Roma – Il commercialista Lamberto Mattei, founder dello Studio Associato Sarcc di Roma è in costante monitoraggio con il suo staff per gli approfondimenti normativi in ambito di economia e finanza. Relativamente dunque al decreto ministeriale pubblicato in collaborazione tra il Ministero dello Sviluppo economico e quello dell’economia e finanze, lo studio Sarcc ha dunque svolto una ricerca sui contenuti attuativi, gli effetti e le varie possibilità contenute anche nella legge di bilancio 2019. Arriva dunque in Gazzetta ufficiale l’atteso decreto attuativo della legge di Bilancio 2019 con la nuova disciplina in materia di Piani di risparmio a lungo termine (PIR).
“Introdotti con la Legge di Bilancio 2017, – si legge nella ricerca ministeriale – i PIR sono Piani individuali di Risparmio i cui rendimenti beneficiano di un regime di esenzione fiscale se detenuti per almeno 5 anni e se rispettano alcune condizioni, fra le quali: almeno il 70% del piano sia investito in strumenti finanziari emessi da società italiane (o UE/SEE con stabile organizzazione in Italia); di questo 70% almeno il 30% sia investito in società non quotate sul FTSE MIB o indici equivalenti. Possono essere sottoscritti solo da persone fisiche residenti nel Paese e nel limite di 30 mila euro annui e di 150 mila euro totali.
La Legge di Bilancio 2019 ha voluto incentivare gli investimenti nelle Piccole medie imprese, una delle colonne portanti dell’economia italiana, prevedendo che, oltre ai vincoli esistenti, i PIR dovranno investire almeno il 5% del 70% (quindi il 3,5%) del piano in fondi di venture capital (FVC), definiti come OICR italiani o con sede UE che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in favore di PMI ammissibili, ed un altro 5% del 70% in strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in sistemi multilaterali di negoziazione emessi da PMI ammissibili.
Alla luce delle nuove misure, la Legge di Bilancio ha subordinato l’applicazione delle nuove norme al rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato – Regolamento 651/2014/UE che definisce le condizioni affinché taluni aiuti di Stato siano compatibili con il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Ecco i punti principali del decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che disciplina la materia dei Piani Individuali di Risparmio.
CONDIZIONI DI ACCESSO AGLI AIUTI PER LE PMI
Le Pmi oggetto della misura (quelle con meno di 250 dipendenti, con un fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro e/o con un totale di bilancio inferiore ai 43 milioni, ammesse alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione) possono ricevere risorse a titolo di finanziamento del rischio per un importo massimo di 15 milioni di euro. Gli intermediari presso i quali sono costituiti i Pir devono quindi acquisire dalle Pmi una dichiarazione che attesti che l’impresa non abbia ricevuto risorse finanziarie a titolo di aiuto di Stato per il finanziamento del rischio superiori a 15 milioni di euro. Dalla stessa dichiarazione deve risultare che la Pmi non quotata in un mercato regolamentato, non ha operato in alcun mercato, vi opera da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale, oppure necessita di un investimento iniziale per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso in un nuovo mercato superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni. I fondi di venture capital sono tenuti a fornire una dichiarazione agli intermediari presso i quali sono costituiti i Pir che attesti che il fondo stesso rispetti i requisiti previsti dalla Legge di Bilancio 2019.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Per il calcolo della quota del 5% del valore complessivo degli investimenti qualificati in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni emessi dalle Pmi e della quota del 70% dei capitali raccolti dai fondi per il venture capital, si considerano ammissibili gli strumenti in equity (conferimento di capitale) e quasi equity (finanziamento che si colloca fra equity e debito, come obbligazioni subordinate o convertibili). Allo stesso tempo, per la quota del Piano di risparmio a lungo termine da investire in Pmi, si considera anche l’impegno assunto a sottoscrivere gli strumenti finanziari, anche nell’ambito di una Offerta pubblica iniziale (IPO). Per il calcolo delle quote da destinare ai fondi per il venture capital rileva l’impegno vincolante di sottoscrizione delle quote complessivamente assunto (commitment).
INVESTIMENTI ULTERIORI NELLE PMI
E’ prevista la possibilità di effettuare investimenti ulteriori nelle Pmi, nel caso in cui l’impresa non abbia superato i 15 milioni di euro di finanziamenti, il piano aziendale ne preveda la possibilità e l’impresa non sia diventata collegata con un’altra, a meno che la nuova impresa non mantenga le dimensioni di una Pmi. E’ inoltre possibile acquistare quote o azioni di una Pmi da un investitore precedente solo insieme ad un apporto di nuovo capitale, pari almeno al 50% dell’ammontare complessivo dell’investimento.
MONITORAGGIO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico provvederà al monitoraggio degli effetti prodotti dalle misure sull’entità della raccolta e sul numero delle negoziazioni, anche al fine di valutare l’opportunità di interventi normativi ulteriori.
DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI
Le previsioni del decreto ministeriale si applicano ai piani di risparmio a lungo termine costituiti dal primo gennaio 2019. L’investitore che ha investito in un PIR costituito prima del 2019, può comunque continuare a incrementarlo nei limiti quantitativi e qualitativi (relativamente ai vincoli di investimento qualificato) previsti dalla disciplina PIR vigente al 31 dicembre 2018″.