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Febbraio 2019

Sdebitalia a Roma con il commercialista Lamberto Mattei: “partire dai traguardi e non dai vincoli” con la Costituente del contribuente

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Milano – Si è svolta a Roma presso il Ministero delle Finanze la seduta della Costituente del Contribuente sul tema: “Partire dai traguardi e non dai vincoli“. Il commercialista Lamberto Mattei ha partecipato come Sdebitalia Italia ai lavori nei quali è stato dapprima tracciato un quadro dello stato dell’arte, con una apprezzata relazione del prof. Orlando Formica. “E’ stata una ulteriore occasione utile per introdurci sempre di più nella tutela del contribuente con una rete che sta funzionando a livello nazionale, ha spiegato alla stampa il commercialista Lamberto Mattei, e stiamo lavorando sulla identificazione del “Soggetto attivo” che produce, lavora, risparmia, consuma. Il progetto Costituente del Contribuente  è un’ idea del prof. Orlando Formica, figura istituzionale Garante del Contribuente per la regione Valle d’Aosta e concretizzatosi nel contributo propositivo di vaste rappresentanze nazionali economico-sociali e dell’Amministrazione Finanziaria. Il lavoro di elaborazione  – spiega ancora il commercialista Lamberto Mattei – si svolge a Roma presso il Dipartimento dell’Economia e delle Finanze (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ed è una qualificata struttura della Pubblica Amministrazione Centrale. In particolare  la figura del Prof. Formica è garanzia istituzionale per tutti noi operatori del settore e per i contribuenti stessi. Con la Costituente del contribuente, si è creata una organizzazione mediana che sta ponendo le basi per diventare un supporto fondamentale a livello ministeriale ed economico finanziario italiano e noi, ovviamente ci siamo”. 

Ma ecco i 23 capitoli che costituiscono il corpo di un lavoro (il primo in Europa) che ha dato voce ed ascolto ad imprese e famiglie: 1) Il sistema finanziario pubblico e quello economico privato composto da persone, beni e rapporti giuridici; 2) La terza rivoluzione: globalizzazione e tecnologia; 3) Finanza e tecnologia, le nuove monete del potere economico cosmopolita; 4) Geo-economia e mercati aperti; 5) Produzione e redistribuzione del reddito nazionale; 6) La funzione sociale dell’impresa; 7) La decomposizione della classe operaia, le emergenti leve nel mercato del lavoro; 8) Potenzialità locali e circuiti globali; 9) Meccanismi premiali per le piccole imprese e passaggi generazionali; 10) La promozione dell’esportazione nei Paesi emergenti; 11) Salvaguardia dei risparmiatori, flussi di liquidità nell’economia reale; 12) Trasferimento della conoscenza dalla scienza all’economia; 13) Il capitale umano, fare crescere le persone; 14) Avanza il presentismo: il singolo diviene misura delle cose; 15) La riforma del terzo settore; 16) L’economia circolare: benefici e nuove occupazioni; 17) Disaffezione verso il fisco: scontro tra necessità pubbliche e bisogni privati; 18) Il peso del contenzioso; 19) Distinzione tra evasore e debitore; 20) La forza di milioni di partite IVA; 21) Un nuovo continente il web. La forza dell’intelligenza artificiale; 22) Riannodare sviluppo economico e sociale senza distruggere l’eredità positiva della globalizzazione espansiva quale volano per il made in Italy; 23) Risorse per i giovani ed un “Ministero della vecchiaia”. Il prof. Formica dichiara: ”Recependo le indicazioni e le elaborazioni enunciate nel corso delle sedute, ora sto provvedendo alla materiale redazione del testo con il proposito di presentarlo, nelle sedi competenti, il prossimo maggio. Ci sarà, poi, un secondo percorso che concerne il Contribuente come Soggetto passivo, quello gravato da imposte, tasse, contributi, cioè quel peso che intacca patrimoni, redditi e risorse varie . Sarà la parte più difficile perché si tratterà di mandare impulsi a Parlamento e Governo per una riforma fiscale generale volta a permeare il sistema economico anche per renderlo competitivo nel mercato globale”. Siamo scesi dalle ”alte cime valdostane”, portando lo spirito della gente di montagna che passo dopo passo, senza protagonismi e luci accecanti, vuole consegnare un progetto costruito  dal basso”.

 

 

 

Conti pubblici, il commercialista Lamberto Mattei spiega il “rapporto mensile sul consolidato di cassa nello Stato”

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Nel mese di gennaio 2019 in Italia si è realizzato un avanzo del settore statale pari, in via provvisoria, a 1.400 milioni (523 milioni nel corrispondente mese del 2018).  Nel confronto con il corrispondente mese del 2018, il saldo ha beneficiato di un aumento degli incassi per circa 2.400 milioni cui ha contribuito il buon andamento degli incassi fiscali per circa 1.800 milioni. I pagamenti risentono di maggiori prelievi per circa 1.500 milioni cui ha concorso in maniera significativa l’anticipo di una quota di contributo obbligatorio a favore dell’UE. Per agevolare il confronto, si ricorda che lo scorso anno sono stati erogati i prestiti straordinari ad Alitalia ed ILVA per complessivi 500 milioni. Gli interessi sui titoli di Stato sono risultati sugli stessi livelli di gennaio dello scorso anno. “Il dato è sotto la lente di ingrandimento di importanti economisti nazionali ed internazionali – spiega il commercialista Lamberto Mattei – ma per poter valutare appieno dati che vengono poco considerati dall’opinione pubblica ma che hanno una forte valenza sugli andamenti economico-finanziari nazionali occorre ben capire di cosa si stia parlando. Nella nostra attività quotidiana di studio e di ricerca riteniamo importante capire cosa sia il rapporto mensile sul conto consolidato di cassa del settore statali e delle amministrazioni centrali, il quale come reso noto dalle fonti ufficiali ministeriali,  espone per classificazione economica, su base mensile e cumulata, i principali aggregati relativi agli incassi e ai pagamenti che concorrono a formare sia il Conto consolidato di cassa del Settore Statale, con dettaglio degli incassi tributari, sia il Conto consolidato di cassa delle Amministrazioni centrali, con indicazioni di comparto delle Amministrazioni locali e degli Enti di previdenza.”

Nel documento in questione, inoltre, vengono fornite informazioni in ordine alle modalità di finanziamento del saldo del Settore Statale e si presenta, per la prima volta, una serie mensile aggiornata di tale saldo degli ultimi cinque anni.Il Conto del Settore statale è anche esposto in conformità con le regole del Government Finance Statistics Manual (GFSM) 2014 del Fondo Monetario Internazionale.

Press Office lambertomattei.info

Ridefiniti i rapporti dello Stato con il Friuli Venezia Giulia, il commercialista Lamberto Mattei: “positivo accordo di crescita e sviluppo”

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Redazione – Ieri è stato sottoscritto l’accordo tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia. Obiettivo è stato quello di ridefinire i rapporti finanziari complessivi in materia di finanza pubblica. L’intesa è stata firmata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, e dal Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. L’accordo  regola il concorso del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia agli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2019/2021, garantendo certezza e stabilità sia del bilancio statale che di quello regionale ai fini della programmazione delle risorse, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale, nel rispetto del metodo pattizio. Nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 77/2015, n. 188/2016, n. 154/2017 e n. 103/2018, vengono superati i contenziosi pendenti in materia di finanza pubblica. E si conferisce alla Regione maggiore autonomia, riconoscendole il potere di disciplinare i tributi locali di natura immobiliare istituiti con legge statale. A titolo transattivo, infine, l’accordo riconosce alla Regione un trasferimento complessivo di 400 milioni di euro (spalmati negli anni 2019/2025) da destinare alle spese di investimento in opere pubbliche, l’assegnazione di 80 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario, nonché la riduzione del contributo alla finanza pubblica di complessivi 260 milioni di euro per il triennio 2019/2021.

“E’ sicuramente un passaggio importante quanto avvenuto – commenta in una nota stampa il commercialista Lamberto Mattei – poichè costituisce un modello da seguire nei rapporti tra Stato e Regioni, gli effetti della ridefinizione apporteranno nel Friuli Venezia Giulia regione a statuto speciale, veloci effetti di crescita e sviluppo”.

Sdebitalia a garanzia dei contribuenti, il commercialista Lamberto Mattei: “ecco gli obiettivi fondamentali”

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Roma 21 Feb 2019 – Ha suscitato molto interesse nel panorama nazionale l’iniziativa “Sdebitalia”, annunciata dal commercialista Lamberto Mattei. A tal proposito il professionista, impegnato a tutto campo nella tutela dei contribuenti italiani riporta una relazione sitentica relativa agli  obiettivi fondamentali di Sdebitalia resa dal presidente dott. Gilberto Di Benedetto: “L’intendimento al quale si tende è quello di riuscire a trovare un modo per  convincere le Banche a rimettere i debiti ai debitori della stessa con la messa  a punto di un sistema che non sarebbe traumatico dalle banche stesse e  rivolto a debitori ai quali la banca sia dal punto di vista dell’indigenza che  patrimoniale evidentemente inesistente, non ha convenienza a mettere in atto  procedure esecutive dalle quali, considerando i costi ai quali la banca  andrebbe incontro, non ne scaturirebbe alcun beneficio.

La banca non è altro che un’impresa anche se di credito e come tutte le  imprese che operano su territorio nazionale è sottoposta alle regole fiscali applicate giustappunto alle imprese. In particolare nei confronti dell’abbattimento degli utili di bilancio rivenienti da  perdite dirette per le quali l’apparato fiscale richiede tassativamente elementi  certi e precisi, su questo punto l’Agenzia delle entrate ritiene che la  deduzione dal reddito di impresasi intende ammessa quando la perdita su  crediti diviene definitiva escludendo quindi ogni elemento valutativo e  presuntivo (CM 10 maggio 2002 n. 39/E par. 3)in particolare la definitività  della perdita sarà riscontrabile quando sarà esclusa ogni possibilità che si  possa in seguito da parte del creditore recuperare anche parzialmente la  propria pretesa creditoria. ( CM n. 26/E /2013 par. 3)

Orbene, considerato che da parte di “ Sdebitalia ” ci sarebbe la volontà di  rimettere il debito al debitore, avendone ottenuta la consegna dello stesso da  parte della banca che vanta il credito, e ricevendo dal debitore ampia  dichiarazione di annullamento di quel credito con la eliminazione dello stesso  in quanto considerato scaduto o non esigibile, sarebbe superato il rischio che  l’ Agenzia delle entrate possa intervenire a danno della banca nel momento che questa si accinge a defalcare dall’utile del proprio bilancio quei crediti che per i motivi sopra esposti non sono stati recuperati, in quanto rimessi, per il tramite di Sdebitalia  al debitore.

La attuale norma prevede che gli istituti di di credito nella disamina del  processo di valutazione delle perdite derivanti da crediti insoluti, che può  ritenersi definitiva solo a fronte di una situazione oggettiva di insolvenza non  temporanea del debitore, e quando la incapienza patrimoniale e la situazione  di illiquidità finanziaria fa escludere la possibilità di un anche parziale  recupero della posizione creditoria. Il trasferimento di quei crediti insoluti vantati dalle varie banche su territorio  a Sdebitalia  dovrebbe per semplicità avvenire come una cessione pro  soluto che non comportando il rischio di retrocessione a carico del cedente  appare la più tranquilla sotto tutti gli aspetti sia fiscali che  economico/finanziari. (cass. 14 ottobre 2005 n. 1918) può considerarsi  definitiva e quindi deducibile nell’esercizio di pertinenza previa l’esistenza  degli elementi certi di cui all’art 101 comma 5 del D.P.R. 917/1986. E’ utile  specificare che l’importo fiscalmente rilevante per la cessione in pro  soluto,deve essere determinato come differenza tra il valore fiscalmente  riconosciuto del credito e il corrispettivo di alienazione dello stesso (RM 20  luglio 1996 n. 137/E). www.sdebitalia.org”

Approfondimento del commercialista Lamberto Mattei: la revisione del sistema pensionistico

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Il saldo complessivo degli effetti della manovra (Legge di Bilancio e Decreto Fiscale) è pari a circa -19,5 miliardi (in termini di saldo netto da finanziare) e a circa – 11,5 miliardi (in termini di indebitamento netto): questo segnala la natura espansiva del complesso di interventi. Circa la composizione della manovra, in termini di bilancio dello Stato, si registrano interventi complessivi per circa 47 miliardi, per un totale di risorse reperite pari a 27,5 miliardi (indebitamento netto pari a 40,3 miliardi, reperimento di risorse pari a 28,8 miliardi).

I principali interventi riguardano la sterilizzazione delle misure IVA nel 2019 e le misure finalizzate a sostenere la crescita economica, attraverso la riduzione della pressione fiscale per famiglie e imprese e il rilancio degli investimenti pubblici e privati. Vengono inoltre introdotte misure di inclusione sociale per contrastare le diseguaglianze e misure per semplificare e razionalizzare gli adempimenti fiscali, nonché limitare gli effetti distorsivi della tassazione sull’economia. Si istituisce un fondo da circa 7,1 miliardi nel 2019 e oltre 8 miliardi dal 2020, che ingloba parte delle risorse dedicate alla lotta alla povertà, introduce le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, contrasta l’esclusione sociale e potenzia i centri per l’impiego. Un ulteriore fondo, da circa 4 miliardi nel 2019 e oltre 8 miliardi nel successivo biennio, è destinato a finanziare ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di giovani lavoratori. Ma vediamo ora  – spiega il commercialista Lamberto Mattei –  in fattispecie le misure relative alla

REVISIONE DEL SISTEMA PENSIONISTICO

Per finanziare ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di giovani lavoratori, viene introdotto un fondo per “Quota 100” da 4 miliardi nel primo anno. Per il triennio 2019-2021, infatti, il diritto alla pensione anticipata si matura con un requisito minimo anagrafico di 62 anni e contributivo di 38. I potenziali beneficiari sono circa 1 milione nel triennio.

La decorrenza è sottoposta a slittamenti di entità diversa fra la generalità degli assicurati e i dipendenti pubblici secondo questo schema:

DIPENDENTI PUBBLICI ALTRI
Diritto maturato prima del 31-12-2018 1 luglio 2019 1 aprile 2019
Diritto maturato dal 1-1-2019 Sei mesi dalla data di maturazione Tre mesi dalla data di maturazione

Vengono ridotti i requisiti contributivi per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica, secondo questo schema:

UOMINI DONNE DECORRENZA
Legislazione vigente 43 anni e 3 mesi 42 anni e 3 mesi *Dal 1° aprile per chi matura il requisito nel 2018
Nuovo sistema 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi *Tre mesi dalla data di maturazione a partire dal 1° gennaio 2019

È riconosciuto, inoltre, il diritto al pensionamento (cd. Opzione donna), con il calcolo contributivo, alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno conseguito un’anzianità contributiva di 35 anni ed un’età anagrafica di 58 anni per le dipendenti e di 59 per le autonome.

Il commercialista Lamberto Mattei nominato responsabile nazionale del Movimento Libertas

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Roma – Con provvedimento del presidente Dott. Antonio FIERRO, il commercialista Lamberto Mattei è stato nominato responsabile nazionale per il movimento politico Libertas. L’incarico è specificamente riferito ai settori delle attività operative in ambito industriale, commerciale ed artigianale e nel settore previdenziale ed assistenziale. “Ringrazio il presidente Fierro – ha commentato il commercialista Lamberto Mattei – per la fiducia che ha rivolto nella mia persona. Assicuro il mio impegno in settori tanto importanti quanto delicati per il bene della collettività e della crescita sociale, obiettivi che costituiscono il leit motiv fondante della mia professionalità e della mia persona”. Roma 19 feb 2019

Cad sociale: il commercialista Lamberto Mattei: “a breve accordo con i garanti del contribuente”

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Roma – Si è svolto un importante incontro del Cad Sociale Italiano di cui è Presidente Gerardo Rosa Salsano, il Cad Metropolitano di Roma di cui è presidente il commercialista Lamberto Mattei,  titolare dell’affermato Studio SARCC di Roma. L’incontro avvenuto con altri esponenti del settore sociale è stato centrato sull’esigenza di intervenire fattivamente a sostegno dei cittadini. C’è sempre più necessità di una azione sociale, ed il Cad  è una iniziativa a livello nazionale ed internazionale che riesce a dare le giuste risposte. Questo perchè gli uomini che lo guidano credono fermamente in questa mission nella quale vengono coinvolte competenze e professionalità per andare incontro allo sviluppo ed alla crescita sociale. “A breve – ha annunciato il dott. Lamberto Mattei –  verrà sottoscritto accordo con i garanti del contribuente a livello nazionale per tutti coloro che hanno seri problemi con agenzia delle entrate, Equitalia e gdf”. Una notizia che è stata accolta con grande apprezzamento su tutto il territorio italiano.

Filiera agricola italiana, il commercialista Lamberto Mattei nominato coordinatore regionale dell’Umbria

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Roma – Il Presidente della Filiera Agricola Italiana, realtà protagonista nel settore agroalimentare Italiano ha nominato il commercialista Lamberto Mattei coordinatore regionale Facri dell’Umbria. “Ho accettato questo incarico – ha affermato Mattei – perchè ritengo sia giusto onorare le organizzazioni che guardano alla  valorizzazione dei  patrimoni agro-alimentari autentici di tutto il territorio nazionale garantendo l’origine e la tracciabilità. Il mio sarà un impegno fattivo e di collaborazione a 360°”
La Filiera Agricola Italiana, progetta la partnership con il Trade per soddisfare le crescenti esigenze dei consumatori in termini di sicurezza e qualità e garantisce la sostenibilità per l’impresa agricola assicurando la continuità delle forniture e la costanza della qualità. (COMUNICATO STAMPA ROMA 14 FEB 2019)

Aperture di Partite Iva, nel quarto trimestre 2018 leggera flessione rispetto allo scorso anno

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Nel quarto trimestre del 2018 sono state aperte 103.720 nuove partite Iva ed in confronto al
corrispondente periodo dell’anno precedente si registra una leggera flessione (-0,4%).
La distribuzione per natura giuridica mostra che il 63,7% delle nuove aperture di partita Iva è stato
operato da persone fisiche, il 29,4% da società di capitali, il 5,2% da società di persone; la quota dei
“non residenti” ed “altre forme giuridiche” rappresenta complessivamente circa l’1,8% del totale
delle nuove aperture. Rispetto al quarto trimestre del 2017, il calo ha coinvolto tutte le principali
figure giuridiche: le persone fisiche (-0,2%), le società di capitali (-2,2%), e le società di persone (-
4,4%); da segnalare il considerevole aumento di aperture da parte di soggetti non residenti,
concentrate in particolare nell’attività di commercio elettronico.
Riguardo alla ripartizione territoriale, il 43,3% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il
22,3% al Centro e il 34,4% al Sud e Isole. Il confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente
evidenzia che i principali incrementi di avviamenti sono avvenuti in Sardegna e Calabria (+16%) e
in Valle d’Aosta (+6,6%); le diminuzioni più sensibili in Umbria (-15,7%), nelle Marche (-14,2%) e
in Abruzzo (-10,7%).
In base alla classificazione per settore produttivo, il commercio, come di consueto, registra il
maggior numero di avviamenti di partite Iva con il 23,2% del totale, seguito dalle attività
professionali (11,7%) e dall’agricoltura (11,3%). Rispetto al quarto trimestre del 2017, tra i settori
principali i maggiori aumenti si notano nella sanità (+9,3%), nelle attività finanziarie (+4,7%) e in
quelle immobiliari ed artistiche (entrambe +3,3%). Le flessioni più significative, invece, riguardano
le attività manifatturiere (-6,2%), i servizi alle imprese (-3%) e l’alloggio e ristorazione (-2,9%).
Relativamente alle persone fisiche, la ripartizione di genere mostra una sostanziale stabilità, con le
aperture operate da maschi che rappresentano circa al 63% del totale. Il 45,2% delle nuove aperture
è stato avviato da giovani fino a 35 anni ed il 33,3% da soggetti appartenenti alla fascia dai 36 ai 50
anni. Rispetto al corrispondente periodo del 2017, l’incremento maggiore si rileva nella classe più
giovane (+4,5%), mentre nelle altre fasce di età si assiste ad una riduzione, in particolare per la
classe di età più anziana (-8,8%).
Analizzando il Paese di nascita degli avvianti, si evidenzia che il 20,6% delle aperture è operato da
un soggetto nato all’estero.
Nel periodo in esame 32.919 soggetti hanno aderito al regime forfetario, pari al 31,7% del totale
delle nuove aperture, con un aumento dell’11,5% di adesioni rispetto allo stesso periodo dell’anno
2017.

Reddito e pensione di cittadinanza, il commercialista Lamberto Mattei: “ecco tutti gli aspetti attuativi”

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Roma 11 FEB 2019 – Ed ecco l’argomento più discusso nel panorama politico e produttivo a livello nazionale. Al di là delle proprie convinzioni personali e professionali, in questo editoriale ci soffermeremo specificamente sul testo di legge e su quanto l’Inps ha ufficialmente disposto l’applicazione delle normative di Reddito e pensione di cittadinanza. Un meccanismo che ora andrà testato, ma che comunque entra a far parte del meccanismo economico-finanziario-assistenziale della nostra nazione. Come primo step, dunque  – spiega il commercialista Lamberto Mattei – cercheremo di fornire dati specificamente tecnici, salvo poi approfondire caso per caso.”

Cos’è il Reddito di cittadinanza?
È un sostegno per famiglie in difficoltà che mira al reinserimento nel mondo
del lavoro e all’inclusione sociale. Il beneficio economico viene accreditato
mensilmente su una nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre
misure di sostegno, cosiddetta “CartaRdc”.
Che differenza c’è con la Pensione di cittadinanza?
Le regole generali e di funzionamento della Pensione sono analoghe a quelle
del Rdc, ma si tratta di un sussidio economico rivolto alle famigliedi anziani in
difficoltà; la misura risulta più semplice in quanto non sono previsti
adempimenti legati al lavoro, ma è sufficiente la presentazione della domanda
per poter accedere al beneficio, avendone i requisiti. Le modalità di erogazione del
beneficio saranno definite in sede di conversione del decreto istitutivo.
ATTENZIONE: tutti i componenti del nucleo familiare e non solo il capofamiglia,
devono avere età pari o superiore a 67 anni. Se si è già beneficiari
del Rdc, la pensione decorre dal mese successivo a quello del compimento del
67° anno del componente più giovane. In tal caso, la trasformazione da Rdc a Pdc
operad’ufficio.
Chi può presentare domanda di Reddito e di Pensione di cittadinanza?
• Cittadini italiani e dell’UnioneEuropea
• Stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo
indeterminato)  • Stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno
permanente, familiari di un cittadino italiano o dell’Unione Europea
(es. la moglie giapponese di un italiano)
Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi
2 anni in modo continuativo.

Chi non può presentare domanda di Rdc/Pdc?
Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti
disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi
dalla presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

 Come si può presentare la domanda diRdc/Pdc?
La domanda può essere presentata:
• in modalità cartacea, presso gli uffici postali avvalendosi del modello di
domanda predisposto dall’Inps, a partire dal 6 marzo 2019 (e da ogni
giorno 6 del mese). La domanda verrà inserita subito nel portale del
Ministero del Lavoro dall’operatore di sportello di Poste
• on-line, direttamente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali tramite le credenziali
• la raccolta delle domande avverrà anche presso i Centri di Assistenza
Fiscale (CAF), dalla data e con le modalità che saranno successivamente
comunicate
 Quali documenti occorrono per la domanda
di Rdc/Pdc?
Non occorre ulteriore documentazione, al momento della domanda bisogna solo
aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. Sarà l’Inps
ad associare l’ISEE alla domanda.

Quali adempimenti sono previsti dopo aver presentato la domanda?
Il Rdc è una misura volta a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e, quindi,
dopo aver presentato domanda, si deve:
a) attendere la comunicazione dell’Inps di accoglimento o rigetto tramite
e-mail e/o sms ai recapiti indicati dal richiedente nel Modello di
domanda

b) in caso di accoglimento, attendere la successiva comunicazionedi Poste
in cui viene fissato l’appuntamento per recarsi all’ufficio postale a ritirare
la Carta Rdc ed il relativo Pin. La carta sarà intestata al richiedente e non
è possibile avere più carte
c) entro 30 giorni dalla mail o da sms di Inps che comunica l’accoglimento
della domanda, tutti i componenti il nucleo devono rendere la
Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)

 Come si può rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)?
I componenti del nucleo devono rendere la DID entro 30 giorni dall’accoglimento
della domanda.
Al momento, la DID può essere resa:
• presso i Centri perl’impiego
• presso i patronati convenzionati conl’ANPAL
La dichiarazione potrà essere presentata anche sulla piattaforma digitale
dell’ANPAL cosiddetta SIUPL. Tale piattaforma è in corso di implementazione.
9 Tutti devono comunque rendere la Dichiarazione di
Immediata Disponibilità al lavoro(DID)?
No, sono ESCLUSI dalla presentazione della DID i seguenti soggetti:
• minorenni
• beneficiari del Rdc pensionati
• beneficiari della Pensione di cittadinanza
• soggetti di oltre 65 anni dietà
• soggetti con disabilità, come definita aisensi della legge 12 marzo 1999, n.
68 (ossia disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%,
accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile,
invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33% accertato dall’INAIL,
non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra), solo qualora non sia
previsto il collocamentomirato
• soggetti già occupati oppure che frequentano un regolare corso di studi o di formazione

Inoltre, i Centri per l’impiego possono ESONERARE dalla DID:
• i soggetti con carichi di cura (cosiddetti “caregiver”) qualora si occupino

di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non
autosufficienti (come definiti ai fini ISEE)

 Chi ha redditi o patrimoni oppure percepisce trattamenti assistenziali, può comunque accedere
al Rdc/Pdc?
Sì. Il nucleo familiare del richiedente può possedere redditi e patrimoni, ma
entro i limiti previsti, come ad esempio:
• patrimonio immobiliare non oltre 30.000 euro, senza considerare la casa
di abitazione
• patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro, incrementabili in
base alla composizione delnucleo
Tutti questi requisiti sono verificati in automatico dall’Inps a partire
dall’ISEE presentato.
Per il possesso di beni durevoli, valgono le seguenti regole:
• No agli autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi
antecedenti la richiesta
• No agli autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, immatricolati
per la prima volta nei due anni antecedenti
• No ai motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la
prima volta nei due anni antecedenti
• Si agli autoveicoli e motoveicoli per persone disabili con
agevolazione fiscale
• No a navi e imbarcazioni da diporto

A quanto ammonta il beneficio economico?
Il beneficio economico sia per il Reddito di cittadinanza che per la Pensione è dato
dalla somma di una componente ad integrazione delreddito familiare (quota A) e di
un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B), entrambe calcolate dalla
procedura Inps sulla base delle informazioni rilevate dall’ISEE e presenti nel modello
di domanda. Nello specifico:
• La quota A, ossia l’integrazione al reddito, può arrivare fino ad un
massimo di 6.000 euro annui in caso di Reddito di cittadinanza (oppure di
7.560 euro in caso di Pensione) e viene calcolata tenendo conto del
numero e della tipologia di componenti il nucleo (es. maggiorenni e
minorenni)
• La quota B, in caso di locazione della casa di abitazione, non può essere
superiore a 3.360 euro annui pari a 280 euro mensili per il Rdc (oppure
fino ad un massimo di 1.800 euro annui pari a 150 euro mensili per la
Pdc).In caso di mutuo della casa di abitazione,la quota B è al massimo pari a
150 euro mensili sia per Rdc che per Pdc
In ogni caso, complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a 480
euro annui.
Il valore dell’ISEE (Ordinario oppure ISEE Corrente, qualora presente) dovrà
comunque essere inferiore a 9.360 euro.
Come e quando avviene il pagamento?
Il beneficio Rdc è accreditato mensilmente sulla “Carta Rdc” (come detto, si
tratta di una carta prepagata diversa da quelle rilasciate per altre misure di
sostegno) a partire dal mese successivo a quello di presentazione della
domanda. Per la prima mensilità, la somma accreditata è utilizzabile, in caso di
Rdc, una volta ritirata la carta presso Poste nei tempi comunicati per
l’appuntamento. Per la Pensione di cittadinanza le modalità di erogazione
verranno definite in sede di conversione del decreto istitutivo.

 Come si può utilizzare la Carta Rdc?
A titolo non esaustivo, la carta Rdc si può utilizzare per:
• fare alcune spese di beni diconsumo
• pagare utenze
• prelevare mensilmente contanti pari a 100 euro moltiplicati per la cosiddetta
”scala di equivalenza” che è un parametro in base al numero e alla
tipologia dei componenti la famiglia (es. se il parametro della scala di
equivalenzaè paria 2,1i l massimo che si può prelevare è 210 euro)
• effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento del canone di
locazione della casa di abitazione del nucleo familiare
• effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento della rata del
mutuo della casa di abitazione del nucleo
ATTENZIONE:la Carta Rdc non si può utilizzare per giochi che prevedono vincite in
denaro.

 Per quanto tempo viene erogato il beneficio economico?
Il beneficio del Rdc è riconosciuto per la durata di 18 mesi ma occorre prestare
attenzione a non incorrere in cause che ne comportano la decadenza. Può
essere rinnovato per ulteriori 18 mesi previa sospensione dell’erogazione del
beneficio di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista per
la Pdc che quindisirinnova in automatico.
15 Se in corso di fruizione varia il nucleo familiare si
perde il beneficio?
Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall’attestazione ISEE in
corso di validità è necessario ripresentare la DSU aggiornata entro 2 mesi dalla
variazione e anche una nuova domanda di Rdc/Pdc, pena la decadenza dal
beneficio.
ATTENZIONE: Qualora la variazione sia dovuta a nascita o decesso di un
componente occorrerà ripresentare solo la nuova DSU; non occorre rifare anche
la domanda

 Il Rdc e Pdc sono compatibili con lo svolgimento di
attività lavorativa subordinata?
Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche
qualora tutti i suoi componenti sianolavoratori.
Tuttavia, in caso di attività lavorativa di uno o più componenti, se l’attività
subordinata è iniziata nell’anno 2017, nell’anno 2018, ovvero nei primi mesi del
2019 ed è in corso al momento di presentazione della domanda, occorre
compilare il modello Rdc/Pdc–Com, recandosi ai CAF convenzionati con le
proprie credenziali, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
ATTENZIONE: senza aver compilato questo modello la domanda non potrà
essere definita.
Se, invece, l’attività lavorativa subordinata è iniziata dopo la presentazione della
domanda di Rdc, e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni
devono essere comunicate all’Inps che valuterà le condizioni per la permanenza
del beneficio.
La comunicazione relativa alla variazione ed il relativo reddito viene inoltrata ad
Inps recandosi di persona ai Centri per l’impiego ovvero, quando sarà
istituita, attraverso la Piattaforma “SIUPL” entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.

Rdc e Pdc sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa autonoma
o di impresa?
Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche
qualora tutti i suoi componenti siano lavoratori.
Tuttavia, nel caso in cui uno o più componenti svolgano attività lavorativa
(autonoma o di impresa) iniziata nell’anno 2017, nell’anno 2018 ovvero nei
primi mesi del 2019 e in corso al momento di presentazione della domanda,
devono compilare il modello Rdc/Pdc – Com,recandosi ai CAF convenzionati, con
le proprie credenziali, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
ATTENZIONE: senza aver compilato questo modello la domanda non potrà
essere definita.
Se, invece, l’attività lavorativa inizia dopo la presentazione della domanda di Rdc,
e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni devono essere
comunicate all’Inps che valuterà le condizioni per la permanenza del beneficio.
La comunicazione relativa alla variazione ed il relativo reddito viene inoltrata ad
Inps recandosi di persona ai Centri per l’impiego ovvero, quando sarà
istituita, attraverso la Piattaforma “SIUPL” il giorno 15 del mese successivo al
termine di ogni trimestre solare (es. entro il 15 aprile deve essere comunicato il
reddito del trimestre gennaio – marzo).

In caso di assunzione di un Beneficiario di Rdc è prevista qualche agevolazione per l’impresa che
assume?
Sì. Le imprese che assumono un beneficiario di Rdc nei primi 18 mesi di
fruizione del beneficio ottengono un incentivo sotto forma di esonero contributivo
non inferiore a 5 mesi e con un massimale di 780 euro mensili.

Rdc e Pdc sono compatibili con la percezione delle
prestazioni destinate agli invalidi civili?
Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche
qualora uno o più componenti siano percettori delle prestazioni destinate agli
invalidi civili. In tal caso Rdc/Pdc integrano nei limiti della soglia l’importo di tali
prestazioni.

In quali casisi verifica la decadenza dal Reddito di cittadinanza?
La decadenza del beneficio è previsto, tra l’altro, nel caso in cui:
• manca la dichiarazione di immediata disponibilità allavoro
• manca la sottoscrizione del Patto per il lavoro oppure del Patto per
l’inclusione sociale
• il componente/i non partecipa alle iniziative formative o di riqualificazione
• non viene accettata nessuna delle tre offerte di lavoro congrua
• non si effettuano le comunicazioni previste in caso di variazioni di
lavoro o del nucleo e non presenta la nuova DSU.

Che tipi di sanzioni sono previste e in quali casi si
applicano?
 Nei casi più gravi, le sanzioni sono di carattere penale e comportano
la reclusione fino a 6 anni e ovviamente la revoca immediata del Rdc
e della Pdc, con anche l’obbligo di restituire tutto l’importo
percepito. Tali più gravi fattispecie riguardano coloro che rendono
dichiarazioni false o utilizzano documenti falsi, attestando cose non
vere ovvero omettendo informazioni dovute

 È punito con la reclusione da 1 a 3 anni, colui che non comunica le
variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività
irregolari, nonché di altre informazioni che potrebbero comportare la
revoca del beneficio ovvero la sua riduzione
 Nel caso di condanna definitiva il beneficiario sarà tenuto alla
restituzione di tutto quanto percepito indebitamente e non potrà essere
nuovamente ammesso al beneficio se non prima di dieci anni dalla
condanna
 Se l’INPS accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e
informazioni dichiarate revoca immediatamente il beneficio e il
beneficiario è tenuto alla restituzione di tutto quanto indebitamente ha
percepito.