descrizione e dunque, l’interpretazione, della fattispecie di debito fuori bilancio prevista alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 73, allineandola alle fasi del procedimento della spesa come normate dai principi contabili.
L’obiettivo della modifica apportata con l’aggiunta del comma 1bis nasce dall’esigenza di normare la procedura per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio tenendo conto della specificità delle Regioni e in particolare della peculiarità del procedimento legislativo regionale che ben si discosta dall’ operatività e dalle tempistiche degli enti locali.
Tenuto conto dei tempi che l’espletamento di una procedura legislativa richiede in contrasto con la necessità invece di operare celermente nel riconoscimento delle situazione debitoria si propone quindi di portare nell’alveo di competenza della Giunta il riconoscimento dei debiti fuori bilancio quando le relative spese trovino copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio, posto che sugli stessi il Consiglio si è già espresso con l’approvazione del bilancio dell’esercizio finanziario in corso.
Si lascerebbe invece in capo al Consiglio il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio nel caso in cui le spese di cui al comma 1 non trovino adeguata copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio; in tal caso il Consiglio è autorizzato, ai sensi del comma 3, a deliberare aumenti di entrata
La modifica al comma 4 oltre che garantire il coordinamento con la modifica dei commi 1 e 2 riduce i tempi necessari per il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio.
Relazione tecnico finanziaria:
Dalle modifiche apportate all’articolo 73 non discendono maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di modifiche di natura ordinamentale e procedurale.
CONCLUSIONI
Si evidenzia che i principali temi del DL crescita, in particolare quelli relativi ai temi dell’innovazione, dell’accesso al credito e delle aree di crisi, potrebbero essere oggetto della Sede Stabile di Concertazione che, per sua natura, prevede proprio il confronto con le Regioni su tali tematiche”.

Il punto sul reddito di cittadinanza: Lamberto Mattei: “oltre un milione di domande, tasso di rifiuto del 25%”

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Roma – Le domande per il reddito di cittadinanza “fino al 31 maggio sono state un milione e 270mila, sono in linea con quelle previste e c’è un tasso di rifiuto del 25%, cioè quelle respinte”. Un dato sul quale è bene soffermarsi a riflettere – spiega il commercialista Lamberto Mattei –  sottolineando che “se si conferma questo andamento avremo un miliardo l’anno che poi tornerà indietro al governo.  Quanto al numero di rinunce, il presidente dell’Inps ha commentato alcuni dati diffusi dai media bollandoli come “fake news”. “Voi avete sentito parlare di una grossa fake news, cioè 100mila persone che hanno restituito il reddito ma non è vero . Ci sono stati 12 casi, ad esempio a Genova, Napoli e Palermo, dove delle persone si sono informate sul come rifiutare il reddito. Ma sapere perché? Sono state le aziende, per cui queste persone lavoravano in nero, per evitare sanzioni, a consigliare ai beneficiari di rinunciare”.